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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02928/2024 del 31/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Nel corso di una verifica fiscale avviata nei confronti di una società terza, l'Amministrazione finanziaria esaminava le movimentazioni di un conto corrente intestato a una persona fisica e le notificava due avvisi di accertamento per maggior reddito Irpef relativi agli anni d'imposta 2005 e 2006. La contribuente impugnava gli atti davanti al giudice tributario; la CTP accoglieva parzialmente e la CTR, dopo consulenza tecnica, riduceva ancora il reddito accertato. In cassazione la contribuente proponeva cinque motivi: 1) nullità degli avvisi per inesistenza della notificazione, eseguita a mezzo posta senza relata; 2) illegittimità degli avvisi perché non preceduti da processo verbale di constatazione; 3) insufficienza delle sole risultanze bancarie a fondare l'accertamento e erronea inclusione dei prelevamenti; 4) nullità degli avvisi perché l'Ufficio non aveva indicato la categoria reddituale del maggior reddito né detratto i costi; 5) illegittimità dell'accertamento per mancata allegazione dell'autorizzazione alle indagini bancarie.

La decisione

La Corte ha respinto il primo, il secondo, il quarto e il quinto motivo. Ha invece accolto parzialmente il terzo motivo, limitatamente alla censura con cui la ricorrente contestava l'utilizzo dei prelevamenti bancari ai fini dell'accertamento, rilevando che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, la presunzione legale dei prelevamenti opera solo per i titolari di reddito d'impresa, mentre per gli altri contribuenti la presunzione riguarda solo i versamenti. La decisione impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, per il nuovo esame conforme al principio affermato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene utilizzato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • artt. 137 e seguenti c.p.c.

    richiamati con riguardo alla dedotta invalidità della notificazione

  • art. 3 L. n. 890 del 1982

    richiamato in tema di notificazione a mezzo posta

  • art. 60 D.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato in tema di notificazione degli atti tributari

  • art. 24 L. n. 4 del 1929

    invocato dalla contribuente per sostenere la necessità del PVC

  • art. 12, comma 6, L. n. 212 del 2000

    invocato dalla contribuente in relazione alla mancata previa notificazione del PVC

  • artt. 32, 38 e 42 D.P.R. n. 600 del 1973

    richiamati in tema di accertamento bancario e sinteticamente fondato sulle movimentazioni bancarie

  • art. 53 Cost.

    invocato dalla ricorrente contro l'utilizzo delle risultanze bancarie

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato per escludere interesse giuridico alla pretesa individuazione della fonte reddituale quando operi la presunzione sulle movimentazioni bancarie

  • art. 6 L. n. 212 del 2000

    richiamato insieme all'art. 12 dello Statuto del contribuente sul quinto motivo

  • art. 12 L. n. 212 del 2000

    richiamato insieme all'art. 6 dello Statuto del contribuente sul quinto motivo

  • art. 51, comma 2, n. 7, D.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato per affermare che l'autorizzazione alle indagini bancarie ha funzione organizzativa e la sua mancata allegazione non determina di per sé illegittimità dell'accertamento

  • art. 24 Cost.

    richiamato per escludere che l'acquisizione irrituale di elementi amministrativi comporti inutilizzabilità automatica

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 41

    richiamato nel precedente giurisprudenziale sulla non necessità di individuare la specifica fonte del reddito imputato a capitale

Massime di principio

  • Nelle controversie su accertamenti tributari fondati su movimentazioni bancarie, le risultanze dei conti correnti costituiscono prova presuntiva legale relativa del maggior reddito, con inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, che deve fornire una prova analitica e specifica della non imponibilità di ciascuna operazione.
  • Per i contribuenti non titolari di reddito d'impresa, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, la presunzione legale derivante dalle indagini bancarie opera per i versamenti ma non per i prelevamenti.
  • L'avviso di accertamento non è inesistente per il solo vizio della notificazione se risulta comunque provata la piena conoscenza dell'atto da parte del contribuente entro il termine di decadenza.
  • Il processo verbale di constatazione non è necessario quando l'accertamento è svolto in ufficio, sulla base di verifiche documentali e indagini bancarie, senza accesso o ispezione presso il contribuente.
  • L'autorizzazione alle indagini bancarie ha funzione interna-organizzativa e la sua mancata allegazione al contribuente non comporta di per sé invalidità dell'accertamento, salvo la prova di un concreto pregiudizio e della materiale assenza dell'autorizzazione.
  • Quando la pretesa fiscale riguarda redditi desunti da movimentazioni bancarie e non un reddito d'impresa, non può pretendersi che l'Ufficio individui specificamente la categoria reddituale o deduca costi non allegati e non provati dal contribuente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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