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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30632/2024 del 26/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del decreto che ha confermato l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per un anno, nonché il divieto di detenere e utilizzare telefoni cellulari e smartphone. Il ricorrente ha dedotto: (1) errata applicazione dell'art. 1, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 159/2011 contestando la valutazione di pericolosità sociale fondata su fatti ritenuti occasionali o sporadici; (2) violazione dell'art. 8 CEDU e dell'art. 15 Cost. per la sproporzione e irragionevolezza del divieto assoluto di detenzione e uso di apparecchi cellulari e smartphone.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo in parte. Ha dichiarato manifestamente infondato il primo motivo, confermando che la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato la non occasionalità delle condotte del ricorrente (pregressi reati, precedente misura di prevenzione del 2000, arresto del 17/05/2023 per ferimento con arma). Ha invece accolto il secondo motivo: richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 2/2023, la Cassazione ha rilevato che il divieto generale di possedere e usare cellulari e smartphone era motivato in modo apparente e generico e non risultava proporzionato rispetto alla pericolosità accertata (la misura era stata adottata per ragioni diverse dall'impiego dei dispositivi). Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato limitatamente alla prescrizione che vietava la detenzione e l'utilizzo di apparecchi cellulari e smartphone; per il resto il decreto è stato confermato.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 1, lett. c)

    Definisce la pericolosità sociale ai fini delle misure di prevenzione come dedizione, non occasionale, a fatti criminosi offensivi verso beni della collettività; la Corte ha ritenuto applicabile la norma alla luce dei precedenti e delle condotte violente ricorrenti del ricorrente.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 3, comma 4

    Prevedeva la possibilità per il questore, nell'ambito dell'avviso orale 'rafforzato', di vietare il possesso di apparati di comunicazione radiotrasmittente. La Corte costituzionale (sent. n. 2/2023) ha dichiarato l'illegittimità di tale previsione nella parte relativa al potere del questore, salvando però la possibilità che simili prescrizioni siano adottate in ambito giurisdizionale; la Cassazione ha usato questo quadro per valutare la legittimità e la proporzionalità del divieto nel procedimento di prevenzione.

  • Costituzione italiana, art. 15

    Rilevanza della libertà personale e della sua compressione; richiamato dal ricorrente per sottolineare la natura intrusiva del divieto assoluto di utilizzo di telefoni nella vita privata e sociale.

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 8

    Tutela della vita privata e familiare impiegata come parametro per valutare l'impatto di limitazioni alla comunicazione personale; la Corte ha considerato la funzione relazionale del telefono nella bilanciamento con esigenze di prevenzione.

  • Cassazione, Sez. 6, n. 32903 del 22/06/2021 (Marcucci)

    Precedente giurisprudenziale che individua come indicatori di pericolosità sociale fatti offensivi dell'ordine e della sicurezza collettiva; richiamato per sostenere la legittimità della valutazione della pericolosità nel caso concreto.

  • Cassazione, Sez. 5, n. 15492 del 19/01/2018 (Bonura)

    Ulteriore precedente sulla nozione di pericolosità non occasionale ai fini delle misure di prevenzione, utilizzato a sostegno della conferma della misura sul resto dei profili.

Massime di principio

  • Per l'applicazione di misure di prevenzione ai sensi dell'art. 1, lett. c) d.lgs. 159/2011 è determinante la valutazione della non occasionalità delle condotte: fatti violenti ripetuti, precedenti penali e misure di prevenzione pregresse possono giustificare la qualificazione di pericolosità sociale anche se tra le condotte esiste un significativo intervallo temporale.
  • Divieti assoluti riguardo a strumenti di comunicazione (es. telefoni cellulari) sono oggi considerati altamente intrusivi: dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 2/2023, tali divieti imposti dall'autorità amministrativa sono problematici; quando imposti in sede giudiziaria devono essere motivati specificamente e proporzionati rispetto alla funzione comunicativa centrale dei dispositivi nella vita privata e sociale.
  • La mera genericità o il richiamo astratto alla possibile utilizzazione dei cellulari per reati (per es. stupefacenti) non è sufficiente a giustificare il divieto se la motivazione della misura di prevenzione è fondata su altri tipi di pericolosità: va dimostrato il nesso concreto tra uso del dispositivo e rischio correlato alla specifica pericolosità dell'interessato.
  • In giudizi analoghi, chi impone limitazioni dovrà indicare alternative meno intrusive, proporzionare la durata e il contenuto della prescrizione e spiegare perché misure meno afflittive (es. controlli, limitazioni circoscritte) non sono idonee.
  • La Cassazione può annullare senza rinvio prescrizioni prive di base normativa o sproporzionate, confermando invece il resto della misura se adeguatamente motivato.

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