Sentenza del 22/07/2015 n. 15405 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato la sentenza della CTR della Puglia sostenendo, con un unico motivo articolato in più censure, l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e la violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9-bis, del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, dei principi di interpretazione normativa, degli artt. 3, 53 e 97 Cost., del principio del favor rei e della circolare ministeriale n. 22/E del 2003. In particolare, contestava il diniego del condono per gli anni d'imposta 2000, 2001 e 2002, sostenendo che il pagamento non integrale delle rate non avrebbe dovuto impedire il perfezionamento della definizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo non conteneva né il quesito di diritto né il momento di sintesi richiesti dall'art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis. La Corte ha comunque ritenuto il ricorso infondato anche nel merito: il condono previsto dall'art. 9-bis della L. n. 289 del 2002 è un condono clemenziale, non premiale, e si perfeziona soltanto con l'integrale pagamento delle somme dovute, anche quando il pagamento è rateale. Il mancato pagamento delle rate successive alla prima impedisce quindi il perfezionamento della definizione, senza effetti parziali. È stato confermato il condono per il solo anno 1999 e il diniego per gli anni 2000, 2001 e 2002. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese, liquidate in 3.100 euro, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis
Definizione degli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate mediante il pagamento dell'imposta e degli interessi, senza sanzioni.
La disposizione disciplina un condono clemenziale e non premiale. La definizione si perfeziona esclusivamente con l'integrale pagamento delle somme dovute, anche se previsto mediante rateizzazione.
Legge n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16
L'omesso versamento delle eccedenze o delle rate successive alla prima non determina l'inefficacia della definizione.
Le specifiche disposizioni che salvaguardano l'efficacia della definizione in caso di mancato pagamento di somme o rate successive non possono essere applicate analogicamente all'art. 9-bis.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
Il ricorso deve contenere, per i motivi di cui all'art. 360, n. 3, il quesito di diritto e, per il vizio di motivazione, un momento di sintesi.
La mancata formulazione del quesito di diritto e del momento di sintesi rende il motivo inammissibile quando la norma è applicabile ratione temporis.
Codice di procedura civile, art. 360, nn. 3 e 5
I motivi fondati sulla violazione di legge o sul vizio di motivazione devono essere formulati rispettando i requisiti processuali specifici previsti per il ricorso per cassazione.
D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13
La norma è stata invocata dal contribuente nell'ambito delle censure relative agli omessi o tardivi versamenti, ma non è stata ritenuta idonea a superare la disciplina speciale dell'art. 9-bis.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
La Corte ha evidenziato che, nell'ambito dell'art. 9-bis, non è necessaria un'ulteriore attività di liquidazione per determinare il quantum, già indicato nella dichiarazione integrativa.
Massime di principio
- Quando una definizione agevolata richiede il pagamento integrale dell'imposta e degli interessi e non prevede espressamente la conservazione degli effetti in caso di mancato pagamento delle rate successive, il pagamento parziale normalmente non perfeziona la definizione.
- Le disposizioni che mantengono efficace un condono nonostante il mancato pagamento delle rate successive sono eccezionali e non possono essere estese automaticamente a fattispecie diverse.
- Nel ricorso per cassazione è necessario rispettare i requisiti formali previsti per ciascun motivo: in particolare, quando applicabile l'art. 366-bis c.p.c., occorre formulare il quesito di diritto e il momento di sintesi del vizio motivazionale.
- Il mancato perfezionamento di una definizione agevolata può comportare la permanenza dell'obbligazione tributaria ordinaria e delle conseguenze previste per il mancato o tardivo versamento.
- La qualificazione di una misura come condono clemenziale o premiale è rilevante: nel condono clemenziale l'amministrazione non deve rideterminare il tributo, ma il contribuente deve normalmente adempiere integralmente alle somme dichiarate per ottenere l'effetto estintivo.
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