Cassazione Penale, Sentenza n. 4560/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere disposta dal GIP, contestando: 1) la sussistenza dei gravi indizi per il reato di tentata estorsione aggravata (capo 3) sulla base di una intercettazione relativa al posizionamento di una tanica di benzina davanti a una concessionaria; 2) l'erronea qualificazione come tentata estorsione (capo 5) di condotte riconducibili, secondo la difesa, all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni in ordine all'assunzione del nipote; 3) l'insufficienza probatoria per il capo 7 sulla base di conversazioni e dichiarazioni di collaboratori; 4) la non riconoscibilità dell'aggravante mafiosa (art. 416-bis.1) rispetto a tutte le imputazioni; 5) l'insufficiente prova dell'esistenza della consorteria e del ruolo apicale del Palumbo, con contestazione della utilizzazione delle intercettazioni e delle dichiarazioni di collaboratori come elementi non riscontrati.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha respinto le censure. In sintesi: i motivi sono stati ritenuti generici e aspecifici e non hanno efficacemente confutato la ricca motivazione del tribunale del riesame. Sulla tanica di benzina la Corte ha condiviso la valutazione del riesame secondo cui la condotta, per il contesto e la precisione dei dettagli relativi a luogo e momento, fosse idonea a costituire un atto intimidatorio rilevante ai fini della tentata estorsione; il silenzio delle vittime è stato giustificato con il comune fenomeno dell'omertà nelle vittime di estorsione. Quanto alla presunta legittima pretesa di assunzione, la Corte ha ritenuto che la finalità di riaffermazione del potere della cosca e la reiterazione di analoghe condotte (assunzioni pregresse imposte) rendessero configurabile la fattispecie estorsiva. Le critiche alla qualificazione e all'aggravante mafiosa sono state ritenute, in buona parte, mere richieste di rivalutazione del compendio indiziario: il Tribunale del riesame aveva motivato adeguatamente l'esistenza e l'operatività del sodalizio e la partecipazione del ricorrente. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ex art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 61, n. 11 quater cod. pen.
Circostanza aggravante richiamata in relazione al fatto di avere commesso il reato durante la sottoposizione a misura alternativa alla detenzione.
art. 416-bis cod. pen.
primo - sesto e ottavo comma
Riconosciuta l'esistenza dell'associazione di tipo mafioso e valorizzata l'aggravante 'finalità mafiosa' (art. 416-bis.1) quale elemento che integra la qualificazione delle condotte estorsive e giustifica l'aggravamento delle imputazioni.
art. 629 cod. pen. (estorsione)
Applicata la nozione di tentata estorsione anche su base di atti preparatori univoci e intimidatori; si è ritenuto che il posizionamento della tanica di benzina, nel contesto descritto dalle intercettazioni, costituisse atto idoneo a intimidire e coartare la volontà della vittima.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come limite formale ai motivi di impugnazione in cassazione e ai termini di specificità richiesti per le censure.
art. 273 cod. proc. pen.
Norma richiamata nella contestazione difensiva in relazione alla valutazione indiziaria delle dichiarazioni dei collaboratori e delle intercettazioni; la Corte ha però ritenuto legittima la valorizzazione indiziaria operata dal giudice del riesame.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che ha consentito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dovuta alla Cassa delle ammende per l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Un atto materiale chiaramente intimidatorio (es. lasciare una tanica di benzina) può integrare, nel contesto, gli estremi della tentata estorsione anche in assenza di una esplicita richiesta orale, se il contesto e i dettagli rendono univoca la finalità intimidatoria.
- Il silenzio o la mancata denuncia delle vittime non esclude in sé la rilevanza dell'intimidazione: l'omertà e la sottomissione sono elementi che il giudice può ragionevolmente considerare nella valutazione indiziaria.
- La distinzione tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni e estorsione dipende essenzialmente dall'elemento soggettivo (volontà di costringere) e dalla finalità ulteriore rispetto alla mera tutela di un diritto: la presenza di una finalità di affermazione del potere di un sodalizio può escludere la ricaduta nella fattispecie civile/privata.
- Per la configurazione dell'aggravante mafiosa non è sempre necessario che siano stati consumati delitti-fine: può essere valutata nell'insieme degli elementi indiziari, delle modalità operative e dei rapporti di controllo sul territorio evidenziati dalle intercettazioni e da altri dati.
- In Cassazione le censure devono essere specifiche e confrontarsi criticamente con la motivazione di merito; motivi generici o aspecifici che chiedono una rivalutazione del compendio indiziario sono in genere inammissibili.
- L'interpretazione di linguaggio criptico o cifrato nelle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito e difficilmente sindacabile in sede di legittimità se coerente con le massime di esperienza.
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