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Sentenza

Sentenza n. 962/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 684/2025 emessa nel giudizio R.G. n. 3572/2024 dal Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, pubblicata in data 13.03.2025, notificata il 26.03.2025 e passata in giudicato, con cui l’intimato Ministero è stato condannato alla corresponsione in favore della ricorrente della somma di € 966,81, oltre interessi legali, a titolo di compenso individuale accessorio.

Giustizia amministrativa202600290

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile del Tribunale di Torino che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 966,81, oltre interessi legali, a titolo di compenso individuale accessorio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, notificata al Ministero il 26 marzo 2025 e passata in giudicato. Ha chiesto l'ordine di pagamento della somma capitale e degli interessi legali, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera costituzione formale, senza contestare l'inadempimento. Il ricorso è stato ritenuto rituale perché la sentenza azionata era stata attestata conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c., come modificato dal d.lgs. 149/2022, era stata notificata tramite PEC presso il domicilio reale dell'Amministrazione e, alla data del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 per l'avvio di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione, termine applicabile anche al giudizio di ottemperanza. La ricorrente non ha invece domandato l'esecuzione delle spese liquidate direttamente in favore dei procuratori antistatari, non essendo comunque legittimata ad agire per tale voce.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, accertando la sussistenza del giudicato, la rituale notificazione del titolo, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l'inadempimento dell'Amministrazione, non contestato. Ha ordinato al Ministero di pagare alla ricorrente le somme liquidate dalla sentenza civile, in linea capitale e per interessi legali, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, autorizzandolo a delegare l'incarico a un dirigente o funzionario idoneo, anche appartenente ad altra articolazione ministeriale e a prescindere dalle ordinarie competenze interne. Il commissario potrà utilizzare i capitoli di spesa del Ministero o dell'Ufficio scolastico regionale, ogni altro capitolo disponibile, nonché, se necessario, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso nel trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio, considerata la natura seriale dell'inottemperanza ministeriale relativa al mancato pagamento del compenso individuale accessorio a docenti a tempo determinato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza civile.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza civile azionata è stata attestata conforme all'originale secondo la disciplina vigente, senza necessità della spedizione in forma esecutiva.

  • art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022

    Ha riformulato l'art. 475 c.p.c. nel quadro dell'eliminazione della necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.

  • art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022

    Ha abrogato, a decorrere dal 28 febbraio 2023, la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il termine dilatorio per l'avvio di azioni esecutive contro la pubblica amministrazione si applica anche al giudizio di ottemperanza; il suo decorso infruttuoso costituisce presupposto processuale per l'azione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di un giudicato civile nei confronti di una pubblica amministrazione, occorre verificare la rituale formazione e notificazione del titolo, nonché il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996; decorso tale termine senza pagamento, l'azione è procedibile anche mediante il rito dell'ottemperanza.
  • Accertato l'inadempimento dell'amministrazione a un giudicato che impone il pagamento di somme, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta esercita i poteri conferiti dal giudice in funzione sostitutiva dell'amministrazione inadempiente e non è limitato dalle ordinarie competenze dell'ufficio di appartenenza; può delegare l'esecuzione a un dirigente o funzionario idoneo anche appartenente a un'altra articolazione della medesima amministrazione.
  • Per dare esecuzione a una condanna pecuniaria, il commissario ad acta può utilizzare i capitoli di spesa pertinenti o disponibili dell'amministrazione, nonché, ove necessario, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso, secondo criteri di buona amministrazione.
  • Le spese liquidate in una sentenza civile direttamente in favore dei procuratori antistatari non possono essere richieste in ottemperanza dalla parte vittoriosa, priva di legittimazione rispetto a tale specifica voce.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

Testo integrale

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