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Ordinanza

Ordinanza n. 1036/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601635

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio di rigetto della domanda cautelare contro il decreto ministeriale che vietava l’apertura dei settori ospiti e la vendita dei biglietti ai residenti della provincia della squadra ospite

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la richiesta di sospensione del provvedimento ministeriale adottato ai sensi dell’art. 7-bis.1 della legge n. 401 del 1989. Il decreto era motivato da gravi episodi di violenza verificatisi il 18 gennaio 2026, da ulteriori episodi pregressi attribuiti alla tifoseria della Roma, verificatisi sia in Italia sia in occasione di incontri internazionali, nonché da quattro episodi di azioni predatorie presso esercizi commerciali durante trasferte calcistiche nell’anno precedente. Dal testo emerge che gli appellanti contestavano cautelarmente la legittimità dell’esercizio della discrezionalità ministeriale e delle misure restrittive adottate.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo che, pur potendo alcune circostanze indicate nel decreto essere ulteriormente approfondite nella fase di merito, non apparisse prima facie illegittimo l’esercizio della discrezionalità ministeriale nell’individuazione di un concreto pericolo di turbativa dell’ordine pubblico e nella scelta dello strumento di prevenzione. La durata del divieto è stata ritenuta ragionevole e ampiamente inferiore al limite massimo biennale previsto dalla legge. Nel bilanciamento degli interessi, la salvaguardia dell’ordine pubblico è stata considerata prevalente rispetto all’interesse dei tifosi ad assistere personalmente agli incontri; il giudizio cautelare ha inoltre valorizzato la peculiarità del caso e la prossima conclusione del campionato di Serie A. Spese di lite compensate.

Norme richiamate

  • art. 7-bis.1 l. 401/1989

    Fuori dai casi di adozione da parte del Prefetto di provvedimenti di propria competenza, in caso di gravi episodi di violenza commessi in occasione di competizioni riguardanti il gioco del calcio, il Ministro dell’interno, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, può disporre, con proprio decreto, il divieto, per una durata non superiore a due anni, di apertura del settore ospiti degli impianti sportivi in cui si svolgono gli incontri di calcio individuati in relazione al pericolo di turbativa dell’ordine pubblico. Con lo stesso decreto, è altresì disposto il divieto di vendita di titoli di accesso ai medesimi impianti sportivi nei confronti dei residenti della provincia delle squadre ospiti interessate

    La disposizione attribuisce al Ministro dell’interno il potere discrezionale di adottare, in presenza di gravi episodi di violenza e di un concreto pericolo di turbativa dell’ordine pubblico, divieti relativi all’apertura del settore ospiti e alla vendita dei titoli di accesso, entro il limite massimo di due anni.

  • art. 62 c.p.a.

    Norma processuale richiamata quale base dell’appello cautelare contro l’ordinanza del TAR.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il giudice amministrativo può ritenere legittimo prima facie l’esercizio della discrezionalità del Ministro dell’interno nell’adottare divieti di apertura del settore ospiti e di vendita dei biglietti ai residenti della provincia della squadra ospite, quando il provvedimento sia motivato da gravi episodi di violenza e individui un concreto pericolo di turbativa dell’ordine pubblico.
  • La verifica cautelare della legittimità di misure ministeriali di prevenzione dell’ordine pubblico non richiede l’integrale definizione di ogni profilo fattuale, quando gli eventuali approfondimenti risultino riservati alla fase di merito e non emerga, prima facie, un uso illegittimo della discrezionalità amministrativa.
  • La durata di un divieto ministeriale adottato ai sensi dell’art. 7-bis.1 l. 401/1989 è ragionevole, in sede cautelare, quando sia contenuta entro il limite massimo biennale previsto dalla legge e risulti significativamente inferiore a tale limite.
  • Nel bilanciamento cautelare, la salvaguardia dell’ordine pubblico può prevalere sull’interesse dei tifosi ad assistere dal vivo agli incontri di calcio, in presenza di un concreto rischio di turbativa e delle peculiarità del caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieOrdine e sicurezza pubblicaSanzioni sportiveGiustizia sportiva e giurisdizioneTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoSportProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoTutela cautelare

Testo integrale

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