Cassazione Civile, Ordinanza n. 23866/2023 del 04/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (convenuta)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di vitalizio improprio stipulato tra i genitori della resistente e quest'ultima, con cessione alla figlia della nuda proprietà di un appartamento e di un garage in cambio della rinuncia a un credito vantato dalla figlia e dell'assunzione di obblighi di assistenza verso i genitori. I genitori agirono poi per la risoluzione del contratto per inadempimento. In primo grado la domanda fu accolta; in appello la decisione fu riformata. L'odierno ricorrente, quale erede della madre, propose quindi revocazione ex art. 395, n. 3, c.p.c. deducendo il ritrovamento di un documento decisivo, cioè una lettera attribuita alla figlia e ritenuta confessorio dell'inadempimento. La Corte d'appello dichiarò inammissibile la revocazione ritenendo che il documento non fosse stato scoperto dopo la sentenza, ma fosse già conoscibile e producibile dalla parte originaria. Con il ricorso per cassazione l'erede censurò tale conclusione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 395, n. 3, e 183, comma 6, n. 2, c.p.c., per avere la Corte ritenuto che il documento dovesse essere prodotto sin dall'atto introduttivo; 2) violazione dell'art. 395, n. 3, c.p.c. e dell'art. 2729 c.c., per l'asserita illogicità delle presunzioni sulla conoscenza del documento già al più tardi alla morte della madre; 3) violazione dell'art. 298, comma 2, c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, per avere individuato il momento della scoperta del documento nella conoscenza del terzo e non nella ricezione da parte della parte; 4) violazione degli artt. 2733 e 2735 c.c., per non aver riconosciuto il contenuto confessorio della lettera.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, nelle more, era intervenuta una precedente pronuncia di annullamento con rinvio sulla sentenza d'appello impugnata in revocazione. Tuttavia ha comunque esaminato il primo motivo ai soli fini della regolazione delle spese secondo la soccombenza virtuale, ritenendolo infondato: la Corte d'appello aveva correttamente escluso il presupposto del ritrovamento post-sentenza del documento, presupposto indispensabile per la revocazione ex art. 395, n. 3, c.p.c. Poiché il primo motivo era infondato, l'esame degli altri è stato ritenuto superfluo. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente. È stato escluso il raddoppio del contributo unificato perché la definizione per cessazione della materia del contendere non equivale a rigetto/inammissibilità ordinaria del ricorso.
Norme richiamate
art. 395, n. 3, c.p.c.
La revocazione per errore di fatto richiede la scoperta successiva alla sentenza di un documento decisivo; se il documento era già conoscibile e producibile prima, manca il presupposto dell'ammissibilità.
art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.
Richiamato per contestare il rilievo della Corte d'appello sulla tempestività della produzione documentale, ma non ritenuto decisivo.
art. 2729 c.c.
Evocato per censurare l'uso di presunzioni semplici sulla conoscenza del documento; la Corte ha ritenuto assorbente il mancato avveramento del ritrovamento post-sentenza.
art. 298, comma 2, c.p.c.
Invocato per il momento di scoperta del documento, ma l'esame è rimasto assorbito.
art. 2733 c.c.
Richiamato per il preteso contenuto confessorio della lettera, ma non esaminato nel merito per assorbimento.
art. 2735 c.c.
Richiamato per il preteso contenuto confessorio della lettera, ma non esaminato nel merito per assorbimento.
art. 336, comma 2, c.p.c.
Richiamato dalla parte ricorrente per chiedere la caducazione degli atti successivi, ma la richiesta non ha inciso sull'esito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il raddoppio del contributo unificato è stato escluso perché non applicabile in caso di cessazione della materia del contendere.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato quale fonte della disciplina del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Per la revocazione ex art. 395, n. 3, c.p.c. il presupposto decisivo è l'effettiva scoperta, dopo la sentenza, di un documento non precedentemente conoscibile o producibile con l'ordinaria diligenza; se il documento era già noto alla parte o comunque nella sua disponibilità, la revocazione è inammissibile.
- La parte che succede processualmente a una posizione ereditaria subentra anche nelle eventuali preclusioni maturate in capo al dante causa e non può fondare la revocazione su un documento che la parte originaria avrebbe potuto produrre nel giudizio di merito.
- Quando sopravviene la cessazione della materia del contendere in cassazione, la Corte può comunque delibare i motivi solo ai fini delle spese secondo la soccombenza virtuale.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio di cassazione si chiude per cessazione della materia del contendere, poiché tale definizione non equivale a conferma integrale della decisione impugnata né a ordinaria declaratoria di inammissibilità.
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