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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32083/2025 del 26/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi generici e non specifici ai sensi degli artt. 581, lett. c), e 591, lett. c), c.p.p. Ha quindi confermato la decisione impugnata e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, ma il ricorso è stato ritenuto intriso di genericità: i motivi, secondo la Corte, non rispettavano il requisito di specificità di cui all'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591, lett. c), c.p.p., perché si limitavano a riprodurre le doglianze già svolte in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha inoltre osservato che, nel merito, la Corte territoriale aveva già dato risposta congrua a tutte le censure, chiarendo che non vi era mutamento di contestazione, che la responsabilità era sorretta dal collegamento tra l'imputato e la carta utilizzata per la bonifica del prezzo del reato, che l'apertura della carta e la disponibilità al suo uso illecito dimostravano il dolo, e che il trattamento sanzionatorio era stato motivato in modo non manifestamente illogico.

Norme richiamate

  • art. 581, lett. c), c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e non meramente riproduttivi di doglianze già svolte in appello; la mancanza di specificità comporta inammissibilità.

  • art. 591, lett. c), c.p.p.

    L'inosservanza del requisito di specificità dei motivi determina l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi si limitano a riproporre le doglianze di appello senza una critica argomentata della motivazione della sentenza impugnata.
  • La specificità del motivo richiede il confronto puntuale con la risposta data dal giudice di merito alle censure dedotte.
  • La Corte di cassazione non interviene nella discrezionalità del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio quando la motivazione sia congrua e non manifestamente illogica.
  • Ai fini dell'affermazione di responsabilità, il giudice di merito può valorizzare elementi oggettivi immediatamente dimostrativi e circostanze sintomatiche del dolo, purché sorrette da motivazione logicamente coerente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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