Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33273/2023 del 29/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuenti)

La controversia

Tre contribuenti avevano impugnato una cartella di pagamento notificata nel 2017 per imposta di registro dovuta in relazione a una sentenza del Tribunale di Massa del 2009. La cartella era stata emessa senza previo avviso di liquidazione e indicava come base imponibile la decisione di primo grado, benché questa fosse già stata parzialmente riformata dalla Corte d'appello di Genova nel 2013; inoltre, secondo la sentenza di merito, il tributo dovuto sulla base della sentenza di riforma era già stato integralmente pagato da uno dei coobbligati solidali. Il concessionario della riscossione ha impugnato in cassazione la sentenza di appello deducendo due censure: violazione dell'art. 7 della L. n. 212 del 2000 e dell'art. 54, comma 5, del d.P.R. n. 131 del 1986, sostenendo che la cartella fosse sufficientemente motivata perché riferita a una sentenza facilmente conoscibile e perché la disciplina motivazionale varrebbe per l'amministrazione finanziaria e non per il concessionario; e violazione dell'art. 54, comma 4, del d.P.R. n. 131 del 1986, sostenendo che fino al giudicato l'imposta sia dovuta in base alle sentenze via via emesse, con eventuali conguagli in caso di riforma.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, rilevando che l'art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986 consente di pretendere l'imposta di registro anche per atti dell'autorità giudiziaria non definitivi, ma non per un provvedimento già riformato e quindi venuto meno; in tale ipotesi manca il presupposto d'imposta, perché l'imposta di registro è un'imposta d'atto e deve collegarsi a un atto esistente. Il primo motivo è stato assorbito. La Corte ha anche osservato, per completezza, che il debito tributario dovuto in base alla sentenza di riforma risultava già estinto per pagamento da parte del coobbligato solidale. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che la cartella fosse sufficientemente motivata; la Corte non si sofferma sul punto perché il motivo viene assorbito.

  • art. 54, comma 5, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    È richiamato quanto alla necessità dell'avviso di liquidazione; nel caso concreto la cartella era il primo atto impositivo, ma la pretesa è stata comunque esclusa perché il presupposto d'imposta era già venuto meno per riforma della sentenza.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per incardinare il motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 54, comma 4, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    La Corte chiarisce che la possibilità di liquidare l'imposta su atti giudiziari non definitivi non si estende al caso in cui l'atto sia già stato riformato o annullato.

  • art. 37 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    "gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio [...] sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato"

    Consente la tassazione anche di provvedimenti giudiziari non ancora definitivi, ma solo finché l'atto esiste nell'ordinamento; non legittima la pretesa quando la decisione presupposta sia già stata riformata o annullata.

  • art. 19, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Poiché la cartella non era preceduta da avviso di liquidazione, essa costituiva il primo atto impositivo e potevano essere dedotti i motivi sulla debenza del tributo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato nel dispositivo per la dichiarazione dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamato nel dispositivo in collegamento con l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di imposta di registro sugli atti dell'autorità giudiziaria, la tassazione può avvenire anche prima del passaggio in giudicato del provvedimento, ma solo se il provvedimento presupposto è ancora esistente e non è stato già riformato o annullato.
  • L'eventuale meccanismo di conguaglio o rimborso presuppone una pretesa originariamente riferita a un atto ancora efficace; se l'atto è già venuto meno per riforma, manca ab origine il presupposto impositivo.
  • L'imposta di registro ha natura di imposta d'atto: la pretesa tributaria deve sempre agganciarsi a un atto giuridicamente esistente al momento della riscossione.
  • Quando la cartella esattoriale costituisce il primo atto impositivo e non è preceduta da avviso di liquidazione, sono deducibili in giudizio anche le contestazioni sulla debenza del tributo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.