Sentenza n. 2710/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento del provvedimento (prot. AGEDEP-CE -OMISSIS-) con il quale è stata disposta la revoca dell’abilitazione all’utilizzo del Servizio telematico Entratel in ragione di quanto previsto dall'art. 8 comma 1 D. Dirig. Min. Fin. 31 luglio 1998, notificato in pari data a mezzo pec, nonché di tutti gli altri atti ad esso presupposti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca dell’abilitazione all’utilizzo del Servizio telematico Entratel per gravi e ripetute irregolarità nell’attività di trasmissione delle dichiarazioni fiscali
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca dell’abilitazione all’utilizzo del Servizio telematico Entratel, deducendo tre motivi. Con il primo ha contestato l’incompetenza dell’Ufficio provinciale, sostenendo che la competenza a disporre la sanzione spettasse alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 39, comma 2, d.lgs. 241/1997. Con il secondo ha dedotto la violazione dell’art. 8, comma 3, del D.M. 31 luglio 1998, dell’art. 18 l. 689/1981 e degli artt. 7, 8, 9 e 10 l. 241/1990, lamentando l’assenza di un previo contraddittorio sulle violazioni poste a fondamento della revoca. Con il terzo ha contestato la violazione dell’art. 8, comma 1, del medesimo decreto ministeriale, l’eccesso di potere e lo sviamento, mettendo in discussione anche la natura provvedimentale dell’atto e lamentando l’esiguità del termine assegnato per presentare memorie e documenti. La revoca era stata adottata in ragione di numerose omissioni o ritardi nella trasmissione delle dichiarazioni, del rilascio di visti di conformità infedeli e di un rilevante debito erariale. Le violazioni erano già state contestate dall’Amministrazione e sanzionate pecuniariamente, senza essere state contestate dal professionista.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha escluso l’incompetenza, distinguendo tra le sanzioni pecuniarie per le violazioni nella trasmissione delle dichiarazioni, per le quali l’art. 39, comma 2, d.lgs. 241/1997 attribuisce competenza alla Direzione regionale, e la diversa revoca decadenziale dell’abilitazione, fondata sull’art. 8 del D.M. 31 luglio 1998. Per quest’ultima disposizione non è prevista una riserva di competenza a favore della Direzione regionale, sicché l’atto poteva essere adottato dall’Amministrazione finanziaria competente. Il Collegio ha qualificato la revoca come decadenza pubblicistica, avente natura sostanzialmente vincolata e funzione ripristinatoria, non afflittiva. L’art. 8 consente il ritiro dell’abilitazione in presenza di irregolarità gravi o ripetute: la disgiunzione “o” rende sufficiente anche la sola gravità dell’irregolarità, oltre alla reiterazione. Nel caso concreto, il numero molto elevato di omissioni e ritardi, le dichiarazioni infedeli e il consistente debito erariale dimostravano violazioni gravi e reiterate, incompatibili con il mantenimento dell’abilitazione. Le censure partecipative sono state ritenute infondate sia perché, trattandosi di provvedimento vincolato, opera l’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. 241/1990, sia perché il ricorrente era stato già informato delle irregolarità e aveva avuto occasione di presentare osservazioni, anche nel procedimento sanzionatorio e nel procedimento di revoca. Il termine assegnato per memorie e documenti non ha inciso sulla legittimità dell’atto. Lo stato di malattia allegato dal ricorrente è stato ritenuto irrilevante, perché non tempestivamente rappresentato all’Amministrazione e comunque riconducibile a carenze organizzative non imputabili all’Amministrazione. Il TAR ha inoltre rilevato che non erano state specificamente contestate né le dichiarazioni infedeli né l’esposizione debitoria. L’atto è stato quindi ritenuto immune da violazioni di legge, eccesso di potere, sviamento, violazione della tassatività o difetti motivazionali. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 39, comma 2, d.lgs. 241/1997
Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell’articolo 7-bis sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore.
La disposizione attribuisce alla Direzione regionale la competenza per le specifiche sanzioni, in prevalenza pecuniarie, relative alle violazioni nella trasmissione delle dichiarazioni, ma non per la diversa revoca dell’abilitazione Entratel.
art. 8, comma 1, D.M. 31 luglio 1998
L’abilitazione è revocata quando nello svolgimento dell’attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità.
La revoca dell’abilitazione può essere disposta in presenza di irregolarità gravi oppure ripetute; la disposizione fonda un potere decadenziale vincolato quando i relativi presupposti siano accertati.
art. 8, commi 3 e 4, D.M. 31 luglio 1998
Nei casi di cui alle lettere f), g) ed h), l’Amministrazione finanziaria contesta all’utente le violazioni ed assegna un termine di trenta giorni dalla contestazione per eventuali osservazioni o memorie. Il provvedimento con il quale l’Amministrazione finanziaria procede alla revoca viene notificato almeno trenta giorni prima della data di decorrenza.
La disciplina prevede la contestazione delle violazioni e la possibilità di presentare osservazioni o memorie; la revoca è adottata dall’Amministrazione finanziaria senza una specifica riserva di competenza a favore della Direzione regionale.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Le violazioni partecipative non determinano l’annullamento quando il provvedimento è vincolato e il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso; il principio è stato applicato alla revoca decadenziale dell’abilitazione.
art. 3, comma 4, d.P.R. 322/1998
La disposizione è richiamata quale base normativa, insieme all’art. 8 del D.M. 31 luglio 1998, per la valutazione delle irregolarità commesse nell’attività di trasmissione delle dichiarazioni.
art. 39, d.lgs. 241/1997
La norma disciplina le sanzioni conseguenti alle violazioni commesse dagli intermediari nella trasmissione delle dichiarazioni, distinguendole dalla successiva revoca dell’abilitazione.
Massime di principio
- La revoca dell’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali, quando fondata sulla violazione di obblighi essenziali e qualificata dalla legge come conseguenza di irregolarità gravi o ripetute, ha natura sostanzialmente decadenziale e vincolata: accertati i presupposti, l’Amministrazione è tenuta a disporla.
- La competenza attribuita alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate per l’irrogazione delle sanzioni relative alle violazioni nella trasmissione delle dichiarazioni non si estende automaticamente alla diversa misura della revoca dell’abilitazione, se la disciplina di quest’ultima non prevede una specifica riserva di competenza.
- La formula normativa “gravi o ripetute irregolarità” consente la revoca dell’abilitazione anche in presenza della sola gravità delle violazioni, oppure della loro reiterazione; la gravità e la reiterazione costituiscono presupposti alternativi.
- Nel procedimento di revoca decadenziale, la mancata o incompleta partecipazione procedimentale non comporta l’annullamento dell’atto se il provvedimento è vincolato e risulta palese che, accertate le violazioni, il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.
- Le garanzie partecipative risultano comunque soddisfatte quando il destinatario sia stato previamente informato delle violazioni, abbia potuto formulare osservazioni nel procedimento sanzionatorio o in quello di revoca e abbia avuto conoscenza effettiva dei fatti posti a fondamento della misura.
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