Cassazione Penale, Sentenza n. 29725/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La sentenza riguarda due coimputati ritenuti responsabili, all’esito di giudizio abbreviato, di detenzione in concorso di armi clandestine presso l’abitazione comune, ricettazione delle stesse armi, detenzione di un’arma da guerra/camuffata e ulteriore contravvenzione in materia di armi. La Corte d’appello aveva ridotto la pena ma confermato la responsabilità, valorizzando, per la posizione della donna, la convivenza stabile, la conoscenza della presenza delle armi, il prelievo di una pistola dall’armadio e la mancata attivazione per interrompere la situazione illecita. I ricorsi censuravano: per entrambi, la qualificazione della c.d. penna pistola come arma da guerra anziché arma clandestina, sostenendo che mancasse la spiccata potenzialità offensiva richiesta; inoltre, la mancanza di motivazione sul reato di porto d’armi illegalmente detenute contestato al capo c); per Licata anche la dosimetria della pena e il diniego delle attenuanti generiche; per Marzano, soprattutto, l’erronea affermazione del concorso nella detenzione e nella ricettazione delle armi, deducendo che la mera consapevolezza della presenza di armi in casa non bastasse a integrare un contributo causale, in assenza di autonoma disponibilità o condotte di custodia/occultamento consapevole, nonché la mancata concessione delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto solo in parte i ricorsi. Ha rigettato la censura sulla qualificazione della penna pistola come arma da guerra, ritenendo che, per le armi da fuoco camuffate, la legge ne preveda l’equiparazione alle armi tipo guerra in ragione del solo carattere camuffato, senza necessità di verificare la spiccata potenzialità offensiva. Ha invece annullato senza rinvio, per entrambi, la sentenza limitatamente al reato di porto d’arma ex art. 4 l. n. 895/1967, perché la condotta non era stata descritta in fatto né adeguatamente motivata, con esclusione di tale fattispecie. Quanto a Marzano, ha annullato con rinvio i capi a), b) e c) (per il solo reato di cui all’art. 2 l. n. 895/1967), ed e), perché la motivazione sul concorso nella detenzione e nella ricettazione delle armi risultava insufficiente sia sul profilo oggettivo sia su quello soggettivo: mancava la prova di un apporto causale e di una consapevolezza univoca dell’illiceità della detenzione, non essendo sufficiente la sola conoscenza della presenza di armi in casa. Quanto a Licata, ha annullato con rinvio limitatamente al diniego delle attenuanti generiche, rilevando un difetto assoluto di motivazione sul punto; nel resto ha rigettato il ricorso, lasciando ferma la responsabilità per i capi a), b), c) quanto al reato di art. 2 l. n. 895/1967, ed e).
Norme richiamate
art. 81, comma 2, c.p.
richiamato per il vincolo della continuazione tra le varie condotte contestate
art. 110 c.p.
richiamato per la contestazione concorsuale dei reati
art. 23 l. n. 110/1975
invocato per la detenzione di armi clandestine
art. 648 c.p.
richiamato per la ricettazione delle armi
art. 2 l. n. 895/1967
punisce la detenzione illegale di armi da guerra o tipo guerra; la Corte ritiene che la penna pistola camuffata rientri nella nozione di arma tipo guerra per il solo carattere camuffato
art. 4 l. n. 895/1967
la condotta di porto non risultava descritta in fatto né motivata, con conseguente esclusione del reato
art. 1 l. n. 110/1975
definisce le armi da guerra e le armi tipo guerra; la Corte distingue le ipotesi fondate sulla potenzialità offensiva da quella delle armi camuffate
art. 1-bis, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 527/1992
definisce le armi da fuoco camuffate come armi fabbricate o trasformate per assumere le caratteristiche esteriori di un altro oggetto
art. 132 c.p.
richiamato per la discrezionalità del giudice nella determinazione della pena
art. 133 c.p.
richiamato per i criteri di commisurazione della pena
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
base normativa dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione
art. 40 c.p.
richiamato per escludere l’esistenza, nel caso concreto, di uno specifico obbligo di attivarsi per rimuovere la situazione illecita
Massime di principio
- Le armi da fuoco camuffate sono equiparate, agli effetti penali, alle armi tipo guerra in ragione del loro carattere subdolo, senza che sia necessario accertarne anche una spiccata potenzialità offensiva, quando la norma speciale non la richieda espressamente.
- Il reato di porto d’arma non può essere mantenuto in decisione se la condotta di porto non è stata descritta in fatto e non è stata oggetto di specifica motivazione nei gradi di merito; in tal caso va escluso con annullamento senza rinvio.
- Nel concorso di persone nella detenzione illegale di armi non basta la sola consapevolezza che altri detengano armi: occorre un contributo causale concreto, quale la materiale disponibilità dell’arma, la partecipazione alla custodia o l’occultamento consapevole.
- La mera conoscenza della presenza di armi in casa integra connivenza, non concorso, salvo che sia dimostrata una condotta che abbia prolungato o agevolato la detenzione illecita e, sul piano soggettivo, la consapevolezza del suo carattere illecito.
- Ai fini della ricettazione di armi, non è sufficiente dimostrare che il soggetto sapesse dell’esistenza di armi nell’abitazione: occorrono elementi specifici circa l’acquisto, la ricezione o l’occultamento di beni di provenienza illecita e la consapevolezza della loro illiceità.
- La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, se specificamente censurata in appello, esige una motivazione espressa; la sua totale assenza integra vizio denunciabile in cassazione.
- La dosimetria della pena è sindacabile in cassazione solo se frutto di arbitrarietà o motivazione illogica; quando la pena base è inferiore alla media edittale, non è richiesta una motivazione particolarmente analitica.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29594/2026 del 05/08/2026
- Sentenza penale · 5 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29595/2026 del 05/08/2026
- Sentenza penale · 5 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29596/2026 del 05/08/2026
- Sentenza penale · 5 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29597/2026 del 05/08/2026
- Sentenza penale · 5 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29598/2026 del 05/08/2026
- Sentenza penale · 5 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29600/2026 del 05/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →