Sentenza n. 5161/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per l'ottemperanza della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. VI n. 03286/2024, resa tra le parti,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 3286/2024, che aveva disposto l’ammissione della società alla procedura contributiva di cui all’avviso pubblico del 14 dicembre 2020 e la successiva facoltà di optare tra due contributi
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiario contributo)
Prevale il privato
La controversia
La società ha proposto ricorso per ottemperanza lamentando che il Ministero della Cultura non avesse dato esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato n. 3286/2024. La sentenza da eseguire aveva annullato l’esclusione della società dalla procedura prevista dall’avviso pubblico del 14 dicembre 2020, ritenendo che il divieto di cumulo tra il contributo previsto dal D.M. n. 297/2020 e quello previsto dal D.M. n. 527/2020 non impedisse la partecipazione alla seconda procedura ai soggetti già beneficiari del primo contributo. L’amministrazione avrebbe dovuto ammettere la società alla procedura, determinare il contributo astrattamente spettante, assegnarle un termine per scegliere uno dei due benefici e, se necessario, ricalcolare proporzionalmente i contributi spettanti agli altri beneficiari in caso di incapienza delle risorse. Nel giudizio di ottemperanza il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha risposto alla relazione istruttoria richiesta dal giudice sull’attività posta in essere per eseguire la sentenza.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando la chiarezza e l’immediata precettività della sentenza da eseguire e la perdurante inerzia dell’amministrazione. Ha quindi condannato il Ministero della Cultura a dare esecuzione alla sentenza entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione, ammettendo la società alla procedura dell’avviso del 14 dicembre 2020, determinando il contributo astrattamente spettante, assegnando alla società un termine per optare tra il contributo di cui al D.M. n. 297/2020 e quello di cui al D.M. n. 527/2020 e procedendo, ove necessario, al ricalcolo proporzionale dei contributi degli altri beneficiari. Per il caso di ulteriore inadempimento, il Collegio ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega. Non sono state riconosciute le penalità di mora, ritenute non giustificate dalla natura dell’attività ancora da svolgere e dallo stato del procedimento. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 3.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
eventuale penalità di mora
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può imporre all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, fissare il termine per adempiere e nominare un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento; valuta inoltre discrezionalmente la sussistenza dei presupposti per la penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
dovendo tener conto, di volta in volta, della natura del credito insoddisfatto, della durata dell'inadempimento, della mancata esecuzione di precedenti sentenze già rese in sede di esecuzione, delle questioni di carattere organizzativo quando si tratti di giudizi sostanzialmente di carattere seriale, ecc.
La penalità di mora non consegue automaticamente all’inadempimento, ma richiede una valutazione concreta dei parametri indicati dalla norma e della natura dell’attività necessaria per eseguire il giudicato.
art. 64, comma 4, c.p.a.
eventuale valutazione probatoria
La mancata risposta dell’amministrazione all’ordine istruttorio può essere valutata dal giudice sul piano probatorio, nei termini previamente indicati nell’ordinanza istruttoria.
D.M. n. 297/2020
Il contributo previsto da tale decreto costituisce uno dei due benefici tra i quali la società, una volta ammessa alla seconda procedura, deve poter scegliere.
D.M. n. 527/2020
Il contributo previsto da tale decreto costituisce l’altro beneficio oggetto dell’opzione spettante alla società in esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- Quando il dispositivo di una sentenza amministrativa individua con chiarezza gli adempimenti necessari per la sua esecuzione, l’amministrazione è tenuta a conformarsi puntualmente a tali statuizioni, senza poterle eludere o differire mediante inerzia.
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata risposta dell’amministrazione a un ordine istruttorio volto ad accertare le attività esecutive può essere valutata dal giudice ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a., concorrendo a dimostrare il perdurante inadempimento.
- In caso di persistente mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a operare in caso di ulteriore inadempienza.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. richiede una valutazione concreta della natura del credito, della durata dell’inadempimento, dell’eventuale mancata esecuzione di precedenti decisioni e della natura dell’attività da svolgere; non è quindi automatica in presenza di un inadempimento.
- In esecuzione di una sentenza che consenta la partecipazione a una procedura contributiva nonostante la fruizione di un diverso beneficio, l’amministrazione deve ammettere l’interessato, determinare il beneficio astrattamente spettante e consentirgli di optare tra i contributi incompatibili, procedendo, se necessario, al ricalcolo proporzionale delle somme spettanti agli altri beneficiari in caso di incapienza delle risorse.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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