Cassazione Penale, Sentenza n. 2423/2025 del 21/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Bari (15/02/2024). Fraddosio contestava il computo della pena e l'applicazione della misura di sicurezza (liberta' vigilata) in relazione al riconoscimento dell'attenuante speciale per la collaborazione (art. 8 D.L. 152/1991, ora art. 416-bis). Mincuzzi impugnava l'ordinanza di rinnovazione probatoria e la valutazione dei riscontri individualizzanti, nonche' la motivazione circa la premeditazione, l'aggravante di metodo mafioso (art.7 L.203/1991) e il mancato riconoscimento di attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili come manifestamente infondati. Ha ritenuto legittima la valutazione della Corte di Appello sul riconoscimento e sulla quantificazione della diminuzione di pena per la collaborazione di Fraddosio (pena base individuata in anni 14 nella forbice dell'art. 416-bis, pena finale 12 anni e 4 mesi; liberta' vigilata confermata per 3 anni). Ha inoltre ritenuto corretta la rivalutazione probatoria e i riscontri esterni individuati nella fase di rinvio a favore della condanna di Mincuzzi, confermando la sussistenza delle aggravanti di premeditazione e di metodo mafioso e il mancato riconoscimento di attenuanti generiche.
Norme richiamate
art. 8 D.L. 152/1991 (norma richiamata, oggi art. 416-bis cod. pen.)
La Corte applica la circostanza attenuante speciale per la collaborazione valutando l'utilita' oggettiva del contributo dichiarativo; la quantificazione della diminuzione dipende dalla novita' e incidenza delle informazioni (utilita' oggettiva) e puo' essere modulata nel quadro discrezionale del giudice del merito
art. 416-bis cod. pen. (richiamato)
Conferma che la riduzione per collaborazione si basa sull'utilita' apportata; il giudice deve motivare la misura della diminuzione tenendo conto della concretezza e del valore probatorio delle dichiarazioni
art. 603 c.p.p. (comma 3)
Regole sulla rinnovazione probatoria: il giudice del rinvio non e' automaticamente obbligato a rinnovare prove, ma puo' disporre integrazioni se necessarie e se le prove sono pertinenti per la decisione
art. 627 c.p.p. (comma 3)
Limiti del sindacato tra decisione rescindente e giudice di rinvio: il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato ma, in caso di annullamento per vizio di motivazione, ha poteri di piena cognizione e puo' riconsiderare il compendio probatorio entro i limiti indicati dalla Cassazione
art. 192 c.p.p.
Criteri di valutazione delle prove (completezza, correttezza, logicita') e possibilita' di reciproco riscontro tra dichiarazioni di collaboratori purché convergano sul nucleo essenziale
art. 606 e 609 c.p.p. (motivazione dei vizi dedotti in cassazione)
Regole di ammissibilita' e di sindacato in Cassazione: il controllo riguarda la completezza, correttezza e logicita' della motivazione; non e' consentita una nuova valutazione di merito salvo macroscopici vizi logici
art. 438 c.p.p.
Dispositivo che individua il compendio probatorio acquisito, rilevante nei casi di rinnovazione istruttoria e nel giudizio di rinvio
art. 173 disp. att. c.p.p.
Effetto vincolante del principio di diritto enunciato nella sentenza di annullamento con rinvio: il giudice di rinvio deve uniformarsi ai principi specificamente enunciati
art. 7 L. 203/1991 (richiamata, ora disposizioni in materia di 416-bis)
Aggravante per il metodo mafioso: la Corte ha ritenuto integrati gli indicatori oggettivi (contesto organizzativo, finalita' agevolatrice, intimidazione e reparto di ruoli) in relazione al fatto contestato
artt. 132 e 133 cod. pen.
Principi di individualizzazione della pena e modalita' di determinazione della misura, richiamati a supporto della discrezionalita' del giudice nella gradazione della pena
Massime di principio
- Riconoscimento dell'attenuante per collaborazione (art. 8 D.L. 152/1991 / art. 416-bis) va ponderato sulla base dell'utilita' oggettiva e della novita' del contributo: il giudice può ridurre la pena in misura variabile entro la forbice normativa ma deve motivare la misura in relazione alla concretezza dei riscontri
- L'ammissione al programma di protezione o la qualifica di collaboratore non escludono automaticamente l'applicazione di misure di sicurezza; il giudice puo' valutare separatamente la pericolosita' sociale e richiedere elementi concreti per escludere la misura
- Dopo un annullamento per vizio di motivazione il giudice di rinvio ha poteri larghi di riesame probatorio e puo' disporre integrazioni se emergono prove nuove o necessarie alla decisione; tuttavia deve uniformarsi ai principi di diritto espressamente enunciati nella sentenza di annullamento
- Le dichiarazioni di piu' collaboratori possono fungere da riscontro reciproco anche se non perfettamente sovrapponibili: rileva la convergenza sul nucleo essenziale dei fatti, mentre divergenze su dettagli marginali non inficiano automaticamente l'attendibilita'
- La valutazione della premeditazione si fonda su elementi fattuali quali progettazione ripetuta, procurazione di mezzi, tentativi precedenti e persistenza del proposito; l'aggravante di metodo mafioso richiede riscontri sul contesto associativo, finalita' e metodo intimidatorio
- In sede di cassazione il sindacato e' limitato alla verifica di logicita' e completezza della motivazione; non e' ammessa una nuova valutazione del merito se non in presenza di macroscopici vizi motivazionali
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