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Sentenza

Sentenza n. 1609/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione cautelare del provvedimento del 06/05/2024, Prot. n. -OMISSIS-, emesso dal Comune di Milano – Area Assegnazione Alloggi ERP – il 06/05/2024 – prot. n. -OMISSIS-, notificato in data 06/05/2024, avente ad oggetto il rigetto del ricorso in opposizione presentato dalla ricorrente avverso il provvedimento di diniego al subentro ex art. 23, comma 12 e 12 bis L. R. 16/2016, emesso dal Comune di Milano (PG -OMISSIS-), nonché di ogni altro atto allo stesso preordinato, consequenziale e/o comunque connesso e, in particolare, del decreto di rilascio emesso dal Comune di Milano, Area Assegnazione Alloggi ERP, il 10/05/2024 (prot. n. -OMISSIS-), notificato alla ricorrente in data 10/05/2024.

Giustizia amministrativa202401551

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego di riesame e di subentro nell’assegnazione di un alloggio ERP, nonché decreto di rilascio dell’immobile per occupazione senza titolo

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale del 6 maggio 2024 che aveva respinto l’opposizione contro il diniego di subentro nell’alloggio ERP già assegnato al fratello, nonché il successivo decreto di rilascio del 10 maggio 2024. Ha dedotto, quanto al subentro, la violazione dell’art. 23, commi 12 e 12-bis, della l.r. Lombardia n. 16/2016, degli artt. 21 e 28, comma 5-bis, del regolamento regionale n. 4/2017 e degli artt. 18 e 20 del regolamento regionale n. 1/2004, oltre a difetto di motivazione e istruttoria, travisamento, erronea valutazione dei presupposti, sviamento, irragionevolezza e illogicità. In particolare, ha sostenuto di essere stata componente del nucleo familiare, di essere stata autorizzata a risiedere nell’alloggio insieme alla figlia minore disabile, di avere maturato il periodo di convivenza richiesto e di poter beneficiare della speciale disciplina di riesame prevista dall’art. 23, comma 12-bis. Ha inoltre invocato le condizioni di salute della figlia e una pronuncia del Tribunale per i minorenni che ne aveva disposto il collocamento presso la madre nell’alloggio. Con riferimento al decreto di rilascio ha dedotto gli stessi vizi e la violazione della disciplina regionale sul subentro e sul rilascio degli alloggi ERP. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità per l’esistenza di precedenti provvedimenti non impugnati e ha chiesto comunque il rigetto nel merito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione la parte del ricorso relativa al decreto di rilascio dell’alloggio, rilevando che la controversia sull’obbligo di rilascio di un immobile ERP occupato senza titolo attiene a diritti soggettivi e si svolge in un ambito paritetico, spettando quindi al giudice ordinario. La controversia può essere riassunta davanti a quest’ultimo ai sensi dell’art. 11 c.p.a., con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda. La domanda cautelare era già stata respinta per difetto di fumus boni iuris. Quanto al diniego di subentro, il ricorso è stato respinto nel merito. Il Collegio ha ritenuto che la ricorrente non fosse componente originaria del nucleo familiare assegnatario, essendo stata inserita successivamente mediante provvedimenti di ampliamento, e che non ricorressero le ipotesi ordinarie di subentro previste dall’art. 23, comma 12, della l.r. Lombardia n. 16/2016. L’ampliamento autorizzato nel 2011 aveva durata massima triennale e non costituiva automaticamente titolo al subentro. La pronuncia del giudice minorile relativa al collocamento della figlia presso la madre non era un provvedimento giudiziario ampliativo del nucleo familiare assegnatario e non imponeva al Comune di consentire l’occupazione dell’alloggio. Le condizioni di salute della minore, pur rilevanti sul piano sociale, non potevano integrare requisiti non previsti dalla disciplina del subentro. È stata esclusa anche l’applicabilità dell’art. 23, comma 12-bis, perché tale disposizione eccezionale riguarda soltanto i casi in cui il diniego sia dipeso esclusivamente dalla mancanza della convivenza continuativa o dell’autorizzazione all’ampliamento da almeno dodici mesi. Nel caso concreto, il diniego si fondava invece su un precedente rigetto del 2015, non impugnato e divenuto definitivo, motivato dall’assenza dei presupposti sostanziali e dalla durata triennale dell’ampliamento. Il comma 12-bis non configura una sanatoria generalizzata delle occupazioni senza titolo. È stata altresì esclusa l’applicazione dell’art. 28, comma 5-bis, del regolamento regionale n. 4/2017, poiché la ricorrente non risultava assegnataria regolare alla data dell’8 febbraio 2018; l’ampliamento era già cessato e il precedente diniego di subentro era definitivo. Il provvedimento impugnato è stato ritenuto adeguatamente istruito e motivato. La ricorrente è stata condannata al pagamento di euro 1.500,00 oltre accessori in favore del Comune di Milano; nulla è stato disposto per la parte non costituita.

Norme richiamate

  • art. 23, commi 12 e 12-bis, l.r. Lombardia n. 16/2016

    Il comma 12-bis consente il riesame, su istanza presentata entro il 31 dicembre 2023, nei casi in cui il subentro non sia stato consentito per difetto della convivenza continuativa o dell’autorizzazione all’ampliamento da almeno dodici mesi.

    Il comma 12 disciplina tassativamente le ipotesi ordinarie di subentro; il comma 12-bis ha natura eccezionale e deve essere interpretato restrittivamente. Non consente una sanatoria generalizzata delle occupazioni senza titolo e opera solo quando il precedente diniego sia dipeso esclusivamente dai requisiti temporali espressamente indicati.

  • art. 21 e art. 28, comma 5-bis, regolamento regionale Lombardia n. 4/2017

    L’art. 28, comma 5-bis, mantiene l’applicazione delle disposizioni sul subentro del regolamento regionale n. 1/2004 agli assegnatari risultanti tali alla data dell’8 febbraio 2018.

    La disciplina transitoria presuppone che il soggetto fosse regolarmente assegnatario alla data indicata. Non si applica a chi, a quella data, occupava l’alloggio senza titolo dopo la cessazione dell’ampliamento e il definitivo rigetto della domanda di subentro.

  • art. 20, comma 7, regolamento regionale Lombardia n. 1/2004, come modificato dal regolamento regionale n. 3/2011

    L’ampliamento del nucleo familiare, al di fuori delle ipotesi tipizzate, è ammesso per un periodo massimo di tre anni nei confronti di persone legate all’assegnatario da vincoli di parentela o affinità.

    L’ampliamento temporaneo per ragioni di parentela ha durata massima triennale e non attribuisce automaticamente il diritto al subentro nella titolarità dell’alloggio.

  • art. 11 c.p.a.

    Il processo può essere riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione nel termine previsto dalla disposizione, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda.

    Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, la controversia può essere riassunta davanti a quest’ultimo nel termine indicato, conservando gli effetti della domanda originaria.

  • art. 23 regolamento regionale Lombardia n. 4/2017

    Il decreto di rilascio per occupazione senza titolo costituisce attuazione della pretesa restitutoria dell’amministrazione e, se contestato dall’occupante, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

Massime di principio

  • La controversia sull’ordine di rilascio di un alloggio ERP occupato senza titolo appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, perché riguarda il diritto dell’amministrazione di ottenere la restituzione del bene e non l’esercizio di una discrezionalità amministrativa; il giudice ordinario può eventualmente disapplicare gli atti amministrativi presupposti.
  • La disciplina ordinaria del subentro negli alloggi ERP riconosce il diritto soltanto nelle ipotesi tipizzate dalla legge regionale, tra cui la presenza originaria nel nucleo familiare, la convivenza continuativa richiesta e gli specifici casi di ampliamento autorizzato; l’inserimento successivo mediante un ampliamento temporaneo non attribuisce automaticamente il diritto al subentro.
  • La speciale disciplina di riesame prevista per i dinieghi di subentro opera in via eccezionale e restrittiva esclusivamente quando il diniego sia dipeso dalla mancanza della convivenza continuativa o dell’autorizzazione all’ampliamento per almeno dodici mesi; non può essere utilizzata per regolarizzare in via generale occupazioni prive di titolo o per superare precedenti dinieghi definitivi fondati su ragioni diverse.
  • Un provvedimento giudiziario che dispone il collocamento di un minore presso un genitore nell’alloggio da questi occupato non equivale, di per sé, a un provvedimento ampliativo del nucleo familiare dell’assegnatario ERP e non obbliga l’amministrazione a riconoscere il subentro o a consentire la permanenza nell’immobile.
  • La disciplina transitoria che conserva le precedenti regole sul subentro per gli assegnatari ERP alla data stabilita dal regolamento regionale presuppone la sussistenza di una regolare assegnazione a quella data; non si applica all’occupante il cui ampliamento sia cessato e la cui domanda di subentro sia stata definitivamente respinta.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblicaGiurisdizione e riparto
RamiEdiliziaServizi pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

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