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Ordinanza

Ordinanza n. 270/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600455

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Comunicazione informatica del 23 luglio 2026 che attestava la rinuncia all’assegnazione, la decadenza dall’incarico e la cancellazione dalla graduatoria per la classe di concorso B019

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato la comunicazione generata dal sistema ministeriale il 23 luglio 2026, con cui risultava decaduta dall’incarico e cancellata dalla graduatoria per la classe di concorso B019 nella provincia di Reggio Emilia, dopo la mancata registrazione dell’accettazione della sede assegnata. Ha chiesto l’annullamento dell’atto e la sospensione cautelare, nonché l’accertamento del diritto alla rimessione in termini per accettare la sede RERA030001 presso l’Istituto Alberghiero e Agrario “Annesso Convitto Corso”, con effetti giuridici ed economici dal 1° settembre 2026, e la conferma dell’accettazione dichiarata nel ricorso. In via subordinata ha invocato l’errore scusabile ex art. 37 c.p.a., deducendo l’incertezza derivante dall’introduzione, per l’anno scolastico 2026/2027, di un nuovo adempimento a pena di decadenza veicolato tramite un canale non certificato. Con il primo motivo ha lamentato la violazione dell’art. 21-bis l. 241/1990: gli avvisi dell’Ufficio scolastico prevedevano che l’accettazione fosse effettuata tramite una specifica funzione raggiungibile dal link contenuto nella lettera di notifica dell’assegnazione, ma l’Amministrazione non aveva provato né l’invio o la ricezione di tale lettera né l’avvenuta registrazione della rinuncia. La ricorrente ha inoltre rappresentato la necessità di notificare il ricorso al controinteressato, il cui nominativo non le era noto e non era stato indicato dall’Amministrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato. In base agli avvisi regionali, l’accettazione doveva essere effettuata tramite il link contenuto nella lettera di notifica dell’assegnazione; l’Amministrazione non ha provato che la lettera fosse stata ricevuta e, in questa fase, la diligenza dell’interessata nel monitorare i siti istituzionali non può sostituire la notifica prescritta dagli stessi atti a pena di decadenza. Il Collegio ha quindi ritenuto che la decadenza fosse, allo stato, improduttiva di effetti ai sensi dell’art. 21-bis l. 241/1990, in quanto provvedimento recettizio. Non ha definito nel merito le ulteriori domande né il motivo subordinato sull’errore scusabile. Ha ordinato al Ministero e agli uffici scolastici di comunicare alla ricorrente, entro venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, il nominativo del controinteressato; la ricorrente dovrà notificargli il ricorso entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione. Udienza pubblica fissata al 10 febbraio 2027. Spese della fase cautelare compensate.

Norme richiamate

  • art. 21-bis l. 241/1990

    Ritenuto, quindi, che l’impugnata decadenza è allo stato del tutto improduttiva di effetti atteso il generale disposto di cui all’art.21-bis L.241/90 in materia di provvedimenti recettizi, di cui parte ricorrente lamenta la violazione mediante il primo motivo di gravame;

    La decadenza, in quanto provvedimento recettizio, non produce effetti finché non sia provata la ricezione della comunicazione prescritta; nel caso concreto non risultava provata la ricezione della lettera di notifica che conteneva il link necessario per comunicare l’accettazione.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione subordina, a pena di decadenza, l’accettazione di un’assegnazione all’utilizzo di una funzione informatica raggiungibile tramite un link contenuto nella lettera di notifica, deve provare l’avvenuta ricezione di tale lettera; la mera diligenza dell’interessato nel monitorare i siti istituzionali non sostituisce la comunicazione espressamente prevista.
  • La decadenza disposta con un provvedimento recettizio non produce effetti prima della ricezione della comunicazione da parte del destinatario, ove l’amministrazione non ne dimostri l’avvenuta ricezione.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiEfficacia ed esecutorietàTutela cautelare

Testo integrale

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