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Sentenza

Sentenza n. 1578/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento 1) del provvedimento MIC_SABAP_SA UO10 22/12/2025/0030246-P del 22.12.2025 con il quale un “incaricato” del Direttore Generale della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti, Paesaggio per le Province di Salerno ed Avellino, in asserita ottemperanza alla sentenza TAR Campania sez. staccata di Salerno (Sezione Prima) n.1725/2025 ha emesso un nuovo provvedimento di diniego dell'autorizzazione paesaggistica relativa alla pratica n.281/2019 concernente la “realizzazione” di una tettoia “in legno e tegole” di poco più di 11 mq. di ampiezza posta sul terrazzo a livello del primo piano dello stabile di proprietà a protezione dei balconi e degli ambienti corrispondenti dagli agenti atmosferici; 2) di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale, ivi compresa la nota proto. 29025 del 03.12.2025;

Giustizia amministrativa202600179

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Parere negativo della Soprintendenza del 22 dicembre 2025 sull'autorizzazione paesaggistica per una tettoia in legno e tegole di circa 11 m², adottato in riesame dopo l'annullamento giurisdizionale del precedente parere

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (soprintendenza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, comproprietario di un'abitazione a Positano, aveva chiesto l'autorizzazione paesaggistica per una pergotenda al piano terra e una tettoia al primo piano. Dopo l'annullamento, con sentenza del TAR Salerno n. 1725 del 24 ottobre 2025, del precedente parere negativo sulla tettoia per difetto di motivazione, la Soprintendenza ha riaperto il procedimento il 3 dicembre 2025 e ha nuovamente espresso parere contrario il 22 dicembre 2025. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 146, comma 7, d.lgs. 42/2004, perché la Soprintendenza avrebbe avviato il riesame senza una specifica richiesta del Comune; 2) incompetenza, poiché il parere era firmato da un funzionario incaricato e non dal Soprintendente, senza menzione nel parere della delega; 3) erroneità e irragionevolezza della valutazione paesaggistica, sostenendo che la struttura fosse leggera, non visibile da aree limitrofe o panoramiche e che nel contesto fossero presenti immobili con coperture in tegole; 4) tardività del parere rispetto al termine di 45 giorni previsto dall'art. 146 d.lgs. 42/2004.

La decisione

Il TAR ha respinto tutti e quattro i motivi. Il riesame non richiedeva una nuova iniziativa del Comune: l'annullamento giurisdizionale di un segmento del procedimento a istanza di parte impone all'amministrazione di rinnovarlo dalla fase viziata, altrimenti il procedimento resterebbe interrotto e l'interessato potrebbe agire contro l'inerzia. La censura di incompetenza è infondata perché il Ministero ha prodotto il decreto preventivo dell'11 dicembre 2025, che incaricava il funzionario di svolgere le funzioni del Soprintendente nei periodi rilevanti; la mancata indicazione della delega nel parere è mera irregolarità. Quanto al merito, il giudice ha riconosciuto l'ampia discrezionalità tecnica dell'autorità paesaggistica, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza o errori procedimentali o tecnici. La Soprintendenza ha rispettato l'efficacia conformativa della precedente sentenza esecutiva, valutando manufatto, contesto e relazione tra i due, e ha motivato in modo sufficientemente chiaro l'incompatibilità: la tettoia in legno e tegole si discosta dai tetti prevalentemente piani e dai pergolati leggeri tipici del contesto e, se reiterata, potrebbe alterare il quadro panoramico. Infine, il termine non era tardivamente decorso: dopo l'annullamento il procedimento era rimasto interrotto e il termine è ripartito con la comunicazione di riavvio del 3 dicembre 2025; il parere del 22 dicembre è stato quindi tempestivo e vincolante. Ricorso respinto e spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 146, comma 7, d.lgs. 42/2004

    Nei procedimenti ad istanza di parte, come quello per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, l’annullamento in sede giurisdizionale di un segmento del procedimento amministrativo obbliga la pubblica amministrazione a rinnovare il procedimento dalla fase in cui è stato interrotto dalla sentenza del giudice amministrativo.

    L'annullamento giudiziale di un parere soprintendentizio non richiede una nuova richiesta comunale per consentire il riesame: la Soprintendenza deve rinnovare il segmento procedimentale annullato affinché il procedimento di autorizzazione paesaggistica possa proseguire.

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    Rispetto alla data del 3 dicembre 2025, quindi, il parere del 22 dicembre 2025 risulta tempestivamente reso e, di conseguenza, vincolante.

    Dopo l'annullamento del precedente parere, il termine per la conclusione del procedimento non decorre nuovamente fino alla riapertura del procedimento; il parere reso entro il termine decorrente dalla comunicazione di riavvio è tempestivo e vincolante.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il 3 dicembre 2025 la Soprintendenza al paesaggio ha comunicato agli interessati l’avvio del procedimento di riesame dell’autorizzazione paesaggistica nonché il preavviso di rigetto, ai sensi dell’articolo 10 bis della legge sul procedimento amministrativo.

    Il testo documenta l'invio del preavviso di rigetto nel procedimento di riesame, ma non formula una specifica interpretazione della disposizione né decide una censura relativa alla sua applicazione.

Massime di principio

  • Nei procedimenti amministrativi a istanza di parte, l'annullamento giurisdizionale di un segmento procedimentale impone all'amministrazione competente di rinnovare il procedimento dalla fase viziata; non è necessaria una nuova istanza dell'interessato o una distinta richiesta di un'altra amministrazione quando il procedimento, altrimenti, resterebbe interrotto.
  • La mancata menzione nel provvedimento della delega di funzioni non determina incompetenza se la delega è stata validamente conferita prima dell'adozione dell'atto; tale omissione costituisce mera irregolarità.
  • Le valutazioni dell'autorità preposta alla tutela paesaggistica sono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili solo in presenza di manifesta irragionevolezza o di errori procedimentali o nei criteri tecnici applicati. In sede di riedizione del potere, l'amministrazione deve attenersi all'effetto conformativo della sentenza di annullamento, valutando il manufatto, il contesto paesaggistico e il loro rapporto.
  • Quando l'annullamento di un parere interrompe un procedimento paesaggistico, il termine per concludere il procedimento non ricomincia a decorrere fino alla riapertura del procedimento; il parere reso tempestivamente rispetto alla comunicazione di riavvio conserva il carattere vincolante.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaTermini del procedimento e silenzioResponsabile del procedimento e competenza
RamiBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaIncompetenzaTermini del procedimentoEffetto conformativo e riedizione del potere

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