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Ordinanza

Ordinanza n. 1471/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, inaudita altera parte e misura cautelare collegiale ex artt.55 e 56 c.p.a., dei seguenti atti: 1) del provvedimento di esclusione dalla procedura di gara per l'affidamento del servizio di refezione scolastica del Comune di Teverola (CIG B9773354C5), comunicato dalla Centrale Unica di Committenza dell'Area Nolana con nota prot. n. 1355/2026 del 09.04.2026, recante l'esclusione della ricorrente per mancata allegazione del “cronoprogramma delle migliorie” in uno alla relativa comunicazione; 2) ove e per quanto lesiva della comunicazione di avvio del procedimento di esclusione, adottata ai sensi degli artt. 7 e ss. L. n. 241/1990, trasmessa a mezzo pec e piattaforma in data 26/03/2026, senza protocollo; 3) di tutti i verbali di gara, ancorché non conosciuti, relativi alla fase di verifica della documentazione amministrativa e tecnica, nella parte in cui è stata rilevata la presunta incompletezza dell'offerta tecnica della ricorrente; è stata disposta o comunque presupposta la sua esclusione; 4) di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, che abbia inciso sulla posizione giuridica della ricorrente nella procedura; 5) ove occorra e per quanto di interesse, la Sezione 16 del disciplinare di gara, nella parte in cui prevede l'obbligo di allegazione del “cronoprogramma delle migliorie” “a pena di esclusione”; 6) Provvedimenti di ammissione degli altri concorrenti, ove adottati, nella parte in cui non hanno disposto l'esclusione degli stessi per eventuali analoghe carenze documentali; 7) Verbali di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, ove già redatti; 8) Provvedimento di aggiudicazione, ove nelle more adottato; 9) Contratto eventualmente stipulato anche ai fini della declaratoria di inefficacia dello stesso per il subentro della ricorrente; 10) nonché, espressamente, di tutti gli atti futuri della procedura di gara, ivi compresi: gli atti di aggiudicazione; gli atti di verifica di anomalia; gli atti di approvazione della graduatoria; gli atti di stipula del contratto; nella misura in cui risultino viziati in via derivata dall'illegittima esclusione della ricorrente, con espressa riserva di proporre motivi aggiuntivi/integrativi all'esito dell'accesso agli atti e della piena conoscenza della documentazione di gara.

Giustizia amministrativa202602955

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di esclusione dalla gara per l’affidamento del servizio di refezione scolastica del Comune di Teverola, motivato dalla mancata allegazione del cronoprogramma delle migliorie

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare anche inaudita altera parte, il provvedimento di esclusione dalla procedura di gara comunicato il 9 aprile 2026. L’esclusione è stata disposta per la mancata allegazione del cronoprogramma delle migliorie e della relativa comunicazione, documento previsto dalla sezione 16 del disciplinare a pena di esclusione. Sono stati inoltre impugnati la comunicazione di avvio del procedimento di esclusione, i verbali di gara relativi alla verifica della documentazione amministrativa e tecnica, gli atti di ammissione degli altri concorrenti eventualmente non esclusi per analoghe carenze, gli eventuali verbali di valutazione, l’eventuale aggiudicazione e il contratto, nonché gli atti futuri della procedura, in quanto viziati in via derivata dall’esclusione. La ricorrente ha formulato riserva di proporre motivi aggiunti dopo l’accesso agli atti e la piena conoscenza della documentazione di gara. Dal testo dell’ordinanza non risultano esaminati nel merito specifici motivi di legittimità, né è precisata la censura articolata contro la clausola del disciplinare o contro l’esclusione.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare, rilevando che l’esecuzione dell’esclusione avrebbe prodotto un pregiudizio grave e irreparabile, idoneo a determinare l’esclusione definitiva dell’impresa dalla procedura. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti, il giudice ha quindi sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato, limitatamente alla posizione della ricorrente, disponendone l’ammissione con riserva alla gara e la conseguente valutazione dell’offerta. L’ordinanza non definisce il merito delle censure di illegittimità e ha fissato l’udienza pubblica del 17 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state dichiarate irripetibili nei confronti delle parti non costituite e, in dispositivo, le spese di fase sono state dichiarate irripetibili.

Norme richiamate

  • artt. 55 e 56 c.p.a.

    previa sospensione dell'efficacia, inaudita altera parte e misura cautelare collegiale ex artt.55 e 56 c.p.a.

    La ricorrente ha invocato le misure cautelari disciplinate dagli artt. 55 e 56 c.p.a.; il collegio ha deciso sulla domanda cautelare collegiale ai sensi dell’art. 55 c.p.a.

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l'art. 55 cod. proc. amm.

    La domanda cautelare è stata accolta in ragione del pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’esecuzione dell’esclusione e all’esito del bilanciamento degli interessi contrapposti.

  • artt. 7 e ss. l. 241/1990

    comunicazione di avvio del procedimento di esclusione, adottata ai sensi degli artt. 7 e ss. L. n. 241/1990

    La comunicazione di avvio del procedimento di esclusione è stata indicata tra gli atti impugnati, ma l’ordinanza non ne esamina la legittimità nel merito.

Massime di principio

  • In presenza di un provvedimento di esclusione da una procedura di gara, l’esecuzione dell’atto può integrare un pregiudizio grave e irreparabile quando comporti l’estromissione definitiva dell’operatore economico dalla procedura.
  • Quando ricorrono un pregiudizio grave e irreparabile e un esito favorevole del bilanciamento degli interessi contrapposti, il giudice amministrativo può sospendere cautelarmente l’efficacia dell’esclusione e disporre l’ammissione con riserva dell’operatore, ai fini della successiva valutazione della relativa offerta.
  • L’ammissione con riserva disposta in sede cautelare non definisce il merito della controversia né accerta definitivamente la legittimità dell’offerta o dell’esclusione.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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