Sentenza n. 6303/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento A) mediante ricorso introduttivo: - del Decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, in G.U. del 15 settembre 2022, serie generale n. 216, avente ad oggetto la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, in G.U. del 26 ottobre 2022, serie generale n. 251, recante la “adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; nonché, ove occorrer possa ed in parte qua: - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 1341 del 19 febbraio 2016 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, co. 6, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78; - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 3251 del 21 aprile 2016 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, co. 6, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78 – integrazione della nota del 19 febbraio 2016; - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 21179 dell'8 febbraio 2019 - fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, co. 8, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, come modificato dall'art. 1, co. 557 della L. 30 dicembre 2018, n. 145; - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 22413 del 29 luglio 2019 - fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 7435 del 17 marzo 2020 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – individuazione delle fatture di interesse per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno2015, n.78, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n.145, art.1, co. 557; - dell'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, Atto. Rep. N. 181 – criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto dei dispositivi medici e modalità di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - dell'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, Atto Rep. N. 182 – criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto dei dispositivi medici e modalità di ripiano per l'anno 2019; - del provvedimento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, n. prot. 22/179/CR6/7 del 14 settembre 2022 – Schema di Decreto Ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n.115; - dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e le Province autonome n. prot. 6546/C7SAN del 27 settembre 2022 – tetti dispositivi medici 2015-2018 – trasmissione schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n.115; - dell'Intesa della Conferenza Permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, Rep. atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 – intesa sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022 n.115, tetti dispositivi medici 2015-2018; - del Decreto del Ministero della Salute del 15 giugno 2012, in G.U. del 10 giugno 2012, serie generale n. 159 del 10 luglio 2012, recante nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale; - del Decreto del Ministero della Salute del 24 maggio 2019, in G.U. del 25 giugno 2019, serie generale n. 147, recante nuovi modelli di rilevazione economica “Conto Economico” (CE), “Stato Patrimoniale” (SP); - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non noto; ed altresì - della determinazione n. 24408 del 12 dicembre 2022 della Direttrice di Dipartimento alla Salute, Banda larga e Cooperative della Provincia Autonoma di Bolzano –Alto Adige unitamente ai relativi Allegati A e B; - della comunicazione di avvio del procedimento; - dei modelli CE, dati di bilancio, note esplicative per l'effettuazione dei conteggi, comunicazioni, note, documenti istruttori e comunicazioni relative all'oggetto del presente ricorso, il tutto ancorché non conosciuto; nonché, ove occorrer possa: dei dati di bilancio approvati dal direttore generale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige e segnatamente: - dei dati di bilancio Anno 2015: atto del 2016 – A – 000139 del 10.05.2016; - dei dati di bilancio Anno 2016: atto del 2017 – A – 000193 del 28.04.2017; - dei dati di bilancio Anno 2017: atto del 2018 – A – 000228 DEL 27.04.2018; - dei dati di bilancio Anno 2018: atto del 2019 – A – 000244 DEL 30.04.2019; - dei modelli CE, dati di bilancio, note esplicative per l'effettuazione dei conteggi, comunicazioni, note, documenti istruttori, delibere delle Aziende del Servizio sanitario regionale che hanno proceduto ad effettuare la ricognizione della spesa per dispositivi medici sostenuta negli anni 2015-2018, comunicazioni relative all'oggetto del presente ricorso, il tutto ancorché non conosciuto; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non noto; B) mediante ricorso per motivi aggiunti: - del Decreto n. 10686/2023 del 15 giugno 2023 del Direttore di Dipartimento alla Salute, Banda larga e Cooperative della Provincia Autonoma di Bolzano, unitamente ai relativi allegati 1 e 2 nonché della determina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige Nr. 2023-A-000832 del 12.06.2023 con cui sono stati nuovamente certificati i fatturati relativi agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, non nota; - dei modelli CE, dati di bilancio, note esplicative per l'effettuazione dei conteggi, comunicazioni, note, documenti istruttori, delibere delle Aziende del Servizio sanitario regionale che hanno proceduto ad effettuare la ricognizione della spesa per dispositivi medici sostenuta negli anni 2015-2018, comunicazioni relative all'oggetto del presente ricorso, il tutto ancorché non conosciuto; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non noto, ivi incluso l’Avviso pubblicato sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Bolzano rubricato “AVVISO alle ditte fornitrici di dispositivi medici - Payback”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti statali e provinciali di attuazione del meccanismo di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, inclusi i decreti ministeriali di certificazione dello sforamento e di adozione delle linee guida, nonché gli atti provinciali di quantificazione della quota dovuta dall'impresa
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa fornitrice)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa ha impugnato i decreti ministeriali del 6 luglio e del 6 ottobre 2022, gli accordi Stato-Regioni, le circolari operative e gli atti della Provincia Autonoma di Bolzano recanti la ripartizione, a suo carico, degli oneri di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018. Ha dedotto, quanto agli atti statali, l'illegittimità costituzionale e sovranazionale dell'art. 9-ter del d.l. 78/2015, la violazione dei principi di certezza del diritto, irretroattività, legittimo affidamento, proporzionalità, ragionevolezza, libertà d'impresa, capacità contributiva, riserva di legge e neutralità dell'IVA, nonché vizi propri degli atti applicativi per difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, disparità di trattamento, sviamento, mancata partecipazione procedimentale e violazione dei criteri legali di determinazione dei tetti. Quanto agli atti provinciali, ha dedotto carenza di motivazione e istruttoria, errata valutazione dei presupposti, violazione delle linee guida ministeriali, del contraddittorio, della trasparenza, della buona fede e dei principi di partecipazione, contestando anche i dati contabili e i conteggi utilizzati per determinare il fatturato e la quota di ripiano. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo decreto provinciale del 15 giugno 2023 e la determina dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige con cui erano stati nuovamente certificati i fatturati relativi alle annualità considerate.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso introduttivo nella parte relativa agli atti delle amministrazioni centrali. Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024 e propri precedenti conformi, ha ritenuto non fondate le censure contro il meccanismo legislativo e i decreti ministeriali: il payback per gli anni 2015-2018 persegue la razionalizzazione della spesa sanitaria, costituisce un contributo solidaristico ragionevole e proporzionato, rispetta la riserva di legge dell'art. 23 Cost. e non viola i principi di irretroattività e legittimo affidamento, poiché l'obbligo di ripiano e i suoi tratti essenziali erano conoscibili dalle imprese già dal 2015, prima delle gare e della stipula dei contratti. Il tetto regionale fissato nel 2019 al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard coincideva con il tetto nazionale già noto o conoscibile. Il TAR ha invece dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione la parte del ricorso relativa agli atti della Provincia Autonoma di Bolzano e ha dichiarato parimenti inammissibili i motivi aggiunti. Secondo il giudice, gli atti regionali e provinciali non esprimono esercizio di potere autoritativo, ma svolgono attività vincolata, tecnica e meramente ricognitivo-contabile di individuazione dei fornitori, verifica dei dati e quantificazione dell'importo dovuto. La posizione dell'impresa è quindi un diritto soggettivo patrimoniale al corretto calcolo dell'obbligazione di pagamento, la cui tutela spetta al giudice ordinario. È stata indicata la possibilità di riassumere il giudizio davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese sono state compensate tra le parti costituite.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
Disciplina il tetto di spesa per i dispositivi medici, il concorso delle aziende fornitrici al ripiano dello sforamento e la procedura di individuazione delle imprese obbligate.
art. 17, comma 1, lettera c), d.l. 98/2011, convertito dalla l. 111/2011
Ha introdotto il tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici e il precedente regime di ripiano a carico delle regioni.
art. 15, comma 13, lettera f), d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012
Ha fissato, a decorrere dal 2014, il tetto nazionale per i dispositivi medici al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario nazionale standard.
art. 1, comma 557, l. 145/2018
Ha modificato l'art. 9-ter, comma 8, del d.l. 78/2015, prevedendo la rilevazione dello sforamento sulla base del fatturato aziendale al lordo dell'IVA e i termini per la dichiarazione ministeriale.
art. 18, comma 1, d.l. 115/2022, convertito dalla l. 142/2022
Ha introdotto il comma 9-bis dell'art. 9-ter, affidando a regioni e province autonome l'individuazione delle aziende soggette al ripiano e degli importi dovuti sulla base della previa certificazione statale.
art. 8 d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023
Ha istituito il fondo destinato alle regioni e previsto la riduzione della quota di pagamento per le aziende fornitrici; la disciplina è stata successivamente dichiarata parzialmente illegittima dalla Corte costituzionale n. 139 del 2024.
art. 23 Cost.
La disciplina del payback, qualificato come contributo solidaristico e prestazione imposta, rispetta la riserva di legge perché individua soggetti obbligati, oggetto della prestazione e criteri generali di determinazione.
art. 41 Cost.
Il meccanismo del payback è stato ritenuto ragionevole e proporzionato rispetto all'obiettivo di razionalizzazione della spesa sanitaria.
art. 11 c.p.a.
Consente la riassunzione davanti al giudice ordinario della controversia dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia.
art. 74 c.p.a.
nel caso in cui ravvisi la manifesta […] infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata
Ha consentito al TAR di motivare mediante rinvio sintetico a un precedente conforme, stante la manifesta infondatezza delle censure contro gli atti statali.
Massime di principio
- Il meccanismo di payback sui dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018 non viola, per ciò solo, i principi di irretroattività e di legittimo affidamento: l'obbligo di concorso al ripiano e i suoi elementi essenziali erano conoscibili dalle imprese fornitrici già dal 2015, prima dell'indizione delle gare e della conclusione dei contratti.
- Il payback sui dispositivi medici costituisce un contributo solidaristico ragionevole e proporzionato, giustificato dall'esigenza di razionalizzare la spesa sanitaria e assicurare risorse per la tutela della salute, anche in presenza di una situazione finanziaria critica degli enti pubblici.
- La riserva di legge prevista dall'art. 23 Cost. è rispettata quando la disciplina legislativa individua i soggetti obbligati, l'oggetto della prestazione e i criteri generali per il calcolo della quota di ripiano, demandando agli atti amministrativi successive attività tecniche e applicative.
- Gli atti regionali o provinciali che, nell'attuazione del payback, si limitano a verificare dati contabili, individuare le aziende fornitrici e applicare percentuali e criteri già predeterminati non costituiscono esercizio di potere autoritativo, ma accertamento tecnico-contabile di un'obbligazione patrimoniale.
- Le controversie sulla correttezza del calcolo della quota di payback contenuta negli atti regionali o provinciali riguardano un diritto soggettivo patrimoniale e spettano al giudice ordinario, poiché l'attività amministrativa è vincolata e si colloca a valle delle determinazioni statali sul tetto di spesa e sul suo superamento.
- Le regioni e le province autonome, nell'ambito della procedura di payback per gli anni 2015-2018, non possono determinare il tetto di spesa, certificarne il superamento o quantificare autonomamente lo scostamento: tali funzioni spettano alle amministrazioni statali; esse devono limitarsi agli adempimenti contabili e riepilogativi previsti dalla legge.
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