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Sentenza

Sentenza n. 970/2026 - Catania, Sezione 2

per l'ottemperanza - al giudicato formatosi sulla sentenza n. 650/2025 del 19/06/2025 del Tribunale di Caltagirone - Sez. Lavoro e Previdenza, con la quale è stato confermato e dichiarato definitivamente esecutivo il precedentemente adottato decreto ingiuntivo n. 263/2017 - la adozione di misure ai sensi dell’art. 114 comma 4 lett. d) del codice del processo amministrativo per l’ipotesi di perdurante inadempimento dell’Amministrazione intimata; - la nomina, per il caso di ulteriore inadempimento, di un Commissario ad acta perché provveda in via sostitutiva;

Giustizia amministrativa202600066

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Caltagirone, Sezione Lavoro e Previdenza, che aveva confermato e dichiarato definitivamente esecutivo un decreto ingiuntivo e condannato l’Opera Pia al pagamento di 2.695 euro oltre accessori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 650/2025 del Tribunale di Caltagirone, notificata in forma esecutiva il 29 luglio 2025, lamentando il mancato pagamento delle spese di lite liquidate in 2.695 euro oltre accessori di legge e distratte in favore del difensore. Ha chiesto l’adozione delle misure previste dall’art. 114, comma 4, lettera d), c.p.a. in caso di ulteriore inadempimento e la nomina di un commissario ad acta. Il ricorso è stato notificato il 27 gennaio 2026, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e successive modifiche. L’amministrazione intimata non si è costituita.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente ritenuto rispettato il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, essendo trascorsi più di cinque mesi tra la notifica della sentenza e la notifica del ricorso. Ha inoltre ritenuto comprovato il passaggio in giudicato della sentenza civile, requisito necessario per l’ottemperanza a titoli diversi dalle sentenze del giudice amministrativo. Nel merito ha accertato l’inadempimento dell’Opera Pia e ha accolto il ricorso, ordinando il pagamento di 2.695 euro oltre accessori entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha nominato, per l’eventuale ulteriore inadempimento, il Segretario Generale del Comune di Caltagirone quale commissario ad acta, con ulteriori 60 giorni per assicurare l’esecuzione. Ha invece respinto la richiesta di misure ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera d), c.p.a., ritenendo adeguatamente tutelata la posizione del creditore dalla nomina del commissario e rilevando che il titolo ottemperando non prevedeva l’incremento del debito mediante interessi legali fino all’effettivo soddisfo. L’amministrazione è stata condannata alle spese di lite, liquidate in 1.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione consente l’adozione di misure per l’ipotesi di perdurante inadempimento nell’ambito del giudizio di ottemperanza; nel caso concreto la relativa richiesta è stata respinta perché la nomina del commissario ad acta è stata ritenuta sufficiente a tutelare il creditore.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il termine dilatorio per l’avvio di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione decorre dalla notificazione del titolo esecutivo; il ricorso è stato ritenuto tempestivamente proponibile perché notificato oltre cinque mesi dopo la notifica della sentenza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza civile pronunciata nei confronti di una pubblica amministrazione è necessario che il titolo sia passato in giudicato, diversamente dall’ottemperanza a una sentenza del giudice amministrativo, per la quale il requisito è diversamente configurato.
  • Il ricorso per ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione può essere proposto solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
  • Accertato il mancato adempimento di un titolo giudiziale passato in giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione il pagamento entro un termine prefissato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento.
  • La nomina del commissario ad acta può essere ritenuta misura sufficiente di tutela del creditore, con conseguente rigetto di ulteriori misure coercitive richieste ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera d), c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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