Sentenza n. 2466/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'accertamento del diritto al beneficio economico normativamente contemplato all'art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987, con il conseguente obbligo dell'Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato riconoscimento dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita
Esito
Favorevole al ricorrente (militari pensionati)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, già appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, collocati a riposo a domanda dopo aver compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio, hanno chiesto l'accertamento del diritto al beneficio previsto dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987, con conseguente riliquidazione del trattamento di fine servizio mediante inclusione dei sei scatti stipendiali. Hanno sostenuto che il beneficio si applica anche alle Forze di polizia a ordinamento militare, in forza dell'art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010. L'INPS ha eccepito la decadenza e la prescrizione della pretesa, chiedendo comunque il rigetto nel merito. Il TAR ha escluso la decadenza, ritenendo che l'inosservanza del termine del 30 giugno previsto per la domanda di collocamento a riposo non produca effetti decadenziali. Ha invece esaminato la prescrizione, rilevando che, una volta eccepita, incombe sul creditore l'onere di allegare e provare fatti idonei a dimostrare una decorrenza successiva o l'interruzione del termine, quali la data di ricezione del prospetto di liquidazione o quella dell'ultima rata del trattamento di fine servizio. I ricorrenti, ad eccezione del ricorrente cessato nel dicembre 2022, non hanno fornito tali allegazioni o prove. Nel merito, il ricorrente cessato nel dicembre 2022 ha dedotto il diritto ai sei scatti, spettanti agli appartenenti alle Forze di polizia, civili o militari, collocati a riposo a domanda dopo il compimento del 55° anno di età e con almeno 35 anni di servizio.
La decisione
Il ricorso collettivo è stato accolto soltanto per il ricorrente cessato dal servizio nel dicembre 2022 e respinto per gli altri ricorrenti per intervenuta prescrizione. Il TAR ha ritenuto che il termine prescrizionale per la riliquidazione del trattamento di fine servizio decorra, secondo l'orientamento maggioritario del Consiglio di Stato condiviso dal Collegio, dalla data dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, atto idoneo a interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c.; tuttavia, in assenza di prova di un diverso e successivo dies a quo o di atti interruttivi, ha utilizzato le date certe risultanti dagli atti. Non potendo supplire d'ufficio alla carenza probatoria, ha dichiarato estinte per prescrizione le pretese degli altri ricorrenti. Per il ricorrente cessato nel dicembre 2022 ha invece accertato il diritto al beneficio di cui all'art. 6-bis d.l. n. 387/1987, ritenendo consolidato il principio secondo cui esso spetta anche agli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento militare, compreso il Corpo della Guardia di Finanza, collocati a riposo a domanda dopo i 55 anni e con almeno 35 anni di servizio. Ha quindi ordinato all'INPS di rideterminare l'indennità di buonuscita includendo i sei scatti stipendiali nella base di calcolo, con corresponsione degli interessi legali. Le spese sono state compensate per gli altri ricorrenti; l'INPS è stato condannato a rifondere al ricorrente vittorioso euro 1.500, oltre accessori, e il contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla l. 20 novembre 1987, n. 472
al personale ... che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio; le disposizioni ... si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile
Il beneficio dei sei scatti spetta anche al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare collocato a riposo a domanda dopo il compimento dei 55 anni di età e con almeno 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno per presentare la domanda di collocamento in quiescenza non è previsto a pena di decadenza.
art. 1911, comma 3, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387
La disposizione conferma l'applicabilità dell'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare.
art. 2944 c.c.
L'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale è considerato atto interruttivo della prescrizione.
art. 64, comma 1, c.p.a.
Le parti devono fornire gli elementi di prova disponibili; il creditore che intenda superare l'eccezione di prescrizione deve provare la data di pagamento o altri fatti rilevanti per la decorrenza o l'interruzione del termine.
art. 16 l. 1 aprile 1981, n. 121
La nozione di Forze di polizia comprende, tra gli altri, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di Finanza.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 spetta agli appartenenti alle Forze di polizia, sia a ordinamento civile sia a ordinamento militare, che siano collocati a riposo a domanda dopo il compimento del cinquantacinquesimo anno di età e con almeno trentacinque anni di servizio utile.
- L'inosservanza del termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento a riposo non determina la decadenza dal beneficio dei sei scatti stipendiali.
- Quando l'amministrazione eccepisce la prescrizione della pretesa di riliquidazione del trattamento di fine servizio, il creditore deve allegare e provare i fatti idonei a dimostrare una decorrenza successiva del termine o l'interruzione della prescrizione, quali la data di ricezione del prospetto di liquidazione o la data dell'ultima rata corrisposta.
- In applicazione del principio dispositivo, il giudice amministrativo non può supplire d'ufficio alla mancata allegazione o prova, da parte del creditore, dei fatti necessari a superare l'eccezione di prescrizione.
- Ai fini della prescrizione delle azioni di riliquidazione del trattamento di fine servizio, l'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale costituisce il riferimento temporale rilevante e può interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c.
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