Cassazione Penale, Sentenza n. 20044/2022 del 23/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Contestava la sussistenza dei gravi indizi di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, sostenendo che le condotte contestate (due/tre acquisti nel periodo 11 marzo - 20 aprile 2020) non dimostravano un vincolo durevole e la volontà di aderire al programma criminoso. Inoltre deduceva l'inidoneità della custodia in carcere perché al momento dell'esecuzione si trovava già agli arresti domiciliari (con braccialetto elettronico) per altra vicenda e tale misura si sarebbe già dimostrata efficace.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito una motivazione congrua e coerente circa la sussistenza di gravi indizi: intercettazioni, servizi di osservazione e pedinamento, arresti in flagranza con sequestro di droga, conversazioni che evidenziavano rapporto fiduciario con i vertici del sodalizio, consegne a domicilio e disponibilità continuativa di sostanze e denaro. Il Collegio ha altresì ritenuto motivate le esigenze cautelari e l'inidoneità degli arresti domiciliari (anche con controllo elettronico) alla luce della pericolosità, della continuazione dell'attività nonostante precedenti arresti e del rinvenimento di droga nell'abitazione durante la detenzione domiciliare. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73
Norma sulle singole violazioni in materia di stupefacenti: contestate più cessioni di droga; la Corte ha ritenuto che, se inserite in un quadro probatorio più ampio, possano contribuire a dimostrare partecipazione all'associazione.
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74
Norma che punisce l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: la Corte ha ritenuto che la prova dei gravi indizi potesse ricavarsi da intercettazioni, pedinamenti, arresti e sequestri, nonché dalle modalità delle forniture e dal rapporto fiduciario con i vertici.
cod. proc. pen., art. 606 comma 1 lett. b) e lett. e)
Previsione dei motivi di ricorso per cassazione: il Collegio ha valutato l'ammissibilità dei motivi e richiamato il limite del giudizio di legittimità rispetto ai vizi di motivazione, esercitando il controllo sulla congruità logico-giuridica della motivazione del giudice di merito.
cod. proc. pen., art. 616
Norma che dispone l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende per ricorso inammissibile quando il ricorrente ha colpa nella determinazione dell'inammissibilità; applicata per imporre la somma di € 3.000,00.
disp. att. cod. proc. pen., art. 94 comma 1-ter
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione; citata in ordine all'esecuzione formale del provvedimento.
Massime di principio
- In Cassazione il controllo sui motivi che lamentano vizi di motivazione è limitato alla verifica della congruità logica e della correttezza dell'applicazione dei principi di diritto, non alla riconsiderazione fattuale delle emergenze probatorie.
- La ripetuta e continuativa acquisizione di stupefacenti, anche se formalmente apparente come acquisti, può essere qualificata come partecipazione stabile al programma criminoso dell'associazione quando emerga un rapporto di fiducia, consegne abituali, disponibilità a domicilio e un ruolo continuativo nel rifornimento.
- Le intercettazioni, i servizi di osservazione/pedinamento e i sequestri effettuati in flagranza, se congruenti tra loro, costituiscono elementi idonei a formare gravi indizi per l'applicazione della custodia cautelare in carcere per reati connessi al traffico di droga.
- La misura degli arresti domiciliari anche con controllo elettronico può essere ritenuta inadeguata quando vi siano elementi che dimostrino la persistenza dell'attività illecita, la pericolosità sociale dell'indagato e la concreta possibilità di reiterazione, nonché riscontri materiali (es. rinvenimento di droga) durante la detenzione domiciliare.
- Le censure generiche e non specificamente fondate sulle motivazioni del giudice di merito sono inammissibili; il ricorso deve indicare con precisione le ragioni per cui la motivazione sarebbe illogica o contraddittoria.
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