Sentenza n. 958/2026 - Napoli, Sezione 5
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Napoli n. 1251/2025 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 17.02.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 13545/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 26.06.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 12.11.2025 (doc. 2).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per due annualità, per complessivi 1.000 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, resa in funzione di giudice del lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero. La sentenza aveva accertato il diritto della docente, in relazione a contratti a tempo determinato, a usufruire del beneficio economico annuo di 500 euro previsto per la formazione e l'aggiornamento del personale docente mediante carta elettronica, per due annualità, oltre alle spese processuali. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'amministrazione, nonostante la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per l'ulteriore ritardo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo rispettati i termini processuali dell'azione di ottemperanza e il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Ha rilevato che la sentenza del Tribunale di Napoli era passata in giudicato e che il Ministero non aveva fornito prova dell'adempimento. Ha quindi dichiarato l'obbligo dell'amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante attribuzione del beneficio dovuto e pagamento delle somme spettanti. Ha ordinato il deposito della prova dell'adempimento secondo le regole del processo amministrativo telematico. È stato nominato commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega. In caso di inerzia, il commissario dovrà provvedere entro ulteriori 60 giorni, compiendo anche gli atti contabili necessari, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa. Il TAR ha precisato che l'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. È stata inoltre accolta la domanda di astreinte: la penalità è parametrata agli interessi legali sull'importo dovuto, decorre dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, cessa con l'adempimento spontaneo dell'amministrazione e non può superare il 10% dell'importo dovuto. La relativa liquidazione è demandata al commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Consente di promuovere il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per proporre l'azione di ottemperanza risulta rispettato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, quale misura compulsiva e di garanzia dell'effettività della tutela.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
I termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza risultano rispettati.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni, è decorso inutilmente.
art. 1 l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
art. 1 c.p.a.
Il principio di effettività della tutela giustifica l'utilizzo dell'astreinte nel giudizio di ottemperanza.
art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6
Individua la struttura ministeriale cui appartiene il responsabile nominato commissario ad acta.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando la pubblica amministrazione sia tenuta a conformarsi al contenuto decisorio riferito al caso concreto.
- Qualora l'amministrazione non dimostri di avere adempiuto a un giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione integrale entro un termine assegnato e nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, cause legittime di impedimento all'esecuzione del giudicato di pagamento; il commissario deve adottare tutte le iniziative contabili necessarie a rendere possibile l'adempimento.
- L'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sull'importo dovuto, con decorrenza successiva al termine assegnato per l'adempimento, cessazione al momento dell'adempimento spontaneo e fissazione di un tetto massimo necessario a evitare una locupletazione sproporzionata del privato.
- La nomina del commissario ad acta non elimina il potere dell'amministrazione di provvedere spontaneamente: fino all'adempimento permane un esercizio concorrente del potere amministrativo e dell'attività commissariale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 11 feb 2026Sentenza n. 378/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 11 feb 2026Sentenza n. 41/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 11 feb 2026Sentenza n. 45/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 11 feb 2026Sentenza n. 47/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 11 feb 2026Sentenza n. 48/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 11 feb 2026Sentenza n. 49/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →