Ordinanza n. 12883/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento - del Decreto n. 187 del 8.04.2026, di cui alla nota prot. n. M_D A8BA50C DE22026 0000187, comunicato a mezzo PEC in data 9.04.2026, con nota prot. n. M_D A8BA50C REG2026 0009553, con cui il Ministero della Difesa - Direzione Nazionale degli Armamenti, Direzione degli Armamenti Terrestri, ha decretato “il ritiro della procedura di gara - qualificato come atto di ritiro endoprocedimentale ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. n. 36/2023, con applicazione residuale e integrativa dell’art. 21-quinquies della L. n. 241/1990 - fondato sul sopravvenuto mutamento del fabbisogno operativo come documentato negli atti in premessa richiamati; il presente decreto incide sulla procedura ristretta sopra soglia comunitaria per l’approvvigionamento di 40 veicoli allestiti da Ordine Pubblico per l’Arma dei Carabinieri - identificativo n. 5547343 del 01/08/2025 - indetta con Determina a contrarre DAC2025 127 del 30/07/2025, nella fase antecedente all’apertura delle offerte economiche e in assenza di qualsiasi proposta o determinazione di aggiudicazione, disponendone la chiusura con effetto dalla data di adozione del presente provvedimento”; - della nota del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri prot. n. 16/69-7 dell’11.03.2026, richiamata nel predetto decreto quale atto presupposto e fatto sopravvenuto determinante l’avvio del procedimento di ritiro, ancorché al momento non conosciuta; - di ogni altro atto inerente alla procedura CIG: B7D83B09EC presupposto e/o conseguente e/o connesso a quelli impugnati, anche se al momento non conosciuto; E PER LA CONDANNA dell’Amministrazione resistente al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti e patiendi dalla società ricorrente a causa della condotta illegittima e contraria a buona fede tenuta dalla stessa, a titolo di responsabilità precontrattuale ai sensi dell’art. 1337 c.c., da quantificarsi in corso di causa e comunque in misura non inferiore a € 6.832.704,47, ovvero nella diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali; E/O, IN VIA SUBORDINATA, PER la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti e patiendi dalla società ricorrente conseguenti alla constatata illegittimità del provvedimento di revoca, se in tal senso qualificato, da quantificarsi in corso di causa e comunque in misura non inferiore a € 6.832.704,47, ovvero nella diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali; E/O, IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, PER la condanna dell’Amministrazione resistente alla corresponsione dell’indennizzo ex art. 21-quinquies della l. n. 241/1990, laddove il potere esercitato con l’adozione del Decreto n. 187 del 8.04.2026 dovesse essere ricondotto nel paradigma della revoca legittima dell’atto amministrativo, in misura non inferiore a € 222.535,19, ovvero nella diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di ritiro endoprocedimentale di una procedura ristretta per l'approvvigionamento di 40 veicoli allestiti da ordine pubblico per l'Arma dei Carabinieri, con domande subordinate di risarcimento e indennizzo
Esito
La controversia
L'impresa ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di ritiro della procedura di gara, adottato prima dell'apertura delle offerte economiche e in assenza di aggiudicazione, motivato dal sopravvenuto mutamento del fabbisogno operativo. Sono stati impugnati anche l'atto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri indicato quale presupposto del ritiro e gli ulteriori atti connessi. La ricorrente ha inoltre proposto domande risarcitorie, in via principale a titolo di responsabilità precontrattuale per violazione della buona fede, in via subordinata per l'illegittimità del provvedimento qualora qualificato come revoca, e ha chiesto, in ulteriore subordine, l'indennizzo previsto per la revoca legittima. All'udienza pubblica la ricorrente ha chiesto il rinvio della trattazione, rappresentando l'esistenza di una trattativa avanzata per la propria acquisizione da parte di un gruppo statunitense e l'avvio, a seguito di convocazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del procedimento relativo all'eventuale esercizio dei poteri di golden power. Il TAR ha ritenuto tale procedimento rilevante rispetto agli argomenti prospettati nel ricorso e idoneo a incidere sul pieno esercizio dei diritti difensivi.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito né sull'impugnazione del decreto di ritiro né sulle domande risarcitorie e indennitarie. Ritenendo rilevanti, ai fini della controversia e della tutela dei diritti difensivi della ricorrente, gli esiti del procedimento di golden power avviato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha disposto il rinvio della trattazione del ricorso a una successiva udienza pubblica. Dal testo non emerge alcuna regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 90 d.lgs. 36/2023
atto di ritiro endoprocedimentale ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. n. 36/2023
La disposizione è richiamata dall'amministrazione quale base normativa del ritiro della procedura di gara; il TAR non ne esamina nel merito l'applicazione.
art. 21-quinquies l. 241/1990
con applicazione residuale e integrativa dell’art. 21-quinquies della L. n. 241/1990
La norma è richiamata nel decreto impugnato e invocata dalla ricorrente, in via subordinata, per ottenere l'indennizzo ove l'atto sia qualificato come revoca legittima; il TAR non decide la questione.
art. 1337 c.c.
a titolo di responsabilità precontrattuale ai sensi dell’art. 1337 c.c.
La disposizione fonda la domanda risarcitoria principale della ricorrente; non è oggetto di valutazione nel provvedimento interlocutorio.
Massime di principio
- Quando un procedimento amministrativo sopravvenuto presso altra autorità risulta rilevante rispetto agli argomenti dedotti nel ricorso e può incidere sul pieno esercizio dei diritti difensivi, il giudice amministrativo può rinviare la trattazione della causa per attendere i relativi esiti.
- Il rinvio della trattazione disposto per esigenze di tutela del contraddittorio e dei diritti difensivi non comporta una decisione, neppure implicita, sulla legittimità dell'atto impugnato o sulla fondatezza delle domande risarcitorie e indennitarie.
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