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Sentenza

Sentenza n. 307/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'annullamento dell’atto prot. n. -OMISSIS- del 21 agosto 2017 emesso dal Comune di Mosciano Sant'Angelo, recante ad oggetto certificazione di avvenuto accertamento di inottemperanza all'ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, prot. -OMISSIS- del 4 febbraio 2017-rettifica, notificato in data 2 settembre 2017 nonché di ogni altro atto antecedente e/o conseguente, comunque presupposto, connesso e/o collegato ivi inclusi, in particolare: -atto prot. -OMISSIS-, recante ad oggetto certificazione di avvenuto accertamento di inottemperanza all'ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- notificato in data 7 febbraio 2017; -provvedimento-OMISSIS-, recante ad oggetto ordinanza di demolizione delle opere abusive, notificato in data 2 luglio 2016; -ingiunzione di pagamento sanzione amministrativa pecuniaria n. -OMISSIS- notificata il 07 febbraio 2017 recante: «determina nel caso di specie e per le motivazioni riportate in narrativa, in € 4.000,00 la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 4-bis dell'art. 31 DPR 380/01 testo vigente».

Giustizia amministrativa201700481

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza di demolizione di opere abusive, ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria, accertamento di inottemperanza e successivo atto di rettifica dell'accertamento

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'atto comunale di rettifica della certificazione di avvenuto accertamento dell'inottemperanza a un'ordinanza di demolizione, unitamente agli atti presupposti. Hanno dedotto: la perdita della disponibilità materiale e giuridica dei beni in ragione di una procedura esecutiva immobiliare e della nomina di custodi giudiziari; l'ineseguibilità della demolizione e l'impossibilità di adempiere; la mancata notificazione dell'ordinanza e degli atti conseguenti ai custodi giudiziari, al creditore procedente e all'eventuale aggiudicatario; la mancata individuazione della superficie ulteriore rispetto all'area di sedime da acquisire gratuitamente; l'assenza di una motivazione sulle ragioni di interesse pubblico e sui criteri di determinazione della superficie acquisibile; l'omessa comunicazione di avvio del procedimento di acquisizione, con violazione dell'art. 7 l. 241/1990 e difetto di istruttoria. Il Comune ha eccepito la tardività dell'impugnazione dell'ordinanza di demolizione, della sanzione pecuniaria e del primo accertamento di inottemperanza, nonché l'inammissibilità dell'impugnazione dell'atto di rettifica, deducendo che quest'ultimo correggeva soltanto un errore materiale e veniva censurato esclusivamente per vizi derivati dagli atti presupposti.

La decisione

Il TAR ha accolto le eccezioni preliminari del Comune. L'ordinanza di demolizione, notificata il 2 luglio 2016, il primo accertamento di inottemperanza del 4 febbraio 2017 e l'ingiunzione di pagamento della sanzione, notificata il 7 febbraio 2017, non sono stati impugnati entro il termine decadenziale di sessanta giorni previsto dall'art. 29 c.p.a.; il ricorso, notificato soltanto il 2 novembre 2017, è pertanto irricevibile rispetto a tali atti. L'atto impugnato tempestivamente, ossia la rettifica della certificazione di inottemperanza, aveva natura meramente correttiva di un errore materiale relativo al computo della superficie abusivamente costruita. Poiché i ricorrenti lo hanno censurato soltanto per vizi propri degli atti presupposti, ormai inoppugnabili, il gravame è stato dichiarato inammissibile anche rispetto alla rettifica. Il TAR ha inoltre rilevato che l'ordinanza di demolizione e l'accertamento dell'inottemperanza costituiscono espressione di attività vincolata e repressiva; di conseguenza, non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento, poiché la partecipazione del destinatario non avrebbe potuto modificare l'esito. Il ricorso è stato quindi dichiarato in parte irricevibile e in parte inammissibile, con compensazione delle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 29 c.p.a.

    termine decadenziale di 60 giorni

    La mancata impugnazione entro sessanta giorni dalla notificazione consolida gli effetti dell'atto amministrativo e rende irricevibile il successivo ricorso.

  • art. 35, comma 1, lettera a), c.p.a.

    È stata applicata per dichiarare irricevibile, per tardività, l'impugnazione dell'ordinanza di demolizione, dell'ingiunzione sanzionatoria e del primo accertamento di inottemperanza.

  • art. 35, comma 1, lettera b), c.p.a.

    È stata applicata per dichiarare inammissibile l'impugnazione dell'atto di rettifica, poiché fondata esclusivamente su vizi derivati da atti presupposti ormai non impugnabili.

  • art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001

    È stato richiamato dai ricorrenti in relazione all'individuazione dell'area acquisibile, ma il giudice non ha esaminato nel merito la censura per la definizione del giudizio in rito.

  • art. 31, comma 4, d.P.R. 380/2001

    È stato richiamato dai ricorrenti in relazione all'accertamento dell'inottemperanza e agli effetti dell'acquisizione, senza esame nel merito per la tardività e l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 7 l. 241/1990

    La censura relativa all'omessa comunicazione di avvio è stata respinta in ragione della natura vincolata dell'attività repressiva e dell'accertamento dell'inottemperanza.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato nell'epigrafe in relazione alla trattazione della causa in udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • L'ordinanza di demolizione, il successivo accertamento dell'inottemperanza e l'ingiunzione della sanzione pecuniaria devono essere impugnati entro il termine decadenziale decorrente dalla loro notificazione o piena conoscenza; la mancata impugnazione ne consolida gli effetti.
  • L'accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione è atto connesso e conseguente all'ordinanza demolitoria e non può essere autonomamente impugnato per vizi derivati quando l'ordine di demolizione non sia stato tempestivamente contestato.
  • Un atto successivo di mera rettifica di un errore materiale non è autonomamente impugnabile per vizi propri degli atti presupposti ormai divenuti inoppugnabili, se la rettifica non introduce una nuova determinazione sostanziale.
  • L'adozione dell'ordinanza di demolizione e l'accertamento dell'inottemperanza costituiscono attività amministrativa vincolata e repressiva; per tali attività non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento quando la partecipazione del destinatario non potrebbe incidere sul contenuto finale.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniPartecipazione al procedimentoTermini e notificazione del ricorso
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDecadenza e tardivitàPartecipazione procedimentaleEccesso di potere

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