Cassazione Penale, Ordinanza n. 21358/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per il tentativo di estorsione; il ricorso articolava due motivi. Con il primo contestava la prova della responsabilità penale per il reato di cui agli artt. 56 e 629 c.p., ma la censura è stata ritenuta generica e, in sostanza, diretta a sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio e delle dichiarazioni della persona offesa, già esaminate e ritenute attendibili dai giudici di merito anche alla luce di plurimi riscontri. Con il secondo motivo lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, deducendo che la Corte territoriale non avrebbe valorizzato adeguatamente gli elementi favorevoli; la doglianza è stata giudicata priva di specificità e comunque manifestamente infondata, poiché il diniego era stato motivato con riferimento alla negativa capacità a delinquere desunta dai plurimi precedenti dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo difettava di specificità, si risolveva in una richiesta di rivalutazione del merito probatorio ed era già stato disatteso congruamente in appello; ha inoltre osservato che il secondo motivo sulle attenuanti generiche era privo di concreta specificità e manifestamente infondato, essendo sufficiente, per negarle, il richiamo agli elementi negativi ritenuti decisivi o all'assenza di elementi positivi. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 56 c.p.
richiamato in relazione al tentativo del reato contestato
art. 629 c.p.
richiamato in relazione al tentativo di estorsione contestato
art. 581 c.p.p.
i motivi di ricorso devono essere specifici, a pena di inammissibilità
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e non meramente apparenti: è inammissibile quando si limita a riprodurre le censure già formulate in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio né una ricostruzione alternativa dei fatti, salvo che vengano individuati specifici e decisivi travisamenti della prova.
- La valutazione di attendibilità della persona offesa, se sorretta da motivazione logica e da riscontri esterni, non è sindacabile in cassazione come mera rivalutazione del merito.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice richiami elementi negativi ritenuti decisivi o l'assenza di elementi positivi, senza dover esaminare puntualmente ogni singola allegazione difensiva.
- La presenza di plurimi precedenti e la conseguente negativa capacità a delinquere possono costituire ragione sufficiente per escludere le attenuanti generiche.
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