Sentenza n. 816/2026 - Palermo, Sezione 4
per l'ottemperanza alla sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento, sezione lavoro del 01/04/2025, n.465/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, che aveva ordinato il pagamento di somme a titolo di bonus "Carta del Docente"
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, del 1° aprile 2025, n. 465/2025, passata in giudicato e notificata all'amministrazione nella stessa data. La sentenza aveva riconosciuto in favore della docente il pagamento di € 1.500,00, oltre interessi, a titolo di bonus "Carta del Docente" per gli anni scolastici indicati nel titolo esecutivo. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento del Ministero, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dimostrato l'avvenuta esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile, rilevando che il giudizio di ottemperanza è proponibile anche per l'esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Agrigento e il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996. Accertato l'inadempimento del Ministero, ha accolto il ricorso e ordinato all'amministrazione di pagare le somme riconosciute dal titolo giudiziale, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario opera senza ulteriore compenso, in applicazione analogica della disciplina sull'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di € 500,00 per spese di lite, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza; il ricorso è stato proposto per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in giudicato.
art. 114 c.p.a.
Richiamato quale norma processuale applicabile al giudizio di ottemperanza.
art. 14 d.l. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione delle sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro da parte delle amministrazioni; il TAR ne ha verificato il rispetto.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del bonus "Carta del Docente" riconosciuto dal titolo giudiziale.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
La disposizione, pur dettata per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, escludendo un ulteriore compenso per il commissario ad acta.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l'amministrazione destinataria della condanna non vi abbia adempiuto.
- Per le condanne della pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro, il giudizio di ottemperanza è proponibile solo dopo il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo all'amministrazione.
- Accertato l'inadempimento dell'amministrazione rispetto a un giudicato avente a oggetto il pagamento di somme, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione entro un termine specifico e predisporre contestualmente l'intervento sostitutivo di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta nominato nell'ambito di un giudizio di ottemperanza può essere individuato in un dirigente dell'amministrazione inadempiente, con facoltà di delega, e può svolgere l'incarico senza ulteriore compenso quando trovi applicazione, anche in via analogica, il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
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