Sentenza del 17/05/2019 n. 13360 - Corte di Cassazione
CONSORZI - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Società partecipante ad un consorzio - Integrale ribaltamento dei ricavi e dei costi del consorzio ai consorziati - Obbligo - Fondamento - Conseguenti obblighi di fatturazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2002 e 2003, sostenendo che i costi e i ricavi ribaltati dai consorzi erano stati correttamente dichiarati, sebbene imputati e distribuiti su esercizi diversi, e che alcuni costi riguardavano spese di mero funzionamento delle società consortili senza corrispondenti ricavi. Ha inoltre contestato il metodo di determinazione della redditività e l'esclusione dal calcolo della produttività del contributo in conto impianti previsto dalla legge n. 388 del 2000. In Cassazione ha denunciato, in modo generico, vizi di violazione di legge e di motivazione, chiedendo una rivalutazione del merito dell'accertamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto in parte inammissibili le censure, perché prive di specificità e dirette sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione dei fatti, estranea al giudizio di legittimità, e comunque infondate nel merito. Ha confermato che il consorzio costituito come struttura strumentale delle imprese consorziate non consegue autonomamente il vantaggio o lo svantaggio economico delle operazioni: costi e ricavi devono essere ribaltati sulle consorziate secondo legge o statuto, nel rispetto del principio di competenza. I costi sostenuti devono quindi essere imputati e fatturati nell'esercizio in cui sono sostenuti, mentre non è consentito spostare ricavi o costi tra esercizi secondo convenienza. È stata inoltre confermata l'esclusione del contributo in conto impianti dal calcolo della produttività, in quanto non qualificabile come ricavo o sopravvenienza attiva ai sensi delle norme richiamate. La società è stata condannata a rimborsare all'Agenzia delle Entrate 10.000 euro di spese di lite, oltre agli oneri previsti, e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 2602 c.c.
Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.
Il consorzio è una struttura comune e strumentale alle imprese consorziate; quando non svolge un'autonoma attività commerciale lucrativa, le operazioni economiche sono riferibili sostanzialmente alle consorziate.
Art. 2615-ter c.c.
Le società commerciali possono costituire società consortili per gestire in forma unitaria attività e spese comuni, senza che ciò elimini la soggettività giuridica e fiscale delle singole consorziate.
Art. 41 Cost.
La libertà di iniziativa economica consente alle imprese di organizzarsi mediante consorzi o società consortili per realizzare economie di efficienza e convenienza.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 52 e 63
Prevedono i poteri dell'Amministrazione finanziaria nell'attività di verifica e controllo ai fini IVA.
D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 33
Disciplinano i poteri istruttori e di controllo dell'Amministrazione finanziaria nell'accertamento delle imposte sui redditi.
D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 55, 75 e 88
Il principio di competenza impedisce di imputare arbitrariamente costi e ricavi a esercizi diversi da quelli di riferimento. Le spese consortili sono deducibili solo se effettivamente sostenute e inerenti all'attività o ai beni della consorziata; il contributo in conto impianti considerato dalla sentenza non costituisce ricavo né sopravvenienza attiva.
Legge n. 388 del 2000, art. 8
Il contributo in conto impianti previsto dalla norma, secondo la qualificazione accolta nella sentenza, non deve essere trattato come ricavo o sopravvenienza attiva ai fini del calcolo della produttività aziendale.
Art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere una sommaria esposizione dei fatti di causa; la sua mancanza può determinare l'inammissibilità.
Art. 360 c.p.c.
Il giudizio di cassazione riguarda vizi di legittimità specificamente dedotti e non consente una nuova valutazione del merito, delle prove o della ricostruzione fattuale operata dal giudice di appello.
Massime di principio
- Un consorzio che opera come struttura strumentale e non autonoma rispetto alle imprese consorziate deve normalmente ribaltare integralmente costi e ricavi sulle consorziate, secondo i criteri previsti dalla legge o dallo statuto.
- Il ribaltamento deve essere documentato, coerente con le quote o con i criteri consortili e accompagnato dagli adempimenti IVA appropriati, inclusa la fatturazione dei proventi e il riaddebito dei costi secondo la concreta struttura dell'operazione.
- I costi e i ricavi devono essere imputati all'esercizio di competenza; non è consentito distribuirli tra più esercizi o rinviarli all'esercizio successivo per ragioni di convenienza fiscale o contabile.
- Anche le spese di funzionamento del consorzio possono gravare sulle consorziate, ma la loro deducibilità richiede la prova dell'effettività, dell'inerenza e della corretta imputazione secondo il rapporto consortile.
- La società consortile può svolgere una distinta attività commerciale con scopo di lucro; in tal caso occorre esaminare concretamente i rapporti con le consorziate per stabilire se il ribaltamento debba essere integrale, parziale o escluso.
- Una contabilità analitica per commessa o centro di costo, con chiara separazione tra attività proprie e attività consortili, è essenziale per dimostrare la corretta imputazione di costi, ricavi, rimanenze e margini.
- In Cassazione non è sufficiente riproporre le argomentazioni di merito già formulate nei precedenti gradi: occorrono censure specifiche contro la motivazione e l'applicazione delle norme da parte del giudice d'appello.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 17 mag 2019Sentenza del 17/05/2019 n. 332 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 17 mag 2019Sentenza del 17/05/2019 n. 342 - Comm. Trib. Prov. Genova
- Sentenza · 17 mag 2019Sentenza del 17/05/2019 n. 656 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 17 mag 2019Sentenza del 17/05/2019 n. 3050 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 17 mag 2019Sentenza del 17/05/2019 n. 3051 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 17 mag 2019Sentenza del 17/05/2019 n. 3054 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →