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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39820/2022 del 20/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ferraro ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Milano che, pur avendo in precedenza riconosciuto la continuazione tra diverse condanne, aveva respinto la sua istanza di anticipare la decorrenza della pena da eseguire al 10/04/2003 (data del reato più grave riconosciuto in continuazione). Il ricorrente sosteneva che il riconoscimento in executivis della continuazione dovesse produrre effetti concreti favorevoli rispetto al computo delle pene espiate "sine titulo" e rendere non applicabile l'art. 657, comma 4, c.p.p., che limita la fungibilità delle detenzioni patite solo ai periodi successivi alla commissione del reato cui si riferisce la condanna.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato che, anche in caso di riconoscimento della continuazione in executivis, ai fini esecutivi occorre considerare le singole condanne separatamente (data di commissione di ciascun reato e porzione di pena ad esse riferita) e che l'art. 657, comma 4, c.p.p. si applica: sono computabili solo le detenzioni sopportate dopo la commissione del reato cui si riferisce la condanna in esecuzione. Perciò non è sufficiente il mero riconoscimento della continuazione per ottenere un diverso trattamento esecutivo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di €3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 657 c.p.p.

    Limita la fungibilità delle detenzioni patite "sine titulo": sono computabili solo i periodi di carcerazione sofferti dopo la commissione del reato cui si riferisce la condanna in esecuzione; la norma si applica anche quando la continuazione viene riconosciuta in executivis

  • art. 81 c.p.

    Disciplina il cumulo giuridico delle pene; la verifica dell'eventuale trattamento più favorevole per il reo si esaurisce nel controllo del rispetto dei criteri legali per la determinazione della pena

  • art. 671 c.p.p.

    Stabilisce i criteri e i limiti per la determinazione della pena in caso di concorso di reati; utilizzato per valutare il corretto esercizio della funzione di determinazione della pena anche quando la continuazione è riconosciuta in fase esecutiva

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese per ricorso inammissibile; applicata per liquidare le spese processuali del ricorrente

  • Giurisprudenza e Corte Costituzionale

    es. Sez. 1 n. 1680/2000, Sez. U. n. 3286/09, Corte Cost. sent. n. 198/2014 e ord. n. 117/2017

    Giurisprudenza consolidata afferma che, anche se la continuazione è riconosciuta in executivis, ai fini del computo esecutivo occorre scindere le condanne e considerare le date di commissione di ciascun reato; la Corte costituzionale ha già esaminato la normativa della fungibilità

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione in executivis incide sulla determinazione della pena secondo i criteri del cumulo giuridico, ma non cancella i limiti cronologici della normativa esecutiva: per il computo delle detenzioni "sine titulo" prevale la data di commissione di ciascun reato.
  • Ai fini esecutivi bisogna scindere le singole condanne unite nella continuazione, rilevando per ciascuna la data di commissione e la porzione di pena ad essa riferita; solo le detenzioni successive alla data di commissione del singolo reato possono essere computate ai sensi dell'art. 657 c.p.p.
  • La verifica se il riconoscimento della continuazione produca un effetto "favor rei" in ambito esecutivo si limita al controllo della corretta applicazione delle norme sul cumulo (art. 81 c.p., art. 671 c.p.p.) e non estende automaticamente gli effetti favorevoli al computo delle detenzioni patite in precedenza.
  • Per ottenere un riesame favorevole della decorrenza della pena in sede esecutiva, il difensore deve fornire elementi probatori sulle date di commissione e sui periodi di detenzione "sine titulo" riferiti specificamente a ciascuna condanna, non potendo invocare il solo riconoscimento della continuazione quale sufficiente per modificare il computo.
  • In procedimento esecutivo, la pretesa di far valere detenzioni come fungibili richiede la verifica cronologica caso per caso: chi contesta il calcolo deve dimostrare che la detenzione utile è intervenuta dopo la commissione del reato cui si riferisce la pena in esecuzione.

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