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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29725/2026 del 05/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La sentenza riguarda due coimputati ritenuti responsabili, all’esito di giudizio abbreviato, di detenzione in concorso di armi clandestine presso l’abitazione comune, ricettazione delle stesse armi, detenzione di un’arma da guerra/camuffata e ulteriore contravvenzione in materia di armi. La Corte d’appello aveva ridotto la pena ma confermato la responsabilità, valorizzando, per la posizione della donna, la convivenza stabile, la conoscenza della presenza delle armi, il prelievo di una pistola dall’armadio e la mancata attivazione per interrompere la situazione illecita. I ricorsi censuravano: per entrambi, la qualificazione della c.d. penna pistola come arma da guerra anziché arma clandestina, sostenendo che mancasse la spiccata potenzialità offensiva richiesta; inoltre, la mancanza di motivazione sul reato di porto d’armi illegalmente detenute contestato al capo c); per Licata anche la dosimetria della pena e il diniego delle attenuanti generiche; per Marzano, soprattutto, l’erronea affermazione del concorso nella detenzione e nella ricettazione delle armi, deducendo che la mera consapevolezza della presenza di armi in casa non bastasse a integrare un contributo causale, in assenza di autonoma disponibilità o condotte di custodia/occultamento consapevole, nonché la mancata concessione delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto solo in parte i ricorsi. Ha rigettato la censura sulla qualificazione della penna pistola come arma da guerra, ritenendo che, per le armi da fuoco camuffate, la legge ne preveda l’equiparazione alle armi tipo guerra in ragione del solo carattere camuffato, senza necessità di verificare la spiccata potenzialità offensiva. Ha invece annullato senza rinvio, per entrambi, la sentenza limitatamente al reato di porto d’arma ex art. 4 l. n. 895/1967, perché la condotta non era stata descritta in fatto né adeguatamente motivata, con esclusione di tale fattispecie. Quanto a Marzano, ha annullato con rinvio i capi a), b) e c) (per il solo reato di cui all’art. 2 l. n. 895/1967), ed e), perché la motivazione sul concorso nella detenzione e nella ricettazione delle armi risultava insufficiente sia sul profilo oggettivo sia su quello soggettivo: mancava la prova di un apporto causale e di una consapevolezza univoca dell’illiceità della detenzione, non essendo sufficiente la sola conoscenza della presenza di armi in casa. Quanto a Licata, ha annullato con rinvio limitatamente al diniego delle attenuanti generiche, rilevando un difetto assoluto di motivazione sul punto; nel resto ha rigettato il ricorso, lasciando ferma la responsabilità per i capi a), b), c) quanto al reato di art. 2 l. n. 895/1967, ed e).

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2, c.p.

    richiamato per il vincolo della continuazione tra le varie condotte contestate

  • art. 110 c.p.

    richiamato per la contestazione concorsuale dei reati

  • art. 23 l. n. 110/1975

    invocato per la detenzione di armi clandestine

  • art. 648 c.p.

    richiamato per la ricettazione delle armi

  • art. 2 l. n. 895/1967

    punisce la detenzione illegale di armi da guerra o tipo guerra; la Corte ritiene che la penna pistola camuffata rientri nella nozione di arma tipo guerra per il solo carattere camuffato

  • art. 4 l. n. 895/1967

    la condotta di porto non risultava descritta in fatto né motivata, con conseguente esclusione del reato

  • art. 1 l. n. 110/1975

    definisce le armi da guerra e le armi tipo guerra; la Corte distingue le ipotesi fondate sulla potenzialità offensiva da quella delle armi camuffate

  • art. 1-bis, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 527/1992

    definisce le armi da fuoco camuffate come armi fabbricate o trasformate per assumere le caratteristiche esteriori di un altro oggetto

  • art. 132 c.p.

    richiamato per la discrezionalità del giudice nella determinazione della pena

  • art. 133 c.p.

    richiamato per i criteri di commisurazione della pena

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    base normativa dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione

  • art. 40 c.p.

    richiamato per escludere l’esistenza, nel caso concreto, di uno specifico obbligo di attivarsi per rimuovere la situazione illecita

Massime di principio

  • Le armi da fuoco camuffate sono equiparate, agli effetti penali, alle armi tipo guerra in ragione del loro carattere subdolo, senza che sia necessario accertarne anche una spiccata potenzialità offensiva, quando la norma speciale non la richieda espressamente.
  • Il reato di porto d’arma non può essere mantenuto in decisione se la condotta di porto non è stata descritta in fatto e non è stata oggetto di specifica motivazione nei gradi di merito; in tal caso va escluso con annullamento senza rinvio.
  • Nel concorso di persone nella detenzione illegale di armi non basta la sola consapevolezza che altri detengano armi: occorre un contributo causale concreto, quale la materiale disponibilità dell’arma, la partecipazione alla custodia o l’occultamento consapevole.
  • La mera conoscenza della presenza di armi in casa integra connivenza, non concorso, salvo che sia dimostrata una condotta che abbia prolungato o agevolato la detenzione illecita e, sul piano soggettivo, la consapevolezza del suo carattere illecito.
  • Ai fini della ricettazione di armi, non è sufficiente dimostrare che il soggetto sapesse dell’esistenza di armi nell’abitazione: occorrono elementi specifici circa l’acquisto, la ricezione o l’occultamento di beni di provenienza illecita e la consapevolezza della loro illiceità.
  • La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, se specificamente censurata in appello, esige una motivazione espressa; la sua totale assenza integra vizio denunciabile in cassazione.
  • La dosimetria della pena è sindacabile in cassazione solo se frutto di arbitrarietà o motivazione illogica; quando la pena base è inferiore alla media edittale, non è richiesta una motivazione particolarmente analitica.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiConcorso di personeNullità processuale

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