Sentenza n. 13/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento quanto al ricorso n. 167 del 2025: - della determinazione del Responsabile dell’Area territorio n. 344 del 14 marzo 2025, notificata il 15 marzo 2025, in ordine all’inadempienza all’ingiunzione di demolizione di cui all’ordinanza del Responsabile dell’Area territorio n. 23 del 16 febbraio 2022, recante “Demolizione e ripristino stato dei luoghi manufatti abusivi siti in loc. Valdonica fg. 95 part. 402 – Ditta Crescenzi Settimio”; determinazione con la quale è stata comminata la sanzione amministrativa pecuniaria nel massimo dell’importo, pari a euro 20.000,00, e l’immissione nel possesso del bene e dell’area di sedime; quanto al ricorso n. 168 del 2025: - della determinazione del Responsabile dell’Area territorio n. 344 del 14 marzo 2025, recentemente conosciuta, in ordine all’inadempienza all’ingiunzione di demolizione di cui all’ordinanza del Responsabile dell’Area territorio n. 23 del 16 febbraio 2022, recante “Demolizione e ripristino stato dei luoghi manufatti abusivi siti in loc. Valdonica fg. 95 part. 402 – Ditta Crescenzi Settimio”; determinazione con la quale è stata comminata la sanzione amministrativa pecuniaria nel massimo dell’importo, pari a euro 20.000,00, e l’immissione nel possesso del bene e dell’area di sedime; - di ogni altro presupposto, connesso o conseguente, compresa, per quanto possa occorrere, la suddetta ordinanza di demolizione n. 23 del 16 febbraio 2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione comunale che, per l'inottemperanza a un'ordinanza di demolizione di manufatti abusivi, ha irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro e disposto l'immissione nel possesso dei beni e dell'area di sedime
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Sono stati riuniti due ricorsi aventi a oggetto la medesima determinazione comunale. Il primo è stato proposto dal comproprietario destinatario dell'ordinanza di demolizione e della sanzione pecuniaria; il secondo dagli ulteriori comproprietari, ai quali l'ordinanza di demolizione originaria non era stata notificata. I ricorrenti hanno dedotto, da un lato, l'illegittimità dell'immissione nel possesso e dell'acquisizione dell'area, perché l'ordinanza demolitoria non era stata notificata a tutti i comproprietari e non aveva predeterminato l'area acquisibile; dall'altro, l'illegittimità della sanzione pecuniaria, sia per la mancata notifica dell'ordine demolitorio agli ulteriori comproprietari, sia per l'erronea quantificazione nel massimo edittale, asseritamente fondata sulla sola volumetria e non sulle caratteristiche costruttive, sulla destinazione agricola e sulla natura precaria delle baracche. Nel corso del giudizio il Comune ha dichiarato di non avere dato esecuzione materiale all'immissione nel possesso e ha adottato una nuova ordinanza di demolizione nei confronti degli ulteriori comproprietari.
La decisione
Il TAR ha confermato la riunione dei ricorsi. Ha dichiarato improcedibile il primo motivo di entrambi, relativo all'immissione nel possesso e all'acquisizione, perché tale misura non era stata materialmente eseguita e la successiva ordinanza di demolizione notificata agli ulteriori comproprietari ha implicitamente posto nel nulla la precedente disposizione acquisitiva. Il Comune, ordinando nuovamente la demolizione ai precedenti comproprietari, ha riconosciuto implicitamente che l'effetto acquisitivo non si era prodotto. Quanto alla sanzione pecuniaria, il motivo è stato dichiarato inammissibile nel ricorso degli ulteriori comproprietari, poiché la sanzione era stata irrogata esclusivamente al destinatario dell'ordinanza e gli altri comproprietari non erano legittimati a contestarla. Nel ricorso del destinatario, il TAR ha respinto la censura relativa alla mancata notifica agli altri comproprietari: la mancata notificazione rende inefficace l'ordine soltanto nei confronti dei soggetti non destinatari, mentre la sanzione ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 ha natura afflittiva ed è collegata all'inottemperanza del soggetto cui l'ordine è stato notificato. Poiché il destinatario era stato regolarmente raggiunto dall'ordinanza ed era in condizione di eseguirla, egli doveva sopportare le conseguenze dell'inottemperanza. È stata inoltre respinta la censura sulla quantificazione: i criteri comunali differenziavano la sanzione in base alla tipologia dell'intervento e non era illegittimo valorizzare la volumetria senza considerare necessariamente i materiali costruttivi o l'assenza di opere murarie, irrilevanti rispetto alla rilevanza urbanistica del manufatto. La sanzione, calcolata in 100 euro per metro cubo su circa 600 metri cubi, avrebbe raggiunto 60.000 euro ed era quindi legittimamente applicata nel massimo edittale di 20.000 euro; la quantificazione non appariva manifestamente abnorme. Spese compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
L’autorità competente, constatata l’inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell’articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima (...)
La sanzione ha natura afflittiva ed è irrogata in ragione dell'inottemperanza all'ordine di demolizione; la misura massima è prevista per gli abusi realizzati nelle aree indicate dalla norma, comprese quelle soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato.
art. 143, comma 5, l.r. Umbria 21 gennaio 2015, n. 1
in rapporto alla gravità dell’abuso
La quantificazione della sanzione tra il minimo e il massimo edittale deve essere rapportata alla gravità dell'abuso.
art. 31, d.P.R. 380/2001
La disciplina dell'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione e dell'acquisizione del bene abusivo al patrimonio comunale opera nei confronti dei destinatari dell'ordine demolitorio.
Massime di principio
- L'omessa notificazione dell'ordine di demolizione a uno dei comproprietari rende il provvedimento inefficace nei confronti del soggetto non raggiunto, ma non impedisce di sanzionare l'inottemperanza del comproprietario al quale l'ordine sia stato regolarmente notificato e che fosse in condizione di eseguirlo.
- La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 ha natura afflittiva e consegue all'inottemperanza dell'ordine di demolizione; pertanto, ai fini della sua applicazione, rileva la mancata esecuzione da parte del destinatario dell'ordine, anche se l'ordine non sia stato notificato agli altri comproprietari.
- L'adozione di una nuova ordinanza di demolizione nei confronti degli ulteriori comproprietari, incompatibile con la precedente acquisizione, può implicare il venir meno della precedente disposizione di immissione nel possesso e determina l'improcedibilità della relativa censura quando la misura non sia stata materialmente eseguita.
- Nella quantificazione della sanzione per inottemperanza, è legittimo utilizzare criteri fondati sulla tipologia e sulla volumetria dell'intervento; la mancata considerazione dei materiali costruttivi, della potenziale amovibilità o dell'assenza di opere murarie non determina di per sé l'illegittimità dei criteri, poiché tali elementi non incidono necessariamente sulla rilevanza urbanistica del manufatto.
- La contestazione della sanzione pecuniaria è inammissibile se proposta da soggetti diversi dal destinatario dell'atto sanzionatorio, privi di legittimazione a impugnarla.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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