Ordinanza n. 508/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della comunicazione datata -OMISSIS- indirizzata ad -OMISSIS--OMISSIS-– priva di Protocollo- di attribuzione della votazione del voto di condotta pari a 6/10; della votazione di sei (6/10) in condotta attribuita al figlio dei ricorrenti dal Consiglio di Classe della classe -OMISSIS-del Liceo Scientifico Statale "-OMISSIS-" all'esito dello scrutinio finale svoltosi in data -OMISSIS-; dell'asserita conseguente valutazione di non ammissione alla classe successiva del figlio dei ricorrenti, deliberata all'unanimità dei docenti componenti del Consiglio di Classe della Classe -OMISSIS-del Liceo Scientifico Statale "-OMISSIS-" di Siena all'esito dello scrutinio dell'-OMISSIS-; del verbale del Consiglio della classe -OMISSIS-del Liceo Scientifico Statale «-OMISSIS-» di Siena, n. -OMISSIS- (scrutinio finale dell'anno scolastico 2025/2026), nella parte in cui ha attribuito allo studente -OMISSIS--OMISSIS-il voto di comportamento di 6/10 e la conseguente sospensione del giudizio con assegnazione di elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale ai sensi dell'art. 7, comma 2-ter, DPR 122/2009; della comunicazione del Consiglio di Classe della classe -OMISSIS-del Liceo Scientifico Statale "-OMISSIS-" sullo scrutinio finale, datata -OMISSIS- a firma (non apposta) del Dirigente Scolastico -OMISSIS-, laddove è disposta la sospensione in tutte le discipline, pur essendo pienamente sufficienti; di ogni atto non conosciuto né comunicato pregiudizievole degli interessi dell'allievo -OMISSIS--OMISSIS-, figlio dei ricorrenti; di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, noto od ignoto, comunque lesivo dell'interesse dei ricorrenti nella loro spiegata qualità. E per la declaratoria di nullità degli atti impugnati e conseguente ammissione del figlio dei ricorrenti alla classe -OMISSIS- del Liceo Scientifico Statale "-OMISSIS-" di Siena. E comunque per la condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento dei danni patiti e patendi dal figlio dei ricorrenti che saranno documentati in corso di causa e che possono essere quantificati da codesto Ecc.mo TAR in via equitativa con riferimento all'evidente lesione dell'immagine subita dal minore in assenza di un giusto procedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: attribuzione del voto di condotta pari a 6/10 e conseguente sospensione del giudizio e non ammissione alla classe successiva dello studente
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori dello studente)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato gli atti con cui il consiglio di classe ha attribuito al figlio minorenne il voto di comportamento di 6/10, disponendo la sospensione del giudizio e la conseguente non ammissione alla classe successiva, chiedendo anche la declaratoria di nullità, l'ammissione alla classe successiva e il risarcimento dei danni. In sede cautelare hanno dedotto, in particolare, la violazione dei criteri di valutazione della condotta preventivamente deliberati dal Collegio dei docenti e inseriti nel PTOF. Secondo tali criteri, il voto di 6/10 richiedeva almeno tre ammonizioni scritte oppure una sospensione fino a quindici giorni; per il caso di singolo episodio di bullismo era inoltre necessaria la previa irrogazione di una sanzione educativa e riparatoria. Nel caso concreto lo studente aveva ricevuto soltanto due note disciplinari, non aveva subito sospensioni e, per gli episodi contestati, l'istituto aveva escluso l'avvio di un procedimento disciplinare.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare ritenendo il ricorso suscettibile di positivo apprezzamento, poiché l'istituto scolastico non sembrava avere rispettato i criteri di valutazione previamente stabiliti dal Collegio dei docenti e recepiti nel PTOF. In particolare, risultava prima facie insussistente il numero di ammonizioni e la sospensione richiesti dai criteri, né risultava irrogata la sanzione educativa e riparatoria necessaria per il singolo episodio di bullismo. Il giudice ha quindi sospeso il provvedimento impugnato e fissato l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 15 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 7, comma 2-ter, d.P.R. 122/2009
sospensione del giudizio con assegnazione di elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale
La disposizione è richiamata quale base normativa della sospensione del giudizio e dell'assegnazione dell'elaborato critico conseguenti al voto di comportamento.
art. 55 c.p.a.
La norma disciplina la domanda cautelare incidentale, accolta dal TAR mediante la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alle ulteriori disposizioni in materia di protezione dei dati, quale fondamento dell'oscuramento dei dati personali nel caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati personali in caso di diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato in materia di trattamento e diffusione di dati relativi alla salute, a sostegno dell'ordine di oscuramento.
Massime di principio
- Nella valutazione scolastica della condotta, l'istituto deve rispettare i criteri previamente deliberati dagli organi competenti e inseriti nel PTOF; la loro inosservanza integra, in sede cautelare, un elemento idoneo a fondare il fumus boni iuris dell'impugnazione.
- Quando i criteri interni subordinano l'attribuzione di un determinato voto di comportamento alla ricorrenza di presupposti disciplinari specifici, il voto non può essere legittimamente attribuito in assenza di tali presupposti.
- Se i criteri di valutazione prevedono, per un singolo episodio di bullismo, la previa irrogazione di una sanzione educativa e riparatoria, tale requisito deve risultare concretamente soddisfatto prima dell'attribuzione del voto di condotta fondato su quell'episodio.
- La sospensione cautelare dell'esito scolastico è giustificata quando emerge prima facie che la valutazione della condotta e i conseguenti effetti sulla carriera scolastica siano stati adottati in contrasto con i criteri di valutazione preventivamente stabiliti dall'istituto.
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