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Sentenza

Sentenza del 17/05/2019 n. 13360 - Corte di Cassazione

CONSORZI - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Società partecipante ad un consorzio - Integrale ribaltamento dei ricavi e dei costi del consorzio ai consorziati - Obbligo - Fondamento - Conseguenti obblighi di fatturazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha contestato gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2002 e 2003, sostenendo che i costi e i ricavi ribaltati dai consorzi erano stati correttamente dichiarati, sebbene imputati e distribuiti su esercizi diversi, e che alcuni costi riguardavano spese di mero funzionamento delle società consortili senza corrispondenti ricavi. Ha inoltre contestato il metodo di determinazione della redditività e l'esclusione dal calcolo della produttività del contributo in conto impianti previsto dalla legge n. 388 del 2000. In Cassazione ha denunciato, in modo generico, vizi di violazione di legge e di motivazione, chiedendo una rivalutazione del merito dell'accertamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto in parte inammissibili le censure, perché prive di specificità e dirette sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione dei fatti, estranea al giudizio di legittimità, e comunque infondate nel merito. Ha confermato che il consorzio costituito come struttura strumentale delle imprese consorziate non consegue autonomamente il vantaggio o lo svantaggio economico delle operazioni: costi e ricavi devono essere ribaltati sulle consorziate secondo legge o statuto, nel rispetto del principio di competenza. I costi sostenuti devono quindi essere imputati e fatturati nell'esercizio in cui sono sostenuti, mentre non è consentito spostare ricavi o costi tra esercizi secondo convenienza. È stata inoltre confermata l'esclusione del contributo in conto impianti dal calcolo della produttività, in quanto non qualificabile come ricavo o sopravvenienza attiva ai sensi delle norme richiamate. La società è stata condannata a rimborsare all'Agenzia delle Entrate 10.000 euro di spese di lite, oltre agli oneri previsti, e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 2602 c.c.

    Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.

    Il consorzio è una struttura comune e strumentale alle imprese consorziate; quando non svolge un'autonoma attività commerciale lucrativa, le operazioni economiche sono riferibili sostanzialmente alle consorziate.

  • Art. 2615-ter c.c.

    Le società commerciali possono costituire società consortili per gestire in forma unitaria attività e spese comuni, senza che ciò elimini la soggettività giuridica e fiscale delle singole consorziate.

  • Art. 41 Cost.

    La libertà di iniziativa economica consente alle imprese di organizzarsi mediante consorzi o società consortili per realizzare economie di efficienza e convenienza.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 52 e 63

    Prevedono i poteri dell'Amministrazione finanziaria nell'attività di verifica e controllo ai fini IVA.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 33

    Disciplinano i poteri istruttori e di controllo dell'Amministrazione finanziaria nell'accertamento delle imposte sui redditi.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 55, 75 e 88

    Il principio di competenza impedisce di imputare arbitrariamente costi e ricavi a esercizi diversi da quelli di riferimento. Le spese consortili sono deducibili solo se effettivamente sostenute e inerenti all'attività o ai beni della consorziata; il contributo in conto impianti considerato dalla sentenza non costituisce ricavo né sopravvenienza attiva.

  • Legge n. 388 del 2000, art. 8

    Il contributo in conto impianti previsto dalla norma, secondo la qualificazione accolta nella sentenza, non deve essere trattato come ricavo o sopravvenienza attiva ai fini del calcolo della produttività aziendale.

  • Art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere una sommaria esposizione dei fatti di causa; la sua mancanza può determinare l'inammissibilità.

  • Art. 360 c.p.c.

    Il giudizio di cassazione riguarda vizi di legittimità specificamente dedotti e non consente una nuova valutazione del merito, delle prove o della ricostruzione fattuale operata dal giudice di appello.

Massime di principio

  • Un consorzio che opera come struttura strumentale e non autonoma rispetto alle imprese consorziate deve normalmente ribaltare integralmente costi e ricavi sulle consorziate, secondo i criteri previsti dalla legge o dallo statuto.
  • Il ribaltamento deve essere documentato, coerente con le quote o con i criteri consortili e accompagnato dagli adempimenti IVA appropriati, inclusa la fatturazione dei proventi e il riaddebito dei costi secondo la concreta struttura dell'operazione.
  • I costi e i ricavi devono essere imputati all'esercizio di competenza; non è consentito distribuirli tra più esercizi o rinviarli all'esercizio successivo per ragioni di convenienza fiscale o contabile.
  • Anche le spese di funzionamento del consorzio possono gravare sulle consorziate, ma la loro deducibilità richiede la prova dell'effettività, dell'inerenza e della corretta imputazione secondo il rapporto consortile.
  • La società consortile può svolgere una distinta attività commerciale con scopo di lucro; in tal caso occorre esaminare concretamente i rapporti con le consorziate per stabilire se il ribaltamento debba essere integrale, parziale o escluso.
  • Una contabilità analitica per commessa o centro di costo, con chiara separazione tra attività proprie e attività consortili, è essenziale per dimostrare la corretta imputazione di costi, ricavi, rimanenze e margini.
  • In Cassazione non è sufficiente riproporre le argomentazioni di merito già formulate nei precedenti gradi: occorrono censure specifiche contro la motivazione e l'applicazione delle norme da parte del giudice d'appello.

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