Sentenza n. 4559/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.965/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero ad attribuire la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, per complessivi 1.000 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva eseguito la sentenza n. 965/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata, che gli imponeva di corrisponderle complessivamente 1.000 euro mediante attribuzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, le penalità di mora, la nomina di un commissario ad acta e la rifusione delle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero, ordinandogli di adempiere entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, dedotti eventuali pagamenti già effettuati. L'importo dovrà essere determinato sulla base del titolo e della legge: i conteggi della ricorrente per capitale residuo e interessi non vincolano definitivamente l'Amministrazione, che dovrà verificarne misura e decorrenza, applicando anche gli artt. 1282 e seguenti c.c. Sono dovuti gli accessori di legge maturati e gli interessi legali successivi alla presentazione del ricorso, nei limiti indicati in motivazione. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento da parte delle amministrazioni era decorso. Il TAR ha respinto la richiesta di astreinte: l'esiguità del debito renderebbe la penalità eccessivamente afflittiva e ne giustifica l'esclusione in quanto manifestamente iniqua. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza dei 90 giorni; il commissario dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni, determinando il residuo e adottando gli atti necessari. Nessun compenso è dovuto al commissario. Il Ministero è stato condannato a rifondere le spese, liquidate in 800 euro per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali al 15% e contributo unificato se dovuto, con distrazione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto, dal momento che la pretesa fatta valere è sorretta da idonea documentazione né è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di un titolo passato in giudicato; la documentazione idonea e l'assenza di contestazioni adeguate da parte dell'ente debitore sostengono l'accoglimento della domanda.
artt. 1282 e seguenti c.c.
Poiché, peraltro, il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali, va riaffermato che l’entità delle somme qui richieste, così come calcolata da parte ricorrente, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, dei quali andrà comunque verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri costituiti dal titolo e dalla legge (artt. 1283 e ss. cod. civ.).
L'ottemperanza dà attuazione al credito già riconosciuto dal titolo, senza determinarlo costitutivamente. L'Amministrazione deve quindi verificare il capitale residuo e gli interessi, nella misura e decorrenza risultanti dal titolo e dalle norme applicabili; i conteggi del creditore non sono di per sé vincolanti.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
È comunque decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, di cui all'art.14 del Decreto-legge 31 dicembre 1996, n.669 convertito dalla Legge 28 febbraio 1997, n.30, secondo cui le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono, a decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro, ciò prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.
L'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione per il pagamento di somme può essere avviata dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; nel caso concreto il termine era decorso.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
mentre non sono dovute le somme di cui alla lettera b) dal momento che è escluso l'uso delle astreintes di cui all’art.114, comma 4 lett.e) c.p.a. laddove ciò risulti “manifestamente iniquo” ovvero sussistano “altre ragioni ostative” come appunto nella fattispecie in cui l'esiguità del debito è tale da far apparire l'invocata penalità di mora eccessivamente afflittiva;
La penalità di mora può essere esclusa quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative; il TAR ha ritenuto che l'esiguità del debito rendesse l'astreinte eccessivamente afflittiva.
art. 114 c.p.a.
Nel caso d’inutile decorso del termine assegnato per l’ottemperanza, è sin d’ora nominato Commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza: questi ne assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all'Amministrazione per adempiere e provvederà, entro i successivi sessanta giorni, all'esecuzione dell'incarico, determinando definitivamente l’importo ancora complessivamente dovuto e provvedendo quindi ad adottare quegli atti (variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti, e quant'altro) necessari all'assolvimento del suo mandato, direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato, anche avvalendosi - per quanto occorra - della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie, comunque denominate e a qualsiasi Amministrazione appartenenti.
In caso di mancata esecuzione entro il termine assegnato, il commissario nominato può essere attivato dal creditore e deve determinare il dovuto e adottare gli atti necessari all'esecuzione entro il termine indicato dal giudice.
art. 93 c.p.c.
Le spese devono distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art.93 del c.p.c. e degli artt.26 e 39 del c.p.a.
La distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario è disposta secondo la disciplina richiamata.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Le spese devono distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art.93 del c.p.c. e degli artt.26 e 39 del c.p.a.
Il TAR dispone la distrazione delle spese processuali al difensore antistatario, applicando le norme processuali richiamate.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza serve a rendere effettivo un diritto di credito già riconosciuto dal titolo giudiziale e non ha natura costitutiva del credito; la sua quantificazione va ricavata dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali.
- I conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano definitivamente l'amministrazione nel giudizio di ottemperanza: l'ente deve verificarne l'esattezza, inclusi misura e decorrenza degli interessi, in base al titolo e alla legge.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere esclusa quando sia manifestamente iniqua o ricorrano altre ragioni ostative; l'esiguità del debito può rendere l'astreinte eccessivamente afflittiva.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare un termine per l'adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l'ipotesi di persistente inerzia, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine.
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