Cassazione Civile, Ordinanza n. 27458/2024 del 23/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla revoca di un contributo pubblico concesso per la realizzazione di un progetto denominato "Miglioramento pascoli e ristrutturazione fabbricato per caseificio", con conseguente richiesta di restituzione delle somme erogate. La società beneficiaria impugnava gli atti regionali che avevano disposto la decadenza dall’aiuto, la revoca della concessione e la richiesta di restituzione del finanziamento, sostenendo l’illegittimità dei provvedimenti. In primo grado la domanda fu rigettata e fu accolta la riconvenzionale della Regione per la restituzione delle somme; la Corte d’appello confermò. Nel ricorso per cassazione la società deduceva: 1) violazione degli artt. 342 e 112 c.p.c., assumendo che la Corte d’appello non avesse compiuto un vero riesame devolutivo e avesse dichiarato inammissibili alcune censure; 2) violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, e 112 c.p.c., oltre che dell’art. 342 c.p.c., lamentando motivazione apparente, oscurità e mancanza della concisa esposizione dei fatti; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per asserita errata percezione e valutazione delle prove.
La decisione
La Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la Corte d’appello aveva comunque deciso sui motivi di appello e la censura, in parte, difettava di specificità per non avere riportato adeguatamente la parte argomentativa dell’atto di appello; ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la motivazione della sentenza di merito non era apparente né mancante e che il giudice d’appello aveva esposto le ragioni della decisione in modo intellegibile; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché diretto sostanzialmente a contestare la valutazione del materiale istruttorio, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione nei termini prospettati. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore di entrambe le controricorrenti ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
L’appello deve contenere la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza e una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice; non sono richieste formule sacramentali né un progetto alternativo di decisione.
art. 112 c.p.c.
Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando il motivo di impugnazione non sia affatto esaminato; non quando il giudice abbia deciso ma la parte contesti la sufficienza o la condivisibilità della motivazione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza è nulla solo se la motivazione manca del tutto o è meramente apparente, cioè non consente di percepire il fondamento logico-giuridico della decisione.
art. 111 Cost.
Il controllo di legittimità sulla motivazione è ridotto al "minimo costituzionale"; sono censurabili solo anomalie motivazionali radicali, non la mera insufficienza.
art. 115 c.p.c.
In cassazione non è deducibile una censura che miri soltanto a rimettere in discussione la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
art. 116 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove non dedotte o disattende prove legali, non quando si contesti il prudente apprezzamento delle prove.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Il controllo di legittimità non consente di trasformare la censura in una nuova valutazione del fatto; dopo la riforma del 2012 il vizio motivazionale è ristretto all’omesso esame di un fatto decisivo.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto dell’impugnazione sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L’error in procedendo per omessa pronuncia non sussiste quando il giudice d’appello abbia esaminato i motivi di gravame, anche se la parte ritenga la motivazione non persuasiva o non sufficientemente approfondita.
- Nel giudizio di appello, l’onere di specificità richiede che l’appellante indichi le ragioni di dissenso rispetto alla sentenza impugnata, senza che basti la mera riproposizione delle censure già svolte in primo grado.
- La motivazione è viziata in cassazione solo se manca in modo assoluto o è meramente apparente; non è sindacabile la mera insufficienza argomentativa, ove il percorso logico-giuridico sia percepibile dal testo della sentenza.
- Il giudizio di legittimità non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove o delle risultanze istruttorie; la censura ex artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo in presenza di specifiche violazioni delle regole sull’uso delle prove legali o sull’utilizzo di prove non dedotte.
- L’assoluzione in sede contabile o penale non preclude, di per sé, la revoca di un beneficio pubblico, se il giudizio amministrativo o contabile non ha ad oggetto l’accertamento della legittimità della percezione del contributo, ma altri profili di responsabilità o danno.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27420/2024 del 23/10/2024
- ordinanza_civile · 23 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27426/2024 del 23/10/2024
- ordinanza_civile · 23 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27435/2024 del 23/10/2024
- ordinanza_civile · 23 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27441/2024 del 23/10/2024
- ordinanza_civile · 23 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27451/2024 del 23/10/2024
- ordinanza_civile · 23 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27452/2024 del 23/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →