Sentenza n. 307/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento dell’atto prot. n. -OMISSIS- del 21 agosto 2017 emesso dal Comune di Mosciano Sant'Angelo, recante ad oggetto certificazione di avvenuto accertamento di inottemperanza all'ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, prot. -OMISSIS- del 4 febbraio 2017-rettifica, notificato in data 2 settembre 2017 nonché di ogni altro atto antecedente e/o conseguente, comunque presupposto, connesso e/o collegato ivi inclusi, in particolare: -atto prot. -OMISSIS-, recante ad oggetto certificazione di avvenuto accertamento di inottemperanza all'ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- notificato in data 7 febbraio 2017; -provvedimento-OMISSIS-, recante ad oggetto ordinanza di demolizione delle opere abusive, notificato in data 2 luglio 2016; -ingiunzione di pagamento sanzione amministrativa pecuniaria n. -OMISSIS- notificata il 07 febbraio 2017 recante: «determina nel caso di specie e per le motivazioni riportate in narrativa, in € 4.000,00 la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 4-bis dell'art. 31 DPR 380/01 testo vigente».
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza di demolizione di opere abusive, ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria, accertamento di inottemperanza e successivo atto di rettifica dell'accertamento
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'atto comunale di rettifica della certificazione di avvenuto accertamento dell'inottemperanza a un'ordinanza di demolizione, unitamente agli atti presupposti. Hanno dedotto: la perdita della disponibilità materiale e giuridica dei beni in ragione di una procedura esecutiva immobiliare e della nomina di custodi giudiziari; l'ineseguibilità della demolizione e l'impossibilità di adempiere; la mancata notificazione dell'ordinanza e degli atti conseguenti ai custodi giudiziari, al creditore procedente e all'eventuale aggiudicatario; la mancata individuazione della superficie ulteriore rispetto all'area di sedime da acquisire gratuitamente; l'assenza di una motivazione sulle ragioni di interesse pubblico e sui criteri di determinazione della superficie acquisibile; l'omessa comunicazione di avvio del procedimento di acquisizione, con violazione dell'art. 7 l. 241/1990 e difetto di istruttoria. Il Comune ha eccepito la tardività dell'impugnazione dell'ordinanza di demolizione, della sanzione pecuniaria e del primo accertamento di inottemperanza, nonché l'inammissibilità dell'impugnazione dell'atto di rettifica, deducendo che quest'ultimo correggeva soltanto un errore materiale e veniva censurato esclusivamente per vizi derivati dagli atti presupposti.
La decisione
Il TAR ha accolto le eccezioni preliminari del Comune. L'ordinanza di demolizione, notificata il 2 luglio 2016, il primo accertamento di inottemperanza del 4 febbraio 2017 e l'ingiunzione di pagamento della sanzione, notificata il 7 febbraio 2017, non sono stati impugnati entro il termine decadenziale di sessanta giorni previsto dall'art. 29 c.p.a.; il ricorso, notificato soltanto il 2 novembre 2017, è pertanto irricevibile rispetto a tali atti. L'atto impugnato tempestivamente, ossia la rettifica della certificazione di inottemperanza, aveva natura meramente correttiva di un errore materiale relativo al computo della superficie abusivamente costruita. Poiché i ricorrenti lo hanno censurato soltanto per vizi propri degli atti presupposti, ormai inoppugnabili, il gravame è stato dichiarato inammissibile anche rispetto alla rettifica. Il TAR ha inoltre rilevato che l'ordinanza di demolizione e l'accertamento dell'inottemperanza costituiscono espressione di attività vincolata e repressiva; di conseguenza, non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento, poiché la partecipazione del destinatario non avrebbe potuto modificare l'esito. Il ricorso è stato quindi dichiarato in parte irricevibile e in parte inammissibile, con compensazione delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 29 c.p.a.
termine decadenziale di 60 giorni
La mancata impugnazione entro sessanta giorni dalla notificazione consolida gli effetti dell'atto amministrativo e rende irricevibile il successivo ricorso.
art. 35, comma 1, lettera a), c.p.a.
È stata applicata per dichiarare irricevibile, per tardività, l'impugnazione dell'ordinanza di demolizione, dell'ingiunzione sanzionatoria e del primo accertamento di inottemperanza.
art. 35, comma 1, lettera b), c.p.a.
È stata applicata per dichiarare inammissibile l'impugnazione dell'atto di rettifica, poiché fondata esclusivamente su vizi derivati da atti presupposti ormai non impugnabili.
art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001
È stato richiamato dai ricorrenti in relazione all'individuazione dell'area acquisibile, ma il giudice non ha esaminato nel merito la censura per la definizione del giudizio in rito.
art. 31, comma 4, d.P.R. 380/2001
È stato richiamato dai ricorrenti in relazione all'accertamento dell'inottemperanza e agli effetti dell'acquisizione, senza esame nel merito per la tardività e l'inammissibilità del ricorso.
art. 7 l. 241/1990
La censura relativa all'omessa comunicazione di avvio è stata respinta in ragione della natura vincolata dell'attività repressiva e dell'accertamento dell'inottemperanza.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nell'epigrafe in relazione alla trattazione della causa in udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- L'ordinanza di demolizione, il successivo accertamento dell'inottemperanza e l'ingiunzione della sanzione pecuniaria devono essere impugnati entro il termine decadenziale decorrente dalla loro notificazione o piena conoscenza; la mancata impugnazione ne consolida gli effetti.
- L'accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione è atto connesso e conseguente all'ordinanza demolitoria e non può essere autonomamente impugnato per vizi derivati quando l'ordine di demolizione non sia stato tempestivamente contestato.
- Un atto successivo di mera rettifica di un errore materiale non è autonomamente impugnabile per vizi propri degli atti presupposti ormai divenuti inoppugnabili, se la rettifica non introduce una nuova determinazione sostanziale.
- L'adozione dell'ordinanza di demolizione e l'accertamento dell'inottemperanza costituiscono attività amministrativa vincolata e repressiva; per tali attività non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento quando la partecipazione del destinatario non potrebbe incidere sul contenuto finale.
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