Cassazione Penale, Sentenza n. 23134/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per concorso in truffa (artt. 110 e 640 c.p.). Masi deduce: nullità della notifica del decreto di citazione in appello e quindi vizio della vocatio in ius; errore nell'applicazione della disciplina della sospensione della prescrizione (art. 159 c.p.) e invocazione della lex mitior; carenze di motivazione e difetto di prova del dolo specifico e del contributo causale personale, contestando che la sua presenza sia stata interpretata come adesione consapevole al disegno truffaldino; mancanza di prova di profitto e di rapporto concreto con la beneficiaria; vizio nella statuizione civile e nel diniego delle attenuanti generiche. Crisci censura la mera apparenza della motivazione, la mancata considerazione della sua estraneità, la rilevanza probatoria nulla della sua presenza come testimone al rogito e la legittimità dei versamenti a suo favore (rapporti di credito-debito). I fatti di riferimento: Masi, consulente bancaria fiduciaria, avrebbe indirizzato il cliente Paolo Nappi verso Crisci (subagente Allianz); dopo la sottoscrizione di una polizza vita (premio 500.000 euro) Masi suggerì la modifica dei beneficiari escludendo la coniuge e inserendo la coimputata Domenica Napolitano; la designazione risultò scritta col tratto grafico riconducibile a Crisci; al decesso Nappi Napolitano presentò richieste di liquidazione con atto notorio autenticato da notaio alla presenza di Masi e Crisci, incassò la somma e compì molteplici movimentazioni, incl. un bonifico di 20.000 euro a favore di Crisci; emersi anche elementi come richiesta a Nappi di redigere una bozza di testamento olografo a favore di Napolitano e condanne non definitive per fatti analoghi.
La decisione
La Corte di Cassazione, con decisione del 3 giugno 2026, ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha confermato la valutazione di merito che aveva condannato Masi e Crisci per concorso in truffa (artt. 110 e 640 c.p.). Motivazioni chiave: la notifica del decreto di citazione è risultata regolare; la disciplina della sospensione della prescrizione prevista dall'art. 159 c.p. (modificata dalla l. 103/2017) si applica solo ai reati commessi nel periodo di vigenza e non è stata ritenuta più favorevole nella specie (richiamata anche pronuncia della Corte costituzionale n.38/2026); la Corte ha ritenuto congrua la ricostruzione fattuale e il convincimento motivazionale, valorizzando elementi grafologici, la gestione della pratica di liquidazione da parte di Crisci, i movimenti di denaro (incluso l'accredito di 20.000 euro) e la condotta complessiva compatibile solo con una partecipazione consapevole al disegno truffaldino; il ricorso è stato considerato una mera richiesta di nuovo apprezzamento delle prove non consentita in sede di legittimità e la sentenza di appello è stata valutata come "doppia conforme" (richiamo e consolidamento della motivazione di primo grado). Conseguenze economiche: condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza della parte civile Allianz S.p.A. per euro 4.500 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Rilevanza della responsabilità in concorso: la Corte ha ritenuto provato il concorso di più soggetti nell'azione truffaldina, valorizzando il contributo iniziale e continuativo degli imputati
art. 640 cod. pen.
Delitto di truffa: la condotta descritta (alterazione dei beneficiari, documentazione falsa, incasso e dispersione dei proventi) è stata ritenuta integrativa del reato
artt. 178, lett. c) e 179 cod. proc. pen.
Richiamati dalle censure di Masi in tema di nullità della notifica; la Corte ha ritenuto che la notifica risultasse comunque regolare dagli atti
art. 24 e 111 Cost.; art. 6 CEDU
Contestate per presunte violazioni dei diritti di difesa e del giusto processo in relazione alla notifica in appello; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze
art. 159 cod. pen.; l. n. 103/2017; l. n. 3/2019; l. n. 134/2021
La Corte precisa che la disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla l. 103/2017 si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza (3/8/2017 - 31/12/2019) e non è stata ritenuta retroattivamente abrogata dalle successive leggi; la lex mitior è stata esclusa nel caso concreto
art. 598-bis e 601 cod. proc. pen.
decreto di citazione ex art. 598-bis e 601 c.p.p.
Il decreto di citazione in appello è stato notificato secondo quanto previsto da queste norme; dalla relata risulta la consegna a mani dell'imputata e la notifica telematica al difensore
art. 185 cod. pen.
Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole [...]
Base normativa per la condanna al risarcimento in sede penale: la Corte ha ritenuto provato il danno patrimoniale e la riferibilità agli imputati, giustificando la condanna della responsabilità civile
art. 2043 cod. civ.
Richiamata nelle doglianze civili: la Corte ha richiamato i principi dell'illecito civile in combinato con la prova penale del danno derivante dal reato
artt. 132 e 133 cod. pen.
Norme sulle circostanze attenuanti e sulla determinazione della pena: la Corte ha motivato il diniego delle attenuanti generiche, valutando il ruolo non marginale e la gravità del fatto
art. 616 cod. proc. pen.
Fondamento della condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende per impugnazione ritenuta infondata o colposa
art. 611 cod. proc. pen.
Procedimento con trattazione scritta: la causa è stata trattata per iscritto ai sensi di questa norma
Massime di principio
- La regolarità della notifica va provata dagli atti: in appello l'impugnante deve articolare compiutamente la vicenda notificatoria o la relativa eccezione può essere dichiarata manifestamente infondata se dagli atti emerge la consegna.
- La disciplina della sospensione della prescrizione (art. 159 c.p.) va applicata tenendo conto della cronologia normativa: le modifiche legislative non sempre operano retroattivamente e la lex mitior non si applica automaticamente se norme successive perseguono interessi costituzionalmente rilevanti.
- Il giudice di legittimità non riesamina liberamente il merito probatorio: le censure che richiedono nuovo apprezzamento delle prove sono inammissibili quando la sentenza di appello è motivata e forma, con la sentenza di primo grado, una "doppia conforme".
- La responsabilità in concorso può essere accertata anche su base indiziaria quando un quadro coerente di elementi (firme/grafologia, gestione della pratica, flussi finanziari, comportamenti anomali, precedenti analoghi) giustifica la conclusione di partecipazione consapevole al disegno criminoso.
- La condanna al risarcimento in sede penale richiede l'accertamento del danno e della sua riferibilità all'imputato secondo regole probatorie penalistiche; non è sufficiente affermare il pregiudizio in re ipsa.
- Il diniego delle attenuanti generiche deve essere motivato in rapporto al ruolo effettivo svolto dall'imputato e alle circostanze concrete: è sufficiente che il giudice indichi gli elementi decisivi che giustificano la valutazione, senza dover esaurire ogni possibile circostanza favorevole.
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