Sentenza n. 92/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento A) dell’informativa antimafia ostativa del Prefetto di Ferrara prot. Prefettura Ferrara - Area I - Prot. Ingresso N.-OMISSIS- del 08/08/2025 emessa nei confronti della “-OMISSIS- s.r.l.” e da cui emergerebbe il pericolo di permeabilità mafiosa della impresa; B) di tutti gli atti presupposti e tra questi: -della Nota della Legione Carabinieri Emilia Romagna - Comando Provinciale Ferrara; - della Nota della Questura di Ferrara; - della Nota della Direzione Investigativa Antimafia Bologna; - della Nota del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Ferrara; - della Nota del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Bologna; C) Di tutti gli atti collegati connessi e consequenziali, ivi compresi: -il d.lgs. n. 159/2011, il d.lgs. n. 153/2014 e le circolari del Ministero dell'Interno n.11001/119/20(6) Uff.II-Ord.Sic.Pub.dell'8.2.2013 e n.11001/119/20(9);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informativa antimafia ostativa adottata dal Prefetto di Ferrara, con i relativi atti istruttori e presupposti
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l’informativa antimafia ostativa, deducendo vizi riferiti alla valutazione del pericolo di permeabilità mafiosa e, secondo quanto emerge dall’ordinanza cautelare richiamata nella sentenza, censure di contraddittorietà e di difetto di motivazione puntuale in relazione all’art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011. La società aveva infatti già ricevuto dalla Prefettura di Bologna, nel gennaio 2025, una misura di prevenzione collaborativa e di monitoraggio per dodici mesi. Inoltre, l’organismo di vigilanza aveva attestato l’esistenza di screening sui dipendenti, partner, fornitori e subappaltatori, l’assenza di violazioni dei protocolli del modello 231 e l’intenzione della società di adottare ulteriori modifiche organizzative suggerite in relazione alle aree di rischio evidenziate dall’interdittiva.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso. Dopo la sospensione cautelare dell’interdittiva, la Prefettura di Ferrara ha autonomamente disposto l’iscrizione della società nella white list, per i settori richiesti, dal 12 settembre 2025 e per dodici mesi. Tale iscrizione è stata ritenuta idonea a superare sostanzialmente l’interdittiva impugnata, rendendola tamquam non esset, benché non fosse intervenuto un formale annullamento in autotutela. È stato quindi dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse e il ricorso è stato dichiarato improcedibile. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate in ragione della particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 94-bis d.lgs. 159/2011
misure di prevenzione collaborativa e monitoraggio per un periodo di dodici mesi
La disposizione è richiamata in relazione alla precedente applicazione alla società di misure di prevenzione collaborativa e al possibile rilievo di tale circostanza nella valutazione della coerenza e della motivazione dell’interdittiva.
d.lgs. 159/2011
È il codice antimafia posto a fondamento dell’informativa interdittiva e delle misure di prevenzione collaborativa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- L’iscrizione dell’impresa nella white list, disposta dalla Prefettura dopo la sospensione cautelare dell’interdittiva, può sostanzialmente superare l’informativa antimafia impugnata e renderla tamquam non esset anche in assenza di un formale annullamento in autotutela.
- Quando un comportamento successivo dell’amministrazione elimina in concreto gli effetti lesivi dell’atto impugnato, il ricorso avverso tale atto diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza necessità di una decisione sui motivi di legittimità.
- La compensazione integrale delle spese può essere disposta quando la particolare evoluzione della controversia, inclusa la sopravvenuta iscrizione dell’impresa nella white list, rende non equa la condanna di una sola parte.
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