Cassazione Penale, Sentenza n. 9261/2025 del 06/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile, inaudita altera parte, l'istanza di parziale revocazione ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. b) d.lgs. n.159/2011 diretta ad ottenere la revoca della confisca di prevenzione gravante su un immobile sito a Isola Capo Rizzuto (mappale indicato) perche' sussisterebbe un conflitto tra la confisca di prevenzione e una successiva sentenza penale di assoluzione di Arena in relazione alla parte dell'accusa concernente la liceita' dei fondi impiegati per la ristrutturazione dell'immobile. Inoltre la difesa aveva eccepito la legittimazione ad agire della Nicastro. La questione centrale e' la presunta inconciliabilita' logica tra l'accertamento penale (assoluzione sulla provenienza illecita delle somme) e la confisca fondata sulla sproporzione tra capacita' reddituali e spese sostenute.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla posizione di Arena Pasquale: ha annullato l'ordinanza impugnata nei confronti di Arena e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione affinche' riesamini la richiesta di revocazione sul punto (con riferimento al conflitto tra la sentenza penale di assoluzione e la confisca di prevenzione). Ha invece dichiarato inammissibile il ricorso di Nicastro Anna Maria, condannandola al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n.159 del 2011 (Codice antimafia), art. 28, comma 1, lett. b)
La norma e' stata invocata come rimedio per chiedere la parziale revocazione del decreto di confisca di prevenzione; la Corte valorizza che, se sussiste un conflitto logico-fattuale con una successiva sentenza penale che accerta fatti rilevanti in senso contrario, la richiesta di revocazione merita nuovo esame.
codice penale, riferimenti all'art. 512-bis (contestazione penale sulla intestazione fittizia)
La fattispecie penale (intestazione fittizia/contestazioni sulla disponibilita' e provenienza dei fondi) e la relativa assoluzione di Arena su talune contestazioni sono state ritenute idonee a creare un conflitto logico con i presupposti della confisca di prevenzione, nella parte in cui la confisca si fondava sulla ritenuta illiceita' delle risorse impiegate.
Massime di principio
- La legittimazione a chiedere la revocazione di una confisca e' condizionata dalla qualita' processuale del richiedente al momento dell'ablazione: chi non risultava formalmente proprietario trascritto al momento della confisca (scrittura privata non trascritta) puo' essere privo di legittimazione a impugnare in sede di revocazione.
- Un giudicato penale che accerta, in fatto, la liceita' della provenienza di determinate somme utilizzate per apporti rilevanti su un bene puo' entrare in conflitto logico con le motivazioni della confisca di prevenzione fondata sulla sproporzione tra redditi e spese, e tale conflitto puo' giustificare la revocazione o il riesame del provvedimento di prevenzione.
- Non sempre le diverse imputazioni o profili fattuali (disponibilita' materiale del bene vs liceita' della provvista impiegata per ristrutturazioni) sono autonomi ai fini della revocazione: occorre valutare se l'accertamento penale investe il nucleo logico-fattuale che ha retto la confisca.
- La relativa indipendenza delle valutazioni tra sede penale e sede di prevenzione non impedisce che un accertamento definitivo in sede penale, quando inconciliabile con il presupposto materiale della misura di prevenzione, costituisca motivo serio per riesaminare o revocare la misura reale.
- In sede cautelare/preventiva la motivazione che si limiti a sottolineare la disponibilita' del bene senza affrontare in modo coerente la questione dell'origine dei fondi puo' risultare vulnerabile se il processo penale successivo ha accertato la liceita' delle risorse.
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