Cassazione Civile, Sentenza n. 8425/2020 del 30/04/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguardava l’impugnazione dell’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 1999, con cui erano stati recuperati a tassazione IRPEF e addizionali su un maggiore reddito di partecipazione attribuito al contribuente, socio al 50% di una S.r.l. La Commissione tributaria provinciale di Roma aveva accolto il ricorso; la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza pronunciata il 24 gennaio 2012 e depositata il 14 febbraio 2012, aveva riformato la decisione, ritenendo legittimo e adeguatamente motivato l’avviso notificato al socio. Quest’ultimo rinviava all’accertamento notificato alla società, allegato all’avviso personale, nel quale erano riprodotti gli elementi essenziali del processo verbale di constatazione (PVC). Il contribuente ha proposto dodici motivi, lamentando, in sintesi, difetti di motivazione della sentenza regionale; violazione delle norme sulla motivazione degli atti tributari per mancata notifica o allegazione al proprio avviso del PVC redatto nei confronti della società; insufficiente o illogica motivazione circa il contenuto dell’accertamento societario e l’essenzialità del PVC; violazione delle regole sull’onere e sulla valutazione della prova, anche per avere la CTR ritenuto che il contribuente dovesse dimostrare la necessità del PVC e attivarsi per conoscerlo. La Corte ha esaminato preliminarmente la struttura del ricorso, rilevando che esso era composto da 239 pagine, di cui 74 di narrativa e 165 dedicate ai dodici motivi, a fronte di una decisione impugnata di quattro pagine e di una questione essenziale circoscritta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, sia per violazione dei requisiti di chiarezza, sinteticità, esposizione sommaria dei fatti e specificità dei motivi prescritti dall’art. 366, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., sia ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c. La formulazione prolissa, disordinata e ripetitiva non consentiva di individuare con chiarezza le critiche rivolte alla sentenza né assolveva l’onere del ricorrente di selezionare i fatti e le questioni rilevanti, evitando la riproposizione indistinta degli atti del giudizio di merito. Inoltre, tutti i dodici motivi erano inammissibili perché la decisione regionale risultava conforme al consolidato orientamento della Corte: per l’accertamento del reddito del socio, l’obbligo di motivazione è assolto mediante rinvio per relationem all’accertamento societario, anche se notificato soltanto alla società, poiché il socio può consultare la documentazione sociale ai sensi dell’art. 2261 c.c. Non sono stati decisi separatamente nel merito i singoli rilievi probatori e motivazionali, essendo l’inammissibilità assorbente. Il ricorrente è stato condannato a pagare all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 15.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
art. 366, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
L’art. 366, c.p.c., impone di redigere il ricorso dinanzi al giudice di legittimità sintetizzando (rectius: esponendo sommariamente) i fatti della causa; la sommarietà dell’esposizione, che ovviamente non va confusa con l’omissione o con la riproposizione di tutta l’attività processuale pregressa, implica un lavoro di sintesi e di selezione dei profili di fatto e di diritto della vicenda sub indice in un’ottica di economia processuale che evidenzi i profili rilevanti ai fini della formulazione dei motivi di ricorso, i quali altrimenti si risolvono in censure astratte e prive di supporto storico.
Il ricorso per cassazione deve esporre sommariamente e selettivamente i fatti e le questioni di diritto rilevanti per le specifiche censure; la riproduzione indistinta degli atti del processo o l’esposizione confusa che renda incomprensibili i motivi non soddisfa i requisiti di contenuto prescritti e comporta l’inammissibilità.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Nel caso di specie i seguenti dodici motivi in cui si articola il ricorso: [...] sono inammissibili in quanto la sentenza impugnata è conforme al radicato orientamento di questa Sezione tributaria [...] dal quale non v’è ragione di discostarsi, non fornendo il ricorrente elementi per mutare indirizzo
Il motivo è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme all’orientamento della Corte e il ricorrente non offre elementi idonei a giustificare un mutamento di indirizzo.
art. 2261 c.c.
In tema di imposte sui redditi, l’obbligo di motivazione degli atti tributari, come disciplinato dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, e dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, è soddisfatto dall’avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii “per relationem” a quello riguardante i redditi della società, ancorchè solo a quest’ultima notificato, giacchè il socio, ex art. 2261 c.c., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell’accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi.
Il potere del socio di consultare la documentazione della società consente che l’avviso personale relativo al reddito di partecipazione rinvii per relationem all’accertamento societario, benché quest’ultimo sia stato notificato soltanto alla società.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
In tema di imposte sui redditi, l’obbligo di motivazione degli atti tributari, come disciplinato dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, e dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, è soddisfatto dall’avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii “per relationem” a quello riguardante i redditi della società, ancorchè solo a quest’ultima notificato, giacchè il socio, ex art. 2261 c.c., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell’accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi.
L’obbligo di motivazione dell’avviso tributario è soddisfatto, nel caso di accertamento del reddito del socio, dal rinvio per relationem all’accertamento della società, anche se quest’ultimo non è stato notificato al socio, in ragione della possibilità di consultazione della documentazione sociale.
art. 42 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
In tema di imposte sui redditi, l’obbligo di motivazione degli atti tributari, come disciplinato dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, e dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, è soddisfatto dall’avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii “per relationem” a quello riguardante i redditi della società, ancorchè solo a quest’ultima notificato, giacchè il socio, ex art. 2261 c.c., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell’accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi.
La motivazione dell’accertamento del reddito del socio può essere resa mediante rinvio per relationem all’accertamento relativo alla società, anche se notificato soltanto a quest’ultima, quando il socio può consultare la relativa documentazione.
art. 360, n. 4, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve tracciare il binario lungo il quale il giudice di legittimità deve muoversi: se mancano tratti del binario, la Corte non può che dichiarare inammissibile il motivo di ricorso.
La censura deve individuare in modo sufficientemente chiaro il vizio processuale denunciato e i suoi elementi rilevanti; se non offre alla Corte un percorso intelligibile per lo scrutinio, è inammissibile.
art. 360, n. 3, c.p.c.
L’atto di impugnazione, per potere essere riconosciuto come un ricorso per vizi di legittimità, deve soddisfare alcuni requisiti minimi, il che non accade – con riferimento alla c.d. narrativa del ricorso medesimo – quando l’alternanza di pagine, nelle quali vengono evocati atti processuali pregressi, si risolve in una mera compilation, un’attività materiale di farcitura nella quale non si ritrova l’opera di rappresentazione ed interpretazione dei fatti giuridici, attraverso la quale normalmente emerge e viene prospettato il “caso” giuridico sul quale si richiede l’intervento di nomofilachia o di critica logica da parte della Corte Suprema, che distingue il ricorso di legittimità dalle impugnazioni di merito.
La denuncia di violazione di legge deve inserirsi in un ricorso che rappresenti e selezioni i fatti giuridici rilevanti e formuli una critica intelligibile alla decisione; la mera raccolta o riproduzione degli atti pregressi non assolve tale funzione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una narrazione sommaria ma selettiva della vicenda, includendo i fatti storici e le valutazioni giuridiche rilevanti per le censure; la riproduzione integrale o indiscriminata degli atti del giudizio di merito non sostituisce l’elaborazione richiesta al ricorrente.
- La violazione dei doveri di chiarezza e sinteticità determina l’inammissibilità quando rende oscura l’esposizione dei fatti o confusa l’individuazione delle censure, traducendosi nella violazione dei requisiti di specificità e contenuto del ricorso; la sola eccessiva lunghezza, in quanto tale, non è invece indicata come autonoma causa di inammissibilità.
- In materia di redditi di partecipazione, l’avviso notificato al socio può motivare per relationem mediante rinvio all’accertamento dei redditi della società, anche se quest’ultimo è stato notificato soltanto alla società, poiché il socio ha il potere di consultare la documentazione sociale ai sensi dell’art. 2261 c.c.
- Ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., sono inammissibili i motivi che non offrono ragioni idonee a superare l’orientamento di legittimità cui è conforme la decisione impugnata.
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