Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21093/2024 del 29/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 16/11/2023 del Tribunale di Napoli che confermava gli arresti domiciliari per Mondola e applicava analoga misura ad Alfieri, ritenuta la sussistenza della gravità indiziaria per i reati di truffa aggravata (art. 640-bis c.p.) e associazione per delinquere relativi a un sistema finalizzato alla monetizzazione indebita del "bonus cultura". I ricorrenti hanno dedotto: (i) errata qualificazione giuridica (sostengono che non vi fossero artifici visto che l'erogazione del bonus avviene sulla sola dichiarazione e i controlli sono casuali, per cui la fattispecie sarebbe quella di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ex art. 316-ter); (ii) violazione delle norme sulla utilizzabilità degli atti investigativi (art. 407, comma 3 e 505 c.p.p.) per atti compiuti dopo la scadenza dei termini; (iii) inutilizzabilità delle dichiarazioni dei fruitori del bonus, inizialmente escussi come testimoni e poi come indagati (art. 63, comma 2 c.p.p.); (iv) insussistenza delle esigenze cautelari e mancata prova di prosecuzione dell'attività illecita tramite nuova società (Creator Vesevo).

La decisione

Rigetto integrale dei ricorsi. La Corte ha ritenuto che la Corte di Cassazione, nella sentenza rescindente, avesse già ricostruito i fatti e qualificato la condotta come truffa aggravata ex art. 640-bis, per cui il giudice del rinvio era vincolato a quella qualificazione e doveva limitarsi a valutare le conseguenze cautelari. Sono stati dichiarati inammissibili i motivi volti a rimettere in discussione la qualificazione giuridica e la derubricazione ad art. 316-ter. Le eccezioni di inutilizzabilità della prova sono state ritenute generiche e prive di specificazione sugli atti contestati; la Corte ha inoltre confermato la correttezza della modalità con cui i titolari del bonus sono stati escussi (prima come sommari informatori e poi come indagati quando sono emersi indizi). Il sesto motivo sulle esigenze cautelari è stato considerato generico. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 640-bis cod. pen.

    La Corte di Cassazione aveva già qualificato la condotta degli imputati come truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis), rilevando plurime condotte artificiose e raggiri idonei a indurre in errore l'ente erogatore; il giudice di rinvio è vincolato a tale qualificazione ai fini cautelari.

  • art. 316-ter cod. pen.

    I ricorrenti sostenevano la sussunzione dei fatti nella fattispecie di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter). La Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta di derubricazione perché la qualificazione come truffa era già stata accertata dalla sentenza rescindente.

  • art. 407, comma 3 cod. proc. pen.

    Invocata dai ricorrenti per sostenere l'inutilizzabilità di atti di indagine compiuti oltre i termini. La Corte ha ritenuto la doglianza generica e non specificata; inoltre ha richiamato il principio che il giudice del rinvio è vincolato ai punti oggetto dell'annullamento salvo nuovi elementi di fatto.

  • art. 505 cod. proc. pen.

    Rilevante rispetto alle doglianze sulla utilizzabilità degli atti d'indagine; la Corte ha richiesto specificazione degli atti ritenuti inutilizzabili e ha ritenuto tali censure non adeguatamente motivate.

  • art. 63, comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamata dai ricorrenti con riferimento alla qualità delle persone escusse. La Corte ha confermato la legittimità di escutere i titolari del bonus come sommari informatori e poi, all'emergere di indizi di reità, come persone indagate, ritenendo congrua la procedura adottata e non invalida la utilizzazione delle dichiarazioni in quella fase.

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Norma sul giudizio di rinvio: il giudice del rinvio è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione e all'esame dei punti annullati, con divieto di estendere l'indagine a vizi non rilevati dalla Corte, salvo sopravvenienza di nuovi elementi di fatto.

Massime di principio

  • Se la Corte di Cassazione annulla con rinvio avendo già ricostruito i fatti e qualificato giuridicamente la condotta, il giudice del rinvio è vincolato a quella qualificazione e non può rimetterla in discussione nel giudizio cautelare salvo che emergano nuovi fatti rilevanti.
  • Le censure sull'inutilizzabilità di atti d'indagine devono essere specifiche: occorre indicare quali atti si ritengono invalsi e spiegare la rilevanza di tali atti per la posizione cautelare; eccezioni generiche vengono respinte.
  • Le persone inizialmente escusse come sommari informatori (o testimoni) possono legittimamente essere ascoltate con garanzie difensive successivamente emersi indizi di reità; la trasformazione della qualità processuale non rende automaticamente inutilizzabili le dichiarazioni rese in precedenza, salvo specifiche violazioni.
  • Nel giudizio di riesame delle misure cautelari il rimando operato dalla Cassazione delimita l'oggetto del nuovo esame: il giudice deve concentrarsi sui punti espressamente annullati e sulle loro conseguenze cautelari, non può formulare autonome ricostruzioni accusatorie non richieste dal rinvio.
  • Le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione o inquinamento probatorio) devono essere contestate con argomentazioni concrete: contestazioni meramente generiche sulla mancata prova di prosecuzione dell'attività illecita sono destinate al rigetto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.