Cassazione Civile, Sentenza n. 6566/2020 del 09/03/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Per il 2013 il Comune aveva scelto, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 5, comma 4-quater, del D.L. n. 102 del 2013, di continuare ad applicare la Tarsu vigente nel 2012 invece della Tares. Con decorrenza dal 1° gennaio 2013 aveva però modificato il regolamento, subordinando la riduzione del 60% della tassa per la distanza dell'abitazione dal cassonetto al requisito che tale distanza fosse superiore a 5 km, anziché superiore a 400 metri. Il contribuente, la cui abitazione distava meno di 5 km dal cassonetto, aveva quindi perso il beneficio e aveva impugnato il silenzio-rifiuto sulla richiesta di rimborso della maggiore Tarsu versata per il 2013. La Commissione tributaria provinciale di Avellino aveva respinto il ricorso; la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, con sentenza n. 8519/2017 depositata il 16 ottobre 2017, aveva accolto l'appello, ritenendo che la proroga della Tarsu imponesse di operare a regime invariato. Il Comune ha proposto un unico motivo di cassazione per violazione dell'art. 5, comma 4-quater, del D.L. n. 102 del 2013, dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e dell'art. 7 del D.L. n. 61 del 2007. Ha sostenuto che poteva rimodulare l'agevolazione per fronteggiare l'aumento dei costi del servizio, che la norma non imponeva di ricorrere alla fiscalità generale e che, per i comuni della Campania, l'art. 7 del D.L. n. 61 del 2007 richiedeva la copertura integrale dei costi mediante il gettito della tassa, prevedendo conseguenze sanzionatorie in caso di inosservanza.
La decisione
La Corte ha rigettato l'unico motivo. Ha interpretato l'art. 5, comma 4-quater, del D.L. n. 102 del 2013 nel senso che il Comune che per il 2013 continuava ad applicare la Tarsu del 2012 doveva attenersi ai criteri di determinazione dei costi e delle tariffe previsti e applicati in quell'anno, salvo la maggiorazione di 0,30 euro per metro quadrato prevista dalla legge. La modifica della distanza richiesta per beneficiare della riduzione alterava uno dei criteri di applicazione del tributo e non era consentita. La disposizione prevedeva inoltre che gli eventuali costi non coperti dal gettito fossero finanziati con risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale comunale. La previsione dell'art. 7 del D.L. n. 61 del 2007 non mutava la conclusione, poiché il regime della proroga della Tarsu era disciplinato specificamente dalla successiva norma del 2013. La Corte ha quindi confermato la possibilità di disapplicare la delibera comunale modificativa del criterio dell'agevolazione. Nessuna pronuncia sulle spese, non essendosi costituito il contribuente. Ha dato atto dei presupposti per il versamento, da parte del Comune, dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Norme richiamate
art. 5, comma 4-quater, D.L. n. 102/2013
La lettera della norma impone di ritenere che i comuni i quali per l’anno 2013 avessero inteso continuare con il regime di prelievo in vigore per l’anno 2012 (Tarsu in luogo della istituita Tares) avrebbero dovuto attenersi ai criteri previsti e applicati o nel 2012, con la sola eccezione della maggiorazione pari a 0,30 Euro per metro quadrato, prevista dal D.L. n. 201 del 2011, art. 14, comma 13, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214 del 2011.
Il Comune che sceglie di continuare ad applicare nel 2013 la Tarsu vigente nel 2012 deve conservare i criteri di determinazione dei costi e delle tariffe applicati nel 2012, fatta salva la maggiorazione espressamente prevista dalla legge; non può modificare il criterio che determina l'accesso a un'agevolazione.
art. 52 D.Lgs. n. 446/1997
Non determinabile: la Corte menziona la disposizione tra quelle indicate nel motivo, ma non la interpreta né la applica autonomamente.
La decisione non ricava dall'art. 52 un principio autonomo; rigetta il ricorso sulla base della disciplina speciale dell'art. 5, comma 4-quater, del D.L. n. 102 del 2013.
art. 7 D.L. n. 61/2007
A nulla rileva il fatto che il D.L. n. 61 del 2007, art. 7, convertito dalla L. n. 87 del 2007, imponesse di coprire gli interi costi del servizio con i proventi derivanti dalla tassa rifiuti e prevedesse una misura sanzionatoria per i comuni che non fossero risultati ottemperanti, dovendosi considerare che il regime impositivo vigente nel periodo di proroga della Tarsu è disciplinato specificamente dalla norma di cui al D.L. 31 agosto 2013, n. 102, art. 5, comma 4-quater, convertito dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124, peraltro successiva a quella invocata dal ricorrente.
L'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dalla disciplina del 2007 non consente di derogare ai criteri della Tarsu mantenuti per il 2013, poiché il regime impositivo del periodo di proroga è regolato specificamente dalla successiva disciplina del 2013.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l’art. 13, comma 1 quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
In caso di rigetto integrale del ricorso per cassazione proposto dopo il 30 gennaio 2013, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- Il Comune che, per l'anno 2013, opta per la prosecuzione della Tarsu vigente nel 2012 ai sensi dell'art. 5, comma 4-quater, del D.L. n. 102 del 2013 deve applicare i criteri previsti e applicati nell'anno precedente; non può modificarne i presupposti o i criteri, compresi quelli che regolano l'accesso a un'agevolazione tributaria, salvo l'eccezione espressamente prevista per la maggiorazione di 0,30 euro per metro quadrato.
- Nel regime di proroga della Tarsu per il 2013, gli eventuali costi del servizio non coperti dal gettito della tassa devono essere finanziati con risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale comunale; l'esigenza di coprire i costi non legittima la modifica dei criteri del tributo mantenuti per effetto della proroga.
- La disciplina speciale successiva che regola il regime impositivo durante la proroga della Tarsu prevale, per tale periodo, sulla precedente disposizione che impone ai comuni della Campania la copertura integrale dei costi del servizio mediante i proventi della tassa.
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