Sentenza n. 775/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale ordinario di Catanzaro, in funzione di giudice del lavoro, n.258 del 13 marzo 2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Catanzaro, giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Catanzaro n. 258 del 13 marzo 2024, passata in giudicato e notificata al Ministero il 13 marzo 2024 anche tramite PEC all'indirizzo istituzionale indicato. La pronuncia aveva accertato il diritto del docente a usufruire di 500 euro annui tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, condannando l'amministrazione a mettere a disposizione la somma complessiva di 1.000 euro. Nonostante il decorso del termine di moratoria di 120 giorni dalla notificazione, il Ministero non ha dato esecuzione alla sentenza e non si è costituito nel giudizio di ottemperanza. È stata inoltre chiesta la fissazione di una somma di denaro dovuta per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo accertati il passaggio in giudicato della sentenza presupposta, la sua regolare notificazione, il decorso del termine di moratoria e il perdurante inadempimento dell'amministrazione. Ha ordinato al Ministero di eseguire integralmente la sentenza entro 60 giorni dalla notificazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale del Ministero, con ulteriori 60 giorni per l'esecuzione sostitutiva, compiendo tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Ha posto a carico dell'amministrazione inadempiente i compensi e le spese dell'eventuale attività commissariale, ritenendoli compresi nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e applicando per analogia l'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. Ha invece rigettato la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendola manifestamente iniqua in considerazione della funzione della Carta elettronica del docente, qualificata come contributo per aggiornamento e formazione e non come corrispettivo. Ha condannato il Ministero al pagamento di 300 euro per spese processuali, oltre spese generali e accessori, nonché al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice può ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la penalità è stata esclusa perché ritenuta manifestamente iniqua.
art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001
La regola sulla gratuità o omnicomprensività dell'incarico commissariale, prevista per i giudizi relativi ai decreti ex legge n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia alle ulteriori condanne al pagamento di somme di denaro.
art. 1, comma 777, legge n. 208/2015
Ha introdotto la disposizione dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, applicata analogicamente dal giudice ai compensi del commissario ad acta.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è accoglibile quando una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario sia stata regolarmente notificata all'amministrazione, sia decorso il termine di moratoria applicabile e permanga l'inadempimento dell'amministrazione.
- In caso di mancata esecuzione del giudicato, il giudice amministrativo può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire in via sostitutiva dopo l'inutile decorso del termine.
- Il commissario ad acta può essere incaricato di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione della pronuncia, comprese le eventuali modifiche di bilancio necessarie per rendere effettivo il pagamento disposto dal giudicato.
- La disciplina relativa all'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e all'assenza di compensi aggiuntivi per l'attività commissariale può essere applicata per analogia anche a giudizi di ottemperanza relativi a condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, alla luce della natura e della funzione della prestazione dovuta, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua; in particolare, la penalità non è automaticamente dovuta per l'inadempimento di un obbligo relativo a un contributo destinato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente.
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