Cassazione Penale, Ordinanza n. 33994/2025 del 16/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato gli effetti della condanna impugnata e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ritenendo infondata la doglianza sulla mancata esclusione della recidiva perché il giudice di merito aveva motivato in modo adeguato sulla capacità a delinquere e sull'influenza delle pregresse condanne.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale, deducendo un solo motivo: la mancata esclusione della recidiva. La censura mirava a contestare la motivazione del giudice di merito sulla persistenza della capacità a delinquere e sulla rilevanza delle pregresse condanne ai fini del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto che il giudice di merito avesse svolto una valutazione non superficiale, ancorata ai criteri dell'art. 133 c.p., valorizzando la condotta criminosa quale indice di perdurante inclinazione a delinquere e dunque motivando adeguatamente sulla recidiva.
Norme richiamate
art. 133 c.p.
richiamato come parametro per la valutazione della capacità a delinquere e per calibrare il potere punitivo sul grado di colpevolezza, anche ai fini della recidiva
art. 99 c.p.
norma implicitamente coinvolta dalla doglianza sulla recidiva, rispetto alla quale la Corte ritiene sufficiente la motivazione del giudice di merito
art. 616 c.p.p.
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Ai fini della recidiva, il giudice di merito deve motivare sulla concreta incidenza delle pregresse condanne sulla commissione del nuovo fatto, valorizzando gli elementi sintomatici della capacità a delinquere e della perdurante inclinazione al reato.
- La motivazione sulla recidiva è sufficiente quando non si limita a formule stereotipate, ma si fonda su una valutazione complessiva della condotta e dei precedenti dell'imputato secondo i criteri dell'art. 133 c.p.
- La censura in cassazione sulla mancata esclusione della recidiva non è accoglibile se la sentenza impugnata abbia dato conto in modo adeguato del nesso tra precedenti penali e nuovo episodio criminoso.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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