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Parere

Parere n. 604/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto dalla signora Gioia Massimo contro il Comune di Fiumicino e nei confronti della Maccarese s.p.a. (già Forus s.p.a.): 1. per l’annullamento: - del provvedimento prot. n. 257577/2022 del 22 novembre 2022, ricevuto in data 17 dicembre 2022, con cui il Comune di Fiumicino ha ingiunto il pagamento di euro 10.080,00 a titolo di indennità e sanzioni di occupazione sine titulo di un'area censita al catasto terreni al foglio 698, part. 334/p, per complessivi mq 28 circa, per il periodo 2018/2022, sull'assunto che tale area apparterrebbe al demanio stradale; - nonché, per quanto di interesse, di tutti gli atti della procedura espropriativa e segnatamente: della deliberazione del Consiglio Comunale di Roma n. 3554 del 3 ottobre 1980, con cui veniva promosso il procedimento di esproprio; dell'atto per Notar R. Bissi del 16 febbraio 1990 (rep. n. 27412 racc. n. 8881) con cui la Forus s.p.a. (ora Maccarese s.p.a.) cedeva al Comune di Roma la porzione dell’area identificata al foglio 698, part. 334, ricevuto in copia a seguito di accesso agli atti del 13 febbraio 2023; di ogni altro atto menzionato o presupposto espressamente o implicitamente nell'atto per Notar R. Bissi del 16 febbraio 1990 (rep. n. 27412 racc. n. 8881); - per quanto di interesse, degli atti di ricognizione dei beni immobili con cui il Comune di Roma ha trasferito il proprio patrimonio immobiliare sul territorio al Comune di Fiumicino e segnatamente: la deliberazione n. 2280 del 13 giugno 1997, il decreto 532 del 13 luglio 2000 e il decreto 504/2002, oltre ad ogni atto collegato e presupposto non conosciuto; 2. per l'annullamento in parte qua dell'elenco immobili “tipo A” - Beni demaniali (aggiornato a dicembre 2022) del Comune di Fiumicino, ricevuto in copia a seguito di accesso agli atti del 15 marzo 2023; 3. nonché, per quanto occorrer possa, della deliberazione di Consiglio Comunale della Città di Fiumicino n. 23 del 20 aprile 2021 e del Regolamento sul canone unico con essa approvato in relazione ai commi 816-847 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020).

Giustizia amministrativa202300859

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione dell’ingiunzione comunale al pagamento di euro 10.080,00 per occupazione sine titulo di un’area asseritamente appartenente al demanio stradale, nonché degli atti espropriativi, ricognitivi e regolamentari presupposti

Esito

IMPROCEDIBILITA

La questione giuridica

La ricorrente ha impugnato il provvedimento del Comune di Fiumicino prot. n. 257577/2022 del 22 novembre 2022, con cui le è stato ingiunto il pagamento di euro 10.080,00 per indennità e sanzioni relative all’occupazione sine titulo, nel periodo 2018-2022, di una porzione di area di circa 28 mq censita al foglio 698, particella 334/p, ritenuta appartenente al demanio stradale. Sono stati inoltre impugnati gli atti della procedura espropriativa, l’atto notarile di cessione del 16 febbraio 1990, gli atti di trasferimento del patrimonio immobiliare dal Comune di Roma al Comune di Fiumicino, l’elenco comunale dei beni demaniali di tipo A e, per quanto occorrer possa, la deliberazione consiliare n. 23 del 20 aprile 2021 e il regolamento sul canone unico. I motivi riguardavano la giurisdizione, l’inefficacia originaria o sopravvenuta del procedimento espropriativo, la violazione delle norme sui beni demaniali e il difetto di istruttoria e motivazione, l’illegittimità del regolamento sul canone unico e la mancata comunicazione di avvio del procedimento. Nel corso dell’istruttoria il Comune di Fiumicino ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 10 d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’opposizione del Comune di Fiumicino fosse stata effettivamente depositata e che risultasse rituale e tempestiva, essendo stata proposta il 29 maggio 2023. In applicazione dell’art. 10 d.P.R. n. 1199/1971, il ricorso straordinario è stato quindi dichiarato improcedibile per trasposizione in sede giurisdizionale. La Sezione non ha esaminato i motivi relativi alla proprietà o demanialità dell’area, alla validità della procedura espropriativa, all’ingiunzione di pagamento, al regolamento sul canone unico o alla partecipazione procedimentale. La domanda cautelare è stata dichiarata assorbita. Il parere richiama la natura alternativa del ricorso straordinario rispetto al ricorso giurisdizionale e l’opposizione quale strumento che consente a ciascuna parte di adire il giudice precostituito per legge.

Osservazioni

Opposizione ai sensi dell’art. 10 d.P.R. n. 1199/1971

Il Comune di Fiumicino ha proposto opposizione al ricorso straordinario in data 29 maggio 2023. Poiché l’opposizione è stata ritenuta rituale e tempestiva, il ricorso deve essere trasposto in sede giurisdizionale e dichiarato improcedibile nella sede straordinaria.

Domanda cautelare

La domanda cautelare è assorbita dalla declaratoria di improcedibilità per trasposizione.

Norme richiamate

  • art. 10 d.P.R. n. 1199/1971

    L’opposizione della parte resistente, se rituale e tempestiva, determina la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale e impedisce la definizione del ricorso nella sede straordinaria.

  • d.P.R. n. 1199/1971

    Il ricorso straordinario è configurato come rimedio alternativo a quello giurisdizionale; il suo utilizzo presuppone la concorde volontà delle parti, salva la facoltà di opposizione prevista dall’art. 10.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, l’opposizione rituale e tempestiva della parte resistente ai sensi dell’art. 10 d.P.R. n. 1199/1971 comporta la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale e determina l’improcedibilità del ricorso straordinario.
  • La declaratoria di improcedibilità per trasposizione assorbe la domanda cautelare proposta nel ricorso straordinario.
  • La natura alternativa del ricorso straordinario rispetto al ricorso giurisdizionale implica che la controversia possa essere definita in sede straordinaria solo in assenza di una rituale e tempestiva opposizione della parte legittimata.

Ricorso straordinario contro l’ingiunzione per occupazione sine titulo

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una proprietaria privata contro il Comune di Fiumicino, con la partecipazione della Maccarese s.p.a. La controversia concerneva un’ingiunzione comunale di pagamento di euro 10.080,00 per indennità e sanzioni relative all’occupazione sine titulo, nel periodo 2018-2022, di un’area di circa 28 mq ritenuta appartenente al demanio stradale.

Atti impugnati e motivi dedotti

La ricorrente aveva impugnato l’ingiunzione prot. n. 257577/2022 del 22 novembre 2022, nonché gli atti della procedura espropriativa e gli atti con cui il patrimonio immobiliare del Comune di Roma era stato trasferito al Comune di Fiumicino. Erano stati contestati anche l’inserimento dell’area nell’elenco comunale dei beni demaniali di tipo A e, in via subordinata, la deliberazione consiliare n. 23 del 20 aprile 2021 e il regolamento sul canone unico.

I motivi di ricorso riguardavano:

  • la giurisdizione;
  • la presunta inefficacia originaria o sopravvenuta della procedura espropriativa;
  • la violazione delle norme civilistiche sui beni demaniali, nonché il difetto di istruttoria e di motivazione;
  • l’illegittimità del regolamento sul canone unico e della relativa applicazione;
  • la mancata comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 l. n. 241/1990.

Opposizione e trasposizione

Il Ministero dell’interno, nella relazione istruttoria, ha riferito che il Comune di Fiumicino aveva notificato e depositato opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell’art. 10 d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo che la controversia fosse trattata in sede giurisdizionale.

La Sezione ha verificato che l’atto di opposizione era stato effettivamente depositato il 29 maggio 2023 e lo ha ritenuto rituale e tempestivo.

Valutazione del Consiglio di Stato

Secondo il parere, l’opposizione costituisce lo strumento con cui ciascuna parte può adire il giudice precostituito per legge. Il ricorso straordinario, essendo alternativo al ricorso giurisdizionale, presuppone infatti la concorde volontà delle parti di avvalersi del rimedio straordinario. La Sezione ha richiamato, in tal senso, Cons. Stato, sez. III, 25 maggio 2019, n. 3396, e sez. I, 18 dicembre 2015, n. 3496.

La ritualità e tempestività dell’opposizione hanno impedito l’esame nel merito delle censure relative alla demanialità dell’area, alla procedura espropriativa, all’ingiunzione di pagamento, al regolamento sul canone unico e alla partecipazione procedimentale.

Esito

Il Consiglio di Stato ha espresso parere nel senso che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per trasposizione in sede giurisdizionale. La domanda cautelare è stata dichiarata assorbita.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelare

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