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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5525/2020 del 28/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società calcistica)

La controversia

La società calcistica aveva chiesto la restituzione di lire 79.000.000, versate nel maggio 1998 all’avvocato per l’assistenza prestata nella stipulazione di un contratto con un calciatore. Il Tribunale di Padova, con sentenza n. 572/2008, aveva respinto la domanda. In appello, la Corte di Venezia, con sentenza n. 2626/2014 depositata il 20 novembre 2014, ha accolto il primo motivo dell’impugnazione principale, respinto il secondo e l’appello incidentale dell’avvocato, e lo ha condannato a restituire Euro 41.058,32, rivalutati in Euro 55.634,02, oltre interessi legali sul capitale via via rivalutato e spese dei due gradi. La Corte d’appello ha escluso che il compenso trovasse titolo in una collaborazione continuativa per la segnalazione di calciatori e allenatori, ha ritenuto che l’ordinamento sportivo allora vigente consentisse al procuratore di operare solo su incarico e nell’interesse del calciatore assistito e ha rilevato che il mancato perfezionamento del rapporto tra il calciatore e la società privava il pagamento di giustificazione causale. In cassazione l’avvocato ha proposto quattro motivi: 1) ha eccepito l’estinzione del processo per asserita tardività della rinnovazione della notificazione della citazione, inizialmente notificata senza il rispetto del termine minimo a comparire; 2) ha denunciato violazione dell’art. 345 c.p.c., sostenendo che in appello fosse stato introdotto un nuovo tema relativo alla violazione del regolamento sportivo; 3) ha contestato l’applicazione del regolamento FIGC del 1991 anziché di quello in vigore dal 1° gennaio 1998, che a suo dire non impediva un’attività occasionale e temporanea per le società calcistiche; 4) ha denunciato l’omesso esame della corrispondenza tra le annotazioni sulle matrici degli assegni e la dicitura «consulenza sportiva» riportata nelle fatture.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è infondato: la società notificante aveva richiesto la rinnovazione entro il termine perentorio assegnato; il ritardo nel recapito era imputabile all’organo postale e operava la scissione degli effetti della notificazione, sicché il giudice poteva assegnare un nuovo termine e il contraddittorio si era regolarmente instaurato. Il secondo motivo è infondato: la rilevazione della nullità negoziale in relazione alle regole dell’ordinamento sportivo non costituiva un tema nuovo, essendo rimasta nell’ambito del dedotto e potendo la nullità essere rilevata d’ufficio ai sensi dell’art. 1421 c.c. Il terzo motivo è inammissibile per difetto di specificità: il ricorrente non aveva trascritto nel ricorso i passaggi rilevanti del regolamento sportivo del 1998 né aveva allegato e depositato tale atto, necessario a sostegno della censura. Il quarto motivo è assorbito, poiché il suo esame presupponeva l’ammissibilità del terzo. La condanna alla restituzione pronunciata in appello resta quindi ferma. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 4.300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e attribuzione al difensore antistatario della controricorrente; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto. La dichiarazione sopravvenuta di fallimento della società non ha prodotto effetti interruttivi nel giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 164, comma 2, c.p.c.

    Pertanto, legittimamente (dovendo, infatti, considerarsi rispettato il primo temine, senza che, però, la notificazione fosse andata tempestivamente a buon fine per causa non imputabile alla società notificante), il giudice istruttore aveva concesso nuovo termine per provvedere – in difetto della costituzione del convenuto – a quanto previsto dall’art. 164 c.p.c., comma 2, e, quindi, perfezionatasi la notificazione entro tale nuovo termine, il contraddittorio si era quindi venuto a instaurare regolarmente ed il convenuto ebbe anche a costituirsi in giudizio.

    Quando la parte notificante richiede tempestivamente la rinnovazione nel termine perentorio assegnato, il mancato recapito entro quel termine per causa non imputabile alla parte non equivale a inerzia. Il giudice può concedere un nuovo termine per la rinnovazione e, se la notificazione si perfeziona entro tale termine, il contraddittorio è regolarmente instaurato.

  • art. 345 c.p.c.

    Infatti, la Corte di appello, dopo aver motivatamente escluso che il diritto al riconoscimento del richiesto compenso poteva essere ricondotto ad un rapporto di collaborazione continuativa con la società sportiva (in virtù della quale il P. si era attivato a segnalare calciatori e allenatori), ha – in relazione al principio generale del rilievo d’ufficio delle nullità negoziali (art. 1421 c.c.), come quella in discussione fatta valere specificamente anche con l’atto di appello – rilevato che il contratto dedotto in giudizio era stato concluso in frode alle regole dell’ordinamento sportivo (“ratione temporis” vigente), in tal modo mantenendosi nell’ambito del “deductum” e, quindi, dell’oggetto della causa, senza incorrere nel divieto di cui al citato art. 345 codice di rito.

    Non viola il divieto di ius novorum la decisione d’appello che rileva la nullità del contratto in rapporto alle regole sportive, quando tale valutazione resta nell’ambito dei fatti e dell’oggetto già dedotti in causa.

  • art. 1421 c.c.

    Infatti, la Corte di appello, dopo aver motivatamente escluso che il diritto al riconoscimento del richiesto compenso poteva essere ricondotto ad un rapporto di collaborazione continuativa con la società sportiva (in virtù della quale il P. si era attivato a segnalare calciatori e allenatori), ha – in relazione al principio generale del rilievo d’ufficio delle nullità negoziali (art. 1421 c.c.), come quella in discussione fatta valere specificamente anche con l’atto di appello – rilevato che il contratto dedotto in giudizio era stato concluso in frode alle regole dell’ordinamento sportivo (“ratione temporis” vigente), in tal modo mantenendosi nell’ambito del “deductum” e, quindi, dell’oggetto della causa, senza incorrere nel divieto di cui al citato art. 345 codice di rito.

    La nullità negoziale può essere rilevata d’ufficio anche in appello, purché la relativa valutazione rimanga nell’ambito dell’oggetto della causa e dei fatti dedotti.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Infatti, il P., pur deducendo l’erroneità dell’accoglimento dell’appello principale avversario e del rigetto del proprio appello incidentale sotto il profilo dell’asserito inconferente inquadramento giuridico della fattispecie nel regolamento sportivo della FIGC del 1991, anzichè in quello del 1998, non ha affatto indicato nè specificato, trascrivendoli, nel corpo del ricorso i passaggi del citato regolamento sportivo (avente natura giuridica di atto privato) del 1998 (asseritamente vigente ed applicabile al caso di specie) sui quali il motivo è stato fondato e dai cui si sarebbe dovuta evincere la supposta inesistenza della condizione di incompatibilità che era, viceversa, contemplata nel precedente regolamento sportivo considerato dalla Corte di appello.

    Il ricorso per cassazione che fonda una censura sul contenuto di un atto deve indicare specificamente e trascrivere i passaggi rilevanti dell’atto, consentendo alla Corte di verificarne il contenuto e la pertinenza.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Tale omissione – senza, peraltro, trascurare la circostanza che il citato regolamento sportivo del 1998, solo richiamato in ricorso, non risulta nemmeno essere stato allegato al ricorso stesso – come imposto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – e depositato nel termine prescritto dal comma 1 medesima norma – comporta la dichiarazione di inammissibilità della censura in questione.

    Quando una censura dipende da un atto privato, il ricorrente deve anche allegarlo e depositarlo secondo le prescrizioni processuali; la mancata produzione dell’atto, insieme all’omessa specifica trascrizione dei passaggi rilevanti, comporta l’inammissibilità della censura.

  • art. 307 c.p.c.

    La norma è menzionata nella formulazione del primo motivo, ma la Corte decide la questione applicando l’art. 164 c.p.c. e il principio di scissione degli effetti della notificazione, senza fornire una specifica interpretazione dell’art. 307 c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La norma è indicata dal ricorrente quale parametro della quarta censura, dichiarata assorbita; la Corte non ne offre un’applicazione o interpretazione autonoma.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

    In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Se la parte notificante richiede la rinnovazione della notificazione entro il termine perentorio assegnato e il recapito non si perfeziona tempestivamente per causa a essa non imputabile, il termine deve considerarsi rispettato dal notificante secondo il principio di scissione degli effetti; il giudice può assegnare un nuovo termine e la tempestiva notificazione entro quest’ultimo consente la regolare instaurazione del contraddittorio.
  • La rilevazione in appello della nullità negoziale in relazione a regole dell’ordinamento sportivo non introduce necessariamente una questione nuova: non viola l’art. 345 c.p.c. se resta entro il perimetro dei fatti dedotti e dell’oggetto della causa; la nullità negoziale è rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 1421 c.c.
  • La censura di cassazione che dipende dal contenuto di un atto privato deve indicare specificamente e trascrivere i passaggi rilevanti dell’atto e deve essere accompagnata dalla sua produzione secondo le regole processuali; l’omissione comporta l’inammissibilità della censura.
  • È assorbita la censura relativa al merito del rapporto quando il suo esame presuppone una precedente censura che è stata dichiarata inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

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