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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20044/2022 del 23/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Contestava la sussistenza dei gravi indizi di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, sostenendo che le condotte contestate (due/tre acquisti nel periodo 11 marzo - 20 aprile 2020) non dimostravano un vincolo durevole e la volontà di aderire al programma criminoso. Inoltre deduceva l'inidoneità della custodia in carcere perché al momento dell'esecuzione si trovava già agli arresti domiciliari (con braccialetto elettronico) per altra vicenda e tale misura si sarebbe già dimostrata efficace.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito una motivazione congrua e coerente circa la sussistenza di gravi indizi: intercettazioni, servizi di osservazione e pedinamento, arresti in flagranza con sequestro di droga, conversazioni che evidenziavano rapporto fiduciario con i vertici del sodalizio, consegne a domicilio e disponibilità continuativa di sostanze e denaro. Il Collegio ha altresì ritenuto motivate le esigenze cautelari e l'inidoneità degli arresti domiciliari (anche con controllo elettronico) alla luce della pericolosità, della continuazione dell'attività nonostante precedenti arresti e del rinvenimento di droga nell'abitazione durante la detenzione domiciliare. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73

    Norma sulle singole violazioni in materia di stupefacenti: contestate più cessioni di droga; la Corte ha ritenuto che, se inserite in un quadro probatorio più ampio, possano contribuire a dimostrare partecipazione all'associazione.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74

    Norma che punisce l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: la Corte ha ritenuto che la prova dei gravi indizi potesse ricavarsi da intercettazioni, pedinamenti, arresti e sequestri, nonché dalle modalità delle forniture e dal rapporto fiduciario con i vertici.

  • cod. proc. pen., art. 606 comma 1 lett. b) e lett. e)

    Previsione dei motivi di ricorso per cassazione: il Collegio ha valutato l'ammissibilità dei motivi e richiamato il limite del giudizio di legittimità rispetto ai vizi di motivazione, esercitando il controllo sulla congruità logico-giuridica della motivazione del giudice di merito.

  • cod. proc. pen., art. 616

    Norma che dispone l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende per ricorso inammissibile quando il ricorrente ha colpa nella determinazione dell'inammissibilità; applicata per imporre la somma di € 3.000,00.

  • disp. att. cod. proc. pen., art. 94 comma 1-ter

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione; citata in ordine all'esecuzione formale del provvedimento.

Massime di principio

  • In Cassazione il controllo sui motivi che lamentano vizi di motivazione è limitato alla verifica della congruità logica e della correttezza dell'applicazione dei principi di diritto, non alla riconsiderazione fattuale delle emergenze probatorie.
  • La ripetuta e continuativa acquisizione di stupefacenti, anche se formalmente apparen­te come acquisti, può essere qualificata come partecipazione stabile al programma criminoso dell'associazione quando emerga un rapporto di fiducia, consegne abituali, disponibilità a domicilio e un ruolo continuativo nel rifornimento.
  • Le intercettazioni, i servizi di osservazione/pedinamento e i sequestri effettuati in flagranza, se congruenti tra loro, costituiscono elementi idonei a formare gravi indizi per l'applicazione della custodia cautelare in carcere per reati connessi al traffico di droga.
  • La misura degli arresti domiciliari anche con controllo elettronico può essere ritenuta inadeguata quando vi siano elementi che dimostrino la persistenza dell'attività illecita, la pericolosità sociale dell'indagato e la concreta possibilità di reiterazione, nonché riscontri materiali (es. rinvenimento di droga) durante la detenzione domiciliare.
  • Le censure generiche e non specificamente fondate sulle motivazioni del giudice di merito sono inammissibili; il ricorso deve indicare con precisione le ragioni per cui la motivazione sarebbe illogica o contraddittoria.

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