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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-85/23

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 22 febbraio 2024. — Landkreis Jerichower Land contro A. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall' Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt. — Rinvio pregiudiziale – Salute – Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano – Regolamento (CE) n. 1069/2009 – Autorizzazione – Articolo 24, paragrafo 1, sub i) – Nozione di “magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale” – Interruzione di un’operazione di trasporto fino a otto ore. — Causa C-85/23

Giurisprudenza europea62023CJ0085

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta in senso ampio la nozione di "magazzinaggio" dei sottoprodotti di origine animale di categoria 3. Una sosta temporanea nel corso del trasporto, effettuata in un magazzino e funzionale al successivo trasferimento verso un impianto di trasformazione, rientra nell’articolo 24 del regolamento n. 1069/2009 anche se dura solo poche ore e non comporta trattamento del materiale. Ne deriva l’obbligo di riconoscimento dello stabilimento o impianto interessato.

L’interruzione del trasporto di sottoprodotti di origine animale di categoria 3, con trasbordo e sosta temporanea fino a otto ore in un magazzino prima del successivo invio a un impianto di trasformazione, rientra nella nozione di "magazzinaggio" ex articolo 24, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 1069/2009 e richiede il riconoscimento dello stabilimento.

La questione giuridica

Se l’articolo 24, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 1069/2009 debba essere interpretato nel senso che la nozione di "magazzinaggio" comprende la mera interruzione di un’operazione di trasporto di sottoprodotti di origine animale di categoria 3, durante la quale i contenitori sono trasferiti da un veicolo a un altro e restano nel magazzino per poche ore, fino a otto, senza trattamento né travaso del materiale in altri contenitori.

Principio di diritto

La Corte ha stabilito che, ai fini dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera i), del regolamento n. 1069/2009, il "magazzinaggio" non si limita allo stoccaggio statico autonomo, ma comprende anche una sosta organizzata e pianificata nel corso del trasporto, con trasbordo dei contenitori da un veicolo a un altro e permanenza per alcune ore fino a otto, se il materiale non viene trattato né travasato. Di conseguenza, il gestore del magazzino deve essere riconosciuto dall’autorità competente.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 1069/2009
  • Articolo 1 del regolamento (CE) n. 1069/2009
  • Articolo 3 del regolamento (CE) n. 1069/2009
  • Articolo 4 del regolamento (CE) n. 1069/2009
  • Articolo 7 del regolamento (CE) n. 1069/2009
  • Articolo 10 del regolamento (CE) n. 1069/2009
  • Articolo 14 del regolamento (CE) n. 1069/2009
  • Articolo 21 del regolamento (CE) n. 1069/2009
  • Articolo 24 del regolamento (CE) n. 1069/2009
  • Articolo 54 del regolamento (CE) n. 1069/2009
  • Articolo 55 del regolamento (CE) n. 1069/2009

Magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale e riconoscimento dello stabilimento

La causa verte su un rinvio pregiudiziale dell’Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt in materia di sottoprodotti di origine animale. Il giudice tedesco chiede come debba essere interpretato l’articolo 24, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 1069/2009, in particolare per stabilire se una sosta temporanea nel corso del trasporto integri il "magazzinaggio" soggetto a riconoscimento.

Fatti e procedimento principale

La controversia oppone il Landkreis Jerichower Land alla società A., titolare di un magazzino nella città di B. Nel corso di un controllo del 2016, l’autorità aveva accertato che contenitori con sottoprodotti di origine animale di categoria 3 venivano depositati in un semirimorchio frigorifero e poi trasportati verso un impianto di trasformazione della stessa società, rimanendo nel magazzino per circa due ore, e in casi eccezionali fino a otto ore, senza trattamento del contenuto. L’autorità aveva quindi vietato alla società di depositare tali sottoprodotti nel magazzino, ritenendo necessario il riconoscimento dello stabilimento ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera i), del regolamento n. 1069/2009. Il tribunale amministrativo di primo grado aveva annullato il divieto, ma l’autorità ha proposto appello.

Normativa dell’Unione rilevante

La Corte richiama anzitutto l’articolo 1 del regolamento n. 1069/2009, che definisce l’obiettivo di ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica e degli animali e per la sicurezza della catena alimentare e dei mangimi. Richiama inoltre:

  • l’articolo 3, che definisce, tra l’altro, "sottoprodotti di origine animale", "operatore" e "stabilimento";
  • l’articolo 4, che impone agli operatori il rispetto del regolamento in tutte le fasi, compreso il magazzinaggio;
  • l’articolo 21, che richiede il trasporto senza indebiti ritardi;
  • l’articolo 24, che impone il riconoscimento degli stabilimenti che svolgono, tra le altre attività, il magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale;
  • gli articoli 54 e 55, relativi all’abrogazione del regolamento n. 1774/2002 e alla disciplina transitoria.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva che il regolamento n. 1069/2009 non definisce la nozione di "magazzinaggio" e che il solo tenore letterale dell’articolo 24 non consente una soluzione univoca. Perciò interpreta la disposizione alla luce del contesto e delle finalità del regolamento. La Corte valorizza il fatto che il regolamento impone agli operatori una responsabilità primaria per la conformità delle operazioni in tutte le fasi della catena, dalla raccolta allo smaltimento. Evidenzia inoltre che l’articolo 21 impone il trasporto senza indebiti ritardi, ma non esclude in assoluto interruzioni del trasporto; tuttavia, tali interruzioni non possono essere lette come estranee al regime del magazzinaggio quando avvengono in modo organizzato in un magazzino. Nel caso concreto, dalle circostanze descritte dal giudice del rinvio emerge una sosta regolare e pianificata dei contenitori in locali della società, non una mera interruzione imprevista del trasporto. La Corte rileva anche l’assenza di misure adeguate di prevenzione delle contaminazioni e di pulizia, con possibili effetti sulla sicurezza della catena alimentare e dei mangimi. Alla luce degli obiettivi di tutela della salute pubblica e animale perseguiti dal regolamento, la Corte conclude che una simile operazione rientra nel "magazzinaggio" ai sensi dell’articolo 24.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che l’articolo 24, paragrafo 1, lettera i), del regolamento n. 1069/2009 deve essere interpretato nel senso che la nozione di "magazzinaggio" comprende l’interruzione di un’operazione di trasporto, della durata di poche ore o fino a otto ore, durante la quale contenitori contenenti sottoprodotti di origine animale di categoria 3 sono trasbordati da un veicolo di trasporto a un altro, prima del loro invio a un impianto di trasformazione, anche se il materiale non viene trattato né travasato in altri contenitori. Ne consegue che il gestore del magazzino deve disporre del riconoscimento previsto dall’articolo 24 del regolamento.

Come è indicizzato

Materiesottoprodotti di origine animalesanità pubblica e veterinariariconoscimento degli stabilimentitrasporto e magazzinaggiosicurezza della catena alimentare e dei mangimi

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