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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22205/2025 del 01/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (risparmiatore)

La controversia

Un titolare di un buono postale fruttifero della serie "P", emesso il 26 aprile 1986 per lire 2.000.000, ha agito chiedendo la condanna dell'emittente al pagamento della differenza tra quanto effettivamente liquidato alla scadenza e quanto asseritamente dovuto in base ai tassi indicati sul titolo, oltre interessi e rivalutazione. Il giudice di pace ha accolto la domanda e il tribunale, in appello, ha confermato la decisione, ritenendo che il rapporto fosse regolato dai dati risultanti dal testo del buono e che una modifica unilaterale dei tassi, non concordata né comunicata al risparmiatore, violasse gli obblighi contrattuali e il principio di buona fede. Poste Italiane ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 173 d.P.R. n. 156/1973, degli artt. 4, 5 e 6 d.m. 13 giugno 1986 e dell'art. 1339 c.c., sostenendo che il titolo dovesse considerarsi integrato ope legis dal decreto ministeriale applicabile e che la letteralità del buono non fosse decisiva.

La decisione

La Corte non ha esaminato il merito delle censure sull'interpretazione e sull'integrazione del buono postale, perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso. La ricorrente aveva dichiarato che la sentenza d'appello le era stata notificata, ma non aveva depositato la relata di notificazione né la controricorrente l'aveva prodotta. Richiamando il principio di autoresponsabilità e l'onere di deposito della sentenza notificata entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c., la Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha quindi condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore della controricorrente, e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 173 d.P.R. n. 156/1973

    È richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché chiude il giudizio per improcedibilità.

  • artt. 4, 5 e 6 d.m. 13 giugno 1986

    Sono invocati dalla ricorrente per sostenere che il buono fosse integrato dalle condizioni ministeriali applicabili; la Corte non valuta la censura nel merito.

  • art. 1339 c.c.

    È richiamato per sostenere l'integrazione automatica del contenuto del titolo con clausole imposte dalla disciplina vigente; la Corte non si pronuncia sul punto per improcedibilità.

  • art. 369 c.p.c.

    La sentenza ribadisce che, quando il ricorrente dichiara la notificazione della sentenza impugnata, deve depositare la copia della sentenza munita di relata entro il termine perentorio previsto, pena improcedibilità.

  • art. 372 c.c.

    È richiamato nel testo con riferimento alla impossibilità di sanare tardivamente l'omesso deposito della relata mediante produzione successiva.

  • art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    È richiamata come norma che ha inserito l'art. 13, comma 1 quater, nel d.P.R. n. 115 del 2002.

  • Cass. Sez. U. 6 luglio 2022, n. 21349

    È citata per affermare che l'omesso deposito della relata di notificazione della sentenza determina improcedibilità e non è sanabile con produzione tardiva.

  • Cass. 22 ottobre 2024, n. 27313

    È richiamata per delimitare le eccezioni al rilievo officioso dell'improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Se il ricorrente per cassazione dichiara che la sentenza impugnata gli è stata notificata, assume su di sé l'onere di depositare, entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c., la copia della sentenza munita della relata di notifica o della documentazione equivalente in caso di notifica via PEC.
  • L'omesso deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione e il vizio è rilevabile d'ufficio.
  • L'improcedibilità per mancato deposito della prova della notifica non può essere sanata mediante produzione tardiva ai sensi dell'art. 372 c.p.c.
  • Il giudice di legittimità, in presenza di un vizio processuale attinente ai requisiti di procedibilità del ricorso, può rilevarlo d'ufficio senza necessità di contraddittorio, salvo specifiche eccezioni.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompravendita
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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