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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12471/2023 del 24/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente denunciava la nullità dell'ordine di esecuzione n. 352/19 Siep (pena anni 1, mesi 11, giorni 28) per omessa notifica personale al condannato, e la mancata notifica del contestuale decreto di sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 656, comma 5, c.p.p., pregiudicando la possibilità di presentare istanza per misure alternative. Impugnava altresì il decreto di inammissibilità (21/7/2019) della richiesta di misura alternativa per mancata elezione o dichiarazione di domicilio.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. Pur riconoscendo che l'art. 656, comma 5, c.p.p. è norma speciale rispetto all'art. 655, la Corte ha rilevato che, nei fatti, il condannato aveva comunque promosso prima dell'esecuzione un'istanza per misure alternative (con deposito di nomina fiduciaria ed elezione di domicilio il 19/6/2019 e successiva istanza/attività difensiva), e che il difensore aveva segnalato l'impossibilità di rintracciare il condannato nei domicili indicati; ciò ha privato di interesse il primo motivo. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, atteso il mancato rintraccio e la regolare dichiarazione di inammissibilità ex art. 677, comma 2-bis c.p.p. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 656, comma 5, cod. proc. pen.

    Considerata norma speciale per l'esecuzione delle pene detentive brevi: la notifica dell'ordine di esecuzione e del decreto di sospensione deve essere effettuata al condannato e al difensore; la sua violazione può rendere improduttiva la decorrenza del termine per chiedere misure alternative, ma la valutazione dipende dall'effettivo pregiudizio subito.

  • art. 655, comma 5, cod. proc. pen.

    Disciplina generale delle notifiche in fase esecutiva che, in assenza di nomina, indica la designazione di un difensore d'ufficio; la Corte ha però osservato che rispetto ad art. 656(5) ha carattere secondario nel caso delle pene detentive brevi.

  • art. 183 cod. proc. pen.

    Norma sulla sanatoria degli errori formali di ordine generale: la Corte ha richiamato la possibilità teorica di sanatoria delle nullità di ordine generale, ma ha valutato che nel caso concreto il requisito dell'interesse era comunque carente.

  • art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Prevede l'inammissibilità dell'istanza per misura alternativa se mancano requisiti formali (es. elezione di domicilio); la Corte ha ritenuto legittima la declaratoria di inammissibilità alla luce dell'impossibilità di rintraccio del condannato.

  • art. 173 disposizioni attuative cod. proc. pen.

    Richiamato in rapporto ai limiti di deduzione del ricorso; il Collegio ha ritenuto il gravame proposto nei limiti consentiti.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/6/2000

    Richiamata rispetto alle condizioni per l'esenzione dal pagamento delle spese per il ricorrente; la Corte ha ritenuto non applicabili le condizioni per l'esenzione e ha condannato il ricorrente al pagamento di somme.

  • Giurisprudenza: Sez. 3, n. 9890 del 23/01/2003 (Varavallo)

    Affermata la specialità dell'art. 656(5) rispetto all'art. 655(5) e la necessità della notifica diretta al condannato per l'esecuzione delle pene detentive brevi.

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 35979 del 27/09/2002 (Baneko Picka)

    Confermata la decorrenza del termine per richiedere misure alternative dalla notifica dell'ordine di esecuzione e del decreto di sospensione al condannato e al difensore; la notifica presso lo studio del difensore può essere insufficiente per il condannato nella fase esecutiva.

Massime di principio

  • L'art. 656, comma 5, c.p.p. va considerata norma speciale per le pene detentive brevi: la notifica dell'ordine di esecuzione e del decreto di sospensione deve essere rivolta al condannato e al difensore; la notifica esclusiva al difensore non sempre è sufficiente per far decorrere i termini procedurali rilevanti.
  • La nullità o omissione di notifica prevista dall'art. 656(5) può rendere inefficace la decorrenza dei termini per chiedere misure alternative, ma è necessario dimostrare il concreto pregiudizio (mancata possibilità di proporre domanda nei termini). Se il condannato ha comunque promosso istanze per misure alternative prima dell'esecuzione o ha avuto conoscenza dell'atto, il vizio può risultare privo di interesse e il ricorso inammissibile.
  • L'elezione di domicilio effettuata nella fase di cognizione può cessare di avere efficacia per la fase esecutiva dopo la pronuncia della sentenza irrevocabile; per la fase esecutiva è importante che vengano fornite indicazioni di recapito effettive o che il difensore risulti nominato per la fase esecutiva.
  • La mancata rintracciabilità del condannato ai domicili indicati può giustificare la declaratoria di inammissibilità di istanze per misure alternative fondate su assenza di domicilio; è essenziale documentare diligenti tentativi di notifica o di rintraccio.
  • In casi simili è opportuno che la difesa annoti e produca prove documentali tempestive (ricevute, atti depositati, dichiarazioni di tentativi di rintraccio) per dimostrare la conoscenza o l'ignoranza dell'atto da parte del condannato e il pregiudizio subito dalla mancata notifica; in mancanza, il giudice può dichiarare il ricorso inammissibile per carenza di interesse.

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