Cassazione Penale, Ordinanza n. 18787/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la decisione della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la sua responsabilità per detenzione e/o attività di confezionamento di cocaina. I motivi dedotti erano due: il primo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza l'assenza di una motivazione adeguata sulle prove; il secondo censurava il giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva reiterata, lamentando il mancato riconoscimento di un trattamento sanzionatorio più favorevole. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure riproponevano questioni già formulate in appello e già disattese, risultando quindi non specifiche e solo apparenti. Ha inoltre valorizzato le prove indicate dalla Corte territoriale, tra cui il sequestro della cocaina nella disponibilità materiale del correo, l'osservazione della polizia giudiziaria che aveva visto l'imputato insieme al coimputato mentre tagliava pezzetti di cellophane per confezionare dosi, nonché il rinvenimento di coltello, forbici e bilancini di precisione con residui di cocaina. Quanto al trattamento sanzionatorio, è stato ritenuto congruo il diniego di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva, alla luce della capacità a delinquere, della pericolosità sociale, dei precedenti specifici e della persistenza di tale profilo nonostante le precedenti condanne e la lunga detenzione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto corretta e adeguatamente motivata la decisione della Corte d'appello sia quanto all'affermazione di responsabilità, fondata su specifiche acquisizioni probatorie, sia quanto al giudizio di bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva reiterata, sorretto da una valutazione coerente degli elementi ex art. 133 c.p. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità per il reato in materia di stupefacenti, in particolare per condotte di detenzione/confezionamento di cocaina.
art. 133 c.p.
criterio normativo per la valutazione del trattamento sanzionatorio e del bilanciamento tra circostanze eterogenee; il giudice deve considerare in modo logico e coerente gli elementi significativi della condotta e della personalità dell'imputato.
art. 616 c.p.p.
base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità/manifestata infondatezza del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riprodurre, senza una critica argomentata, i motivi già dedotti in appello e già esaminati dalla sentenza impugnata; tali doglianze sono non specifiche e meramente apparenti.
- L'affermazione di responsabilità è immune da vizio di motivazione quando il giudice di merito fonda la decisione su un compendio probatorio specifico e coerente, valorizzando insieme osservazioni di polizia giudiziaria, sequestri e ulteriori elementi convergenti.
- In tema di bilanciamento tra circostanze eterogenee, il giudice di appello non incorre in vizio motivazionale se conferma l'equivalenza o il diniego di prevalenza delle attenuanti dopo avere esaminato gli elementi di cui all'art. 133 c.p. e gli altri dati significativi, esprimendo una valutazione logica e coerente.
- La recidiva reiterata e i precedenti specifici, specie in materia di stupefacenti, possono legittimare il diniego di un trattamento sanzionatorio più favorevole quando emergano una perdurante capacità a delinquere e un'elevata pericolosità sociale.
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