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Sentenza

Sentenza n. 4679/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza n. 4226/2023 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 13.12.2023;

Giustizia amministrativa202505187

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 4226/2023, che aveva riconosciuto il diritto all'accredito di 500 euro annui sulla Carta del docente per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20 e 2020/21

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha proposto ricorso per ottemperanza della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata il 13 dicembre 2023 e notificata al Ministero il 12 marzo 2024. Il titolo aveva condannato il Ministero a riconoscere l'accredito di 500 euro annui sulla Carta del docente per gli anni scolastici dal 2018/19 al 2020/21. Il ricorso presupponeva il mancato adempimento dell'obbligo al momento della sua proposizione; non sono indicati ulteriori motivi di censura.

La decisione

La ricorrente ha dichiarato, con atto depositato il 24 settembre 2026, che il Ministero aveva eseguito la sentenza nelle more del giudizio. Poiché la pretesa è stata integralmente soddisfatta, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 500 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%, disponendone la distrazione in favore dei difensori antistatari. La liquidazione ha tenuto conto dell'inadempimento al momento del ricorso, del valore contenuto della controversia, dell'attività difensiva minima e stereotipata e dell'adempimento tardivo.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Deve quindi essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo la pretesa di parte ricorrente integralmente soddisfatta.

    Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale soddisfazione della pretesa nelle more del giudizio comporta la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione esegue integralmente il titolo nelle more del processo e la pretesa risulta soddisfatta, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • Se al momento della proposizione del ricorso per ottemperanza l'inadempimento dell'amministrazione non è controverso, l'adempimento tardivo intervenuto nel corso del giudizio non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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