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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23392/2024 del 30/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di un’intimazione di pagamento riferita a quattro cartelle esattoriali. Il giudice di merito ha respinto l’opposizione e l’appello del contribuente, ritenendo valida la provenienza dell’atto di riscossione anche in assenza di sottoscrizione leggibile e ritenendo rituale la notificazione delle cartelle: la comunicazione via PEC era stata inviata a un indirizzo che, pur non risultando nei registri pubblici, era riferibile alla società; la PEC era stata rifiutata dal sistema per indirizzo non valido, poi era stato effettuato il deposito presso la CCIAA e successivamente inviata la raccomandata informativa. In cassazione la società ha proposto tre motivi: 1) violazione delle norme sulla formazione e notificazione degli atti digitali e sulla firma/autenticazione del documento, sostenendo che l’atto trasmesso via PEC fosse un documento nativo digitale privo di valida autenticazione e che l’indirizzo PEC del mittente non fosse nei pubblici registri; 2) omessa pronuncia sul fatto decisivo della mancata chiamata in causa dell’ente impositore, che secondo la ricorrente era necessaria per verificare gli atti presupposti e la loro notificazione; 3) nullità della sentenza e, sostanzialmente, contestazione della regolarità della notifica, deducendo che la propria PEC era funzionante, che non era dato sapere perché i messaggi non fossero stati recapitati e che la raccomandata informativa era stata spedita tramite operatore privato non legittimato, con conseguente invalidità della notificazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile per novità e difetto di specificità e in parte infondato, osservando che, anche se la censura fosse riferita alla mancanza di firma digitale dell’atto notificato via PEC, la giurisprudenza di legittimità esclude la necessità di una firma digitale sulla copia informatica della cartella o dell’intimazione, purché l’atto sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo che lo ha emesso; ha inoltre affermato che l’assenza dell’indirizzo PEC del mittente dai registri pubblici non incide di per sé sulla presunzione di riferibilità della notifica, se non è allegato un concreto pregiudizio difensivo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la mancata chiamata in causa dell’ente impositore è una scelta processuale della parte resistente e non un fatto decisivo omesso dalla sentenza; inoltre non può essere sindacata come vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. nel contesto della doppia conforme. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile, perché mirava a una rivalutazione del fatto e, in parte, infondato: la spedizione della raccomandata informativa tramite operatore privato non invalida la notifica se l’operatore è abilitato, e nel caso non era stata dedotta l’assenza della necessaria licenza; la Corte ha quindi confermato la correttezza della decisione di merito e ha condannato la ricorrente alle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 25, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La cartella di pagamento non richiede, per la sua validità, la sottoscrizione del funzionario competente se è comunque inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emissione.

  • art. 26, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La notificazione della cartella può avvenire con le forme previste dalla disciplina speciale richiamata, e la prova dell’osservanza delle formalità impedisce di ravvisarne l’invalidità.

  • art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Per la notificazione telematica con esito negativo è sufficiente l’invio della raccomandata informativa secondo la disciplina applicabile ratione temporis.

  • art. 4 d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261

    La Corte richiama la progressiva liberalizzazione dei servizi postali e la validità, nel periodo considerato, delle notifiche effettuate tramite operatore postale privato abilitato.

  • art. 5, comma 1, d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261

    L’eventuale invalidità della spedizione postale può ipotizzarsi solo se l’operatore privato sia privo della licenza individuale richiesta.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La doppia conforme impedisce di riproporre in cassazione il vizio motivazionale nei limiti dedotti dalla ricorrente.

  • art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c.

    I motivi sono scrutinati distinguendo tra nullità della sentenza e vizio motivazionale; il fatto decisivo ex n. 5 non può essere usato per ottenere una rivalutazione del merito.

  • art. 345 c.p.c.

    Sono inammissibili le questioni nuove introdotte per la prima volta in cassazione.

  • art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il ricorso introduttivo del giudizio tributario è il veicolo processuale con cui il contribuente ha impugnato l’atto di riscossione.

  • art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La controparte eccepisce che alcune questioni sarebbero comunque tardive per decadenza, richiamando il termine del processo tributario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La decisione richiama il presupposto per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La cartella di pagamento e l’intimazione ad adempiere non sono invalide per la sola mancanza di sottoscrizione digitale o autografa, quando l’atto sia comunque inequivocabilmente riferibile all’ufficio titolare del potere di emissione.
  • In tema di notificazione via PEC degli atti della riscossione, l’assenza dell’indirizzo del mittente dai registri pubblici non determina di per sé invalidità della notifica; il contribuente deve allegare e dimostrare un concreto pregiudizio al diritto di difesa o elementi specifici idonei a escludere la riferibilità dell’atto.
  • Le contestazioni sulla regolarità della notificazione non possono essere formulate in cassazione come questioni nuove, né possono tradursi in una richiesta di rivalutazione del fatto o delle risultanze istruttorie.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’indicazione di un fatto storico decisivo e controverso; non è ammissibile per censurare scelte processuali della controparte o per sollecitare un nuovo esame del materiale probatorio.
  • La raccomandata informativa prevista dalla disciplina della notificazione telematica non è invalida per il solo fatto di essere spedita tramite operatore postale privato, essendo rilevante solo l’eventuale difetto del titolo abilitativo richiesto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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