Cassazione Civile, Ordinanza n. 00896/2023 del 13/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente della riscossione)
La controversia
La contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto del suo ricorso avverso una cartella di pagamento relativa a IRPEF, addizionali regionale e comunale, sanzioni e interessi per l’anno d’imposta 2003. Con cinque motivi ha dedotto: (1) la nullità della notifica della cartella perché eseguita a mezzo posta senza il tramite dei soggetti indicati dall’art. 26 d.P.R. n. 602/1973; (2) la nullità della notifica per mancata compilazione della relata; (3) la nullità della cartella per difformità dal modello ministeriale in vigore dal 1° aprile 2012 e per insufficienza delle indicazioni sulle modalità e termini di impugnazione, anche in relazione al reclamo; (4) la nullità per difetto di sottoscrizione del funzionario dell’agente della riscossione; (5) la violazione dell’obbligo di motivazione, in particolare quanto agli interessi iscritti a ruolo, perché indicati solo nell’importo finale senza conteggio analitico.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sulla notifica della cartella, affermando che eventuali vizi notificatori sono, al più, nullità sanabili per raggiungimento dello scopo quando il contribuente impugna tempestivamente l’atto; ha inoltre richiamato l’orientamento secondo cui la cartella può essere notificata a mezzo raccomandata diretta dell’esattore senza necessità di relata. Ha escluso che la mancata indicazione dell’autorità e del termine di impugnazione determini nullità, qualificandola come mera irregolarità. Ha escluso altresì la nullità per mancanza di sottoscrizione, poiché la cartella è atto predisposto secondo modello ministeriale che non richiede la firma del funzionario. Infine, ha ritenuto sufficiente la motivazione sugli interessi, poiché la cartella seguiva un atto fiscale precedente già determinativo del tributo e degli interessi, sicché bastava il richiamo a quell’atto e la quantificazione degli accessori ulteriormente maturati. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La cartella può essere notificata anche a mezzo posta; la notifica diretta con raccomandata e avviso di ricevimento è compatibile con la norma e non richiede necessariamente una relata di notifica.
art. 14 L. 20 novembre 1982, n. 890
Richiamato in relazione alla disciplina delle notificazioni, ma non ritenuto decisivo per la nullità dedotta.
art. 16 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nel quadro delle notificazioni degli atti del processo tributario.
art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dalla ricorrente a sostegno del vizio di notificazione, ma non accolto.
art. 24 Cost.
Invocato a tutela del diritto di difesa, ma la Corte ha escluso la lesione perché i vizi dedotti non comportavano nullità dell’atto.
art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La cartella, quale documento per la riscossione, è predisposta secondo modello ministeriale e non richiede la sottoscrizione dell’esattore.
art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato tra le norme asseritamente violate in tema di sottoscrizione della cartella.
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
Invocato come parametro dell’obbligo di motivazione, ma la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione per relationem sugli interessi.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
L’omessa indicazione delle modalità e dei termini di impugnazione non determina nullità dell’atto, ma una mera irregolarità che impedisce preclusioni se l’errore è scusabile.
art. 6 d.m. 3 settembre 1999, n. 321
Richiamato per il contenuto necessario della cartella, ma non ritenuto idoneo a fondare la nullità dedotta.
provvedimento Direttore Agenzia delle entrate n. 46586 del 30 marzo 2012
Richiamato per il modello ministeriale della cartella in vigore dal 1° aprile 2012; la difformità dal modello non è stata ritenuta causa di nullità.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17 L. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
art. 26 d.P.R. n. 602/1973
La notificazione della cartella via posta diretta è valida se attestata dall’avviso di ricevimento, senza necessità di relata.
art. 2697 c.c.
Non citato espressamente nel testo decisorio, ma il principio sull’onere della prova non è stato oggetto centrale della decisione; pertanto non incluso.
Massime di principio
- La notificazione della cartella esattoriale a mezzo posta diretta da parte dell’agente della riscossione è compatibile con l’art. 26 d.P.R. n. 602/1973 e non richiede, di regola, la redazione di una relata di notifica, quando sia presente l’avviso di ricevimento.
- Le difformità della notificazione rispetto al modello legale non integrano inesistenza dell’atto se l’attività posta in essere conserva gli elementi essenziali riconoscibili della notificazione; in tali casi ricorre, al più, una nullità sanabile per raggiungimento dello scopo, specie quando il destinatario propone tempestiva impugnazione.
- L’omessa indicazione nell’atto dell’autorità giurisdizionale competente e del termine di impugnazione non comporta nullità, ma una irregolarità che può incidere soltanto sulla decorrenza di eventuali preclusioni se l’errore del destinatario sia scusabile e decisivo.
- La cartella di pagamento non è invalida per il solo difetto di sottoscrizione del funzionario, quando sia inequivocabilmente riferibile all’ente titolare del potere e sia redatta secondo il modello ministeriale che non prevede la firma.
- Quando la cartella segue un atto fiscale che ha già determinato il debito d’imposta e gli interessi, la motivazione sugli interessi ulteriormente maturati è sufficiente se contiene il richiamo all’atto presupposto e la quantificazione degli accessori successivi.
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