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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25093/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (parte civile)

La controversia

Nel giudizio di appello la Corte territoriale, in parziale riforma della sentenza di primo grado e in accoglimento di un concordato tra le parti, ha rideterminato la pena nei confronti dell'imputato per plurimi reati e ha confermato il resto, rigettando però la richiesta delle parti civili di liquidazione delle spese processuali di rappresentanza e difesa, sul rilievo che esse e i rispettivi difensori non erano presenti in udienza, pur avendo depositato precedentemente comparsa conclusionale e nota spese. Le parti civili hanno proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell'art. 599-bis, comma 3, c.p.p., perché la Corte di appello non avrebbe notificato a tutte le parti costituite la nuova fissazione dell'udienza camerale dopo il mutamento di rito, con conseguente mancata compiuta vocatio in ius e illegittimità del diniego delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso limitatamente alla statuizione sulle spese. Ha rilevato che il decreto di fissazione per l'udienza originaria era stato ritualmente notificato anche alle parti civili e che queste avevano depositato le conclusioni e la nota spese; tuttavia, a seguito dell'istanza di concordato con richiesta di trattazione orale presentata dall'imputato e del conseguente mutamento di rito, non risultava agli atti la comunicazione alle parti civili ai sensi dell'art. 598-bis, comma 2, c.p.p. Né il principio che esclude la condanna dell'imputato al rimborso delle spese in favore della parte civile non intervenuta in pubblica udienza poteva operare senza una completa vocatio in ius con riferimento all'udienza trasformata in trattazione orale. La sentenza impugnata è stata quindi annullata limitatamente al rigetto della rifusione delle spese del grado di appello, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catania per nuovo giudizio sul punto; le spese del giudizio di legittimità sono state rinviate al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 599-bis, comma 3, c.p.p.

    non riportata testualmente

    richiede la corretta notificazione/comunicazione a tutte le parti della nuova fissazione dell'udienza quando vi sia un mutamento di rito rilevante ai fini della trattazione dell'appello.

  • art. 598-bis, comma 2, c.p.p.

    non riportata testualmente

    impone la comunicazione del mutamento di rito; in difetto, non può ritenersi integrata una compiuta vocatio in ius delle parti civili.

  • art. 611, comma 1, c.p.p.

    non riportata testualmente

    ha consentito la trattazione scritta del ricorso in cassazione.

  • art. 110 c.p.

    non riportata testualmente

    richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato in relazione ai fatti contestati.

  • art. 603-bis c.p.

    non riportata testualmente

    reato contestato in concorso con altri capi di imputazione.

  • art. 629 c.p.

    non riportata testualmente

    reato contestato in concorso con altri capi di imputazione.

  • art. 55, comma 5, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81

    non riportata testualmente

    illecito contestato nel procedimento di merito.

  • art. 22, comma 12, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    non riportata testualmente

    illecito contestato nel procedimento di merito.

  • artt. 4 e 38, l. 20 maggio 1970, n. 300

    non riportata testualmente

    disposizioni richiamate tra i capi contestati nel giudizio di merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, il diniego della rifusione delle spese in favore della parte civile non può fondarsi sulla sola assenza della parte all'udienza se il rito è mutato senza la previa comunicazione alle parti della nuova trattazione, perché in tal caso manca una valida e completa vocatio in ius.
  • Quando l'appello viene definito con modalità diverse da quelle originariamente comunicate, il giudice deve assicurare il contraddittorio sulle nuove modalità di trattazione; in difetto, la statuizione sulle spese adottata in quella sede è vulnerabile.
  • Il principio secondo cui la parte civile non comparsa in pubblica udienza non ha diritto alla rifusione delle spese processuali opera solo se la mancata comparizione avviene in un contesto procedimentalmente corretto e con regolare instaurazione del contraddittorio sull'udienza effettivamente celebrata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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